CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23348/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 7 gennaio 2021 dalla Corte d'Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, resa all'esito di rito abbreviato, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto in abitazione. 2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione, «quale desumibile dal contrasto con gli atti processuali, in ordine al mancato riconoscimento del tentativo». La parte sostiene che, dagli atti acquisiti al fascicolo, risulterebbe in maniera inequivocabile la circostanza che l'imputato, dopo essere entrato nell'appartamento della vittima, essendosi accorto dell'attivazione del sistema di allarme e della presenza all'interno del palazzo degli agenti di p.g., si sarebbe dato alla fuga, abbandonando sul posto la refurtiva, eccezion fatta per un paio di orecchini, rinvenuti nel corso della successiva perquisizione personale. 2.2 Con un secondo motivo deduce, in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen., il vizio di manifesta illogicità della motivazione, «quale desumibile dal contrasto con gli atti processuali», in particolare con quelli relativi al rinvenimento della refurtiva. La parte sostiene che dagli atti processuali risulterebbe lo scarso valore della refurtiva e, dunque, l'illogicità della motivazione, nella parte in cui non riconosceva l'attenuante del danno di partic:olare tenuità. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Con il primo motivo, la parte sostiene che la sentenza impugnata sarebbe palesemente illogica, poiché «dagli atti acquisiti al fascicolo», risulterebbe in maniera inequivocabile la circostanza che l'imputato, dopo essere entrato nell'appartamento della vittima, essendosi accorto dell'attivazione del sistema di allarme e della presenza all'interno del palazzo degli agenti di p.g., si sarebbe dato alla fuga, abbandonando sul posto la refurtiva, eccezion fatta per un paio di orecchini, rinvenuti nel corso della successiva perquisizione personale. Ebbene, appare palese che la censura mossa non può essere ricondotta al vizio logico deducibile in cassazione, che deve necessariamente risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621; Sez. 6, n. 37270 del 17/10/2006, Ouardass, Rv. 2:35506).Nel caso in esame, in realtà, il ricorrente non deduce un vizio logico, ma una diversa ricostruzione dei fatti, che sarebbe desumibile «dagli atti acquisiti al fascicolo». Tale censura, a prescindere dalla errata qualificazione come vizio logico, risulta, in ogni caso, inammissibile non solo perché estremamente generica (la diversa ricostruzione dei fatti andrebbe desunta da non meglio identificati atti acquisiti al fascicolo), ma anche perché rivolta a sostenere non un travisamento della prova, ma un inammissibile travisamento dei fatti. Va al riguardo rilevato che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorribile in cassazione vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio risultante dal processo, nei termini di una sua fotografia neutra (c.d. travisamento della prova); resta invece preclusa al giudice di legittimità una rilettura e una reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova e ancor di più dell'intera istruttoria dibattimentale (c.d. travisamento del fatto), posto che il compito di armonizzare e coordinare tra loro gli elementi di prova è un compito che appartiene al giudice di merito (Sez. 4, n. 14372 del 1/3/2011, Rv. 250133). 1.2 Per analoghe ragioni è inammissibile anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. Anche in relazione ad esso, infatti, il ricorrente deduce genericamente il vizio di manifesta illogicità della motivazione, «desumibile dal contrasto con gli atti processuali», dai quali emergerebbe che l'imputato si sarebbe impossessato di un solo paio di orecchini. Anche in relazione a tale motivo, la parte non deduce un vizio logico, desumibile dal testo della sentenza. Va, in ogni caso, evidenziato che la censura mossa dal ricorrente, a prescindere dalla sua errata qualificazione, è manifestamente infondata, avendo correttamente la Corte di Appello escluso il riconoscimento dell'attenuante in questione non solo in considerazione all'oggetto del furto, ma anche per le modalità del fatto. Al riguardo, va evidenziato che, dall'imputazione, risulta che il furto è stato consumato mediante introduzione nell'abitazione della persona offesa, «a seguito dell'effrazione della tapparella meccanizzata». Sotto tale profilo, la Corte di Appello, nel considerare anche il danno economico conseguente alle modalità del furto, ha fatto buon governo del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale «l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa» (Sez. 3, n. 18013 del 5/02/2019, Loussaief, Rv. 275950; Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv. 271695). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. Il Coh5gpere estensore Il Presidente - Pie angÚlddillo\ [OSCURATO:PERSONA]