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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2021

Cassazione n. 38463/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro, adito ex art.309 cod. proc. pen., che ha confermato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere emessa il 2 marzo 2021 dal Giudice delle indagini preliminari di Catanzaro relativamente ai delitti di associazione dedita al narcotraffico e plurimi reati fine ex artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Il contesto associativo si colloca nel rione [OSCURATO:PERSONA] di Crotone, ove veniva monitorata e ripresa un'incessante attività di spaccio facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], nucleo familiare i cui componenti erano stati arrestati nell'ambito della stessa misura in quanto, sulla base dell'imputazione provvisoria, accusati di far parte di associazione a delinquere di stampo mafioso in quanto appartenenti alla ‘ndrangheta.

2. Il ricorrente deduce, quale unico motivo, vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Osserva come il Collegio della cautela non abbia adeguatamente motivato in ordine all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, né in ordine alle ragioni che hanno condotto ad escludere la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Al riguardo rileva che il provvedimento genetico aveva fondato la misura sulla base della presunzione legale di adeguatezza della misura in carcere ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in assenza di elementi positivamente apprezzabili tali da consentire la concessione di una più attenuata misura, facendo improprio riferimento ai precedenti penali in materia di armi e sostanze stupefacenti in cui sarebbe stato coinvolto in epoca recente; censura la parte del provvedimento in cui il G.i.p. aveva fatto riferimento ad altro procedimento nell'ambito del quale, dapprima sarebbe stato sottoposto a custodia cautelare in carcere e, successivamente, sostituita la misura con gli arresti domiciliari, sarebbe stato trovato in possesso di cinquanta grammi di eroina e quaranta grammi di marijuana; circostanze evidenziate, poste alla base delle ritenute esigenze cautelari, in ordine alle quali non era stata indicata la fonte probatoria.

Da ciò sarebbe scaturito un vuoto motivazionale dell'ordinanza del Tribunale del riesame che si sarebbe limitato ad effettuare, sul punto, un rinvio a quanto affermato dal G.i.p., senza integrare, come avrebbe ben potuto fare, il provvedimento genetico nella parte in cui risulta carente della fonte di riferimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato e generico, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Si premette che il Tribunale della cautela aveva evidenziato la ramificata e diffusa attività di spaccio di sostanze stupefacenti cui era interessato il sodalizio nella piazza Fondo di Gesù, richiamando le plurime fonti da cui si evinceva un'attività illecita portata a termine in forma organizzata con presidi di controllo sul territorio (vedette), distribuzione dei compiti, accurata logistica ai fini dello stoccaggio e frazionamento in dosi della sostanza, attività che praticamente interessava in forma totalizzante i partecipanti e segnatamente il Vona che, in diretto contatto con i vertici, è stato indicato da un collaboratore di giustizia, altresì, quale proprietario del luogo ove il sodalizio dedito al narcotraffico facente riferrnento alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] occultava lo stupefacente; componenti della famiglia che erano stati attinti da misura cautelare anche in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. 3.

Ciò premesso, deve rilevarsi, rifacendosi a principio di diritto costituente ius receptum, che in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., di talché, risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo delitto, circa la tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, 2018, Busillo, Rv. 272153).

Deve, altresì, essere puntualizzato che in ordine al delitto di cui all'art. 74, cit., ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, per la cui prova contraria assume rilievo il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, cosicché è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576).

4. Corretta e completa, allora, si presenta la motivazione contenuta nel provvedimento con riferimento alle esigenze cautelari che riguardavano il ricorrente, avendo il Collegio della cautela provveduto ad evidenziare, conformemente ai principi di diritto sopra espressi, dopo aver ripercorso nel dettaglio la consistenza e gravità delle condotte di reato contestate, gli elementi significativi del pericolo, attuale e concreto, di recidiva, da un lato, ed adeguatezza della misura cautelare in carcere, dall'altro.

Sono stati evidenziati i trascorsi delinquenziali del Vona che erano indicativi della costante dedizione dell'indagato ad attività di carattere delittuoso, richiamando espressamente la parte della misura del G.i.p. che aveva enunciato gli elementi che deponevano in tal senso.

Rinvio di palese chiarezza che anche la difesa del Vona ha potuto apprezzare là dove ha pedissequamente richiamato esattamente il punto che riguardava il ricorrente che, si afferma, era gravato da numerosi precedenti penali specie in materia di stupefacenti ed armi e coinvolto di recente in altra misura denominata "ora di punta".

Procedimento che aveva pertanto visto il Vona, dapprima in stato di custodia cautelare in carcere, poi ai domiciliari, ove veniva trovato in possesso di consistenti quantità di eroina e marijuana.

Riferimenti espressi in ordine alla ritenuta attualità e concretezza del pericolo di reiterazione che, seppure non necessari - per quanto sopra detto in ordine all'assenza di dedotte allegazioni tali da far ritenere attenuate le esigenze tutelabili con più attenuata misura -, escludono in radice ogni elemento positivo idoneo a superare la presunzione relativa prevista dalla citata norma.

5. Generica, inoltre, risulta la censura portata al provvedimento impugnato, e per esso all'ordinanza genetica, secondo cui non sarebbe stata enunciata la fonte alla base dei fatti riconducibili al rinvenimento e sequestro dello stupefacente presso l'abitazione ove era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Innanzitutto, determinante risulta il rinvio esplicito effettuato dal Collegio di merito a gravi e recenti procedimenti che gravavano il ricorrente, evenienza che certamente risulta più che adeguata per poter ritenere attuali e concrete le esigenze cautelari, ma anche il riferimento al dato specifico secondo il quale era stato sorpreso con in casa lo stupefacente risulta più che sufficiente per denotare attualità e concretezza della adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere.

Secondo giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (Sez. 2, n. 33544 del 21/06/2017, Maiorana rv. 270524) è legittimo il riferimento operato dal giudice ai fini della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari agli elementi desunti da altro procedimento a carico dell'indagato, richiamati negli atti di P.G., giacché il relativo accertamento, vedendo su una condizione di fatto del tutto indipendente dai gravi indizi di colpevolezza, non soggiace alle stesse regole per la formazione e valutazione della prova nella fase delle indagini preliminari; né, in tal caso, ricorre alcuna violazione del principio del contraddittorio, atteso che alla difesa è garantita la possibilità di dedurre elementi concreti dai quali escludere la sussistenza di altri procedimenti, ovvero comunque la loro rilevanza.

Il ricorrente, invero, lungi dal dedurre la non veridicità del dato o un omessa risposta avverso specifico motivo prospettato in quella sede di impugnazione cautelare, censura esclusivamente l'omessa indicazione della fonte, dato che, per quanto sopra riportato ed in ragione della possibilità di essere rappresentato attraverso un sintetico riferimento agli atti del procedimento, in assenza di specifica deduzione che metta in discussione il relativo elemento, ben può essere desunto dai contenuto riassunto negli atti della P.G.: genuinità delle risultanze che si palesa facilmente verificabile e, se del caso, censurabile, attraverso adeguata allegazione.

Confutazione che il ricorrente non svolge e, in particolare, non dimostra di aver specificamente dedotto in sede cautelare.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 7.

L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'articolo citato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 29

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro, adito ex art.309 cod. proc. pen., che ha confermato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere emessa il 2 marzo 2021 dal Giudice delle indagini preliminari di Catanzaro relativamente ai delitti di associazione dedita al narcotraffico e plurimi reati fine ex artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il contesto associativo si colloca nel rione [OSCURATO:PERSONA] di Crotone, ove veniva monitorata e ripresa un'incessante attività di spaccio facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], nucleo familiare i cui componenti erano stati arrestati nell'ambito della stessa misura in quanto, sulla base dell'imputazione provvisoria, accusati di far parte di associazione a delinquere di stampo mafioso in quanto appartenenti alla ‘ndrangheta. 2. Il ricorrente deduce, quale unico motivo, vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Osserva come il Collegio della cautela non abbia adeguatamente motivato in ordine all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, né in ordine alle ragioni che hanno condotto ad escludere la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. Al riguardo rileva che il provvedimento genetico aveva fondato la misura sulla base della presunzione legale di adeguatezza della misura in carcere ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in assenza di elementi positivamente apprezzabili tali da consentire la concessione di una più attenuata misura, facendo improprio riferimento ai precedenti penali in materia di armi e sostanze stupefacenti in cui sarebbe stato coinvolto in epoca recente; censura la parte del provvedimento in cui il G.i.p. aveva fatto riferimento ad altro procedimento nell'ambito del quale, dapprima sarebbe stato sottoposto a custodia cautelare in carcere e, successivamente, sostituita la misura con gli arresti domiciliari, sarebbe stato trovato in possesso di cinquanta grammi di eroina e quaranta grammi di marijuana; circostanze evidenziate, poste alla base delle ritenute esigenze cautelari, in ordine alle quali non era stata indicata la fonte probatoria. Da ciò sarebbe scaturito un vuoto motivazionale dell'ordinanza del Tribunale del riesame che si sarebbe limitato ad effettuare, sul punto, un rinvio a quanto affermato dal G.i.p., senza integrare, come avrebbe ben potuto fare, il provvedimento genetico nella parte in cui risulta carente della fonte di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato e generico, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Si premette che il Tribunale della cautela aveva evidenziato la ramificata e diffusa attività di spaccio di sostanze stupefacenti cui era interessato il sodalizio nella piazza Fondo di Gesù, richiamando le plurime fonti da cui si evinceva un'attività illecita portata a termine in forma organizzata con presidi di controllo sul territorio (vedette), distribuzione dei compiti, accurata logistica ai fini dello stoccaggio e frazionamento in dosi della sostanza, attività che praticamente interessava in forma totalizzante i partecipanti e segnatamente il Vona che, in diretto contatto con i vertici, è stato indicato da un collaboratore di giustizia, altresì, quale proprietario del luogo ove il sodalizio dedito al narcotraffico facente riferrnento alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] occultava lo stupefacente; componenti della famiglia che erano stati attinti da misura cautelare anche in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. 3. Ciò premesso, deve rilevarsi, rifacendosi a principio di diritto costituente ius receptum, che in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., di talché, risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo delitto, circa la tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, 2018, Busillo, Rv. 272153). Deve, altresì, essere puntualizzato che in ordine al delitto di cui all'art. 74, cit., ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, per la cui prova contraria assume rilievo il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, cosicché è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576). 4. Corretta e completa, allora, si presenta la motivazione contenuta nel provvedimento con riferimento alle esigenze cautelari che riguardavano il ricorrente, avendo il Collegio della cautela provveduto ad evidenziare, conformemente ai principi di diritto sopra espressi, dopo aver ripercorso nel dettaglio la consistenza e gravità delle condotte di reato contestate, gli elementi significativi del pericolo, attuale e concreto, di recidiva, da un lato, ed adeguatezza della misura cautelare in carcere, dall'altro. Sono stati evidenziati i trascorsi delinquenziali del Vona che erano indicativi della costante dedizione dell'indagato ad attività di carattere delittuoso, richiamando espressamente la parte della misura del G.i.p. che aveva enunciato gli elementi che deponevano in tal senso. Rinvio di palese chiarezza che anche la difesa del Vona ha potuto apprezzare là dove ha pedissequamente richiamato esattamente il punto che riguardava il ricorrente che, si afferma, era gravato da numerosi precedenti penali specie in materia di stupefacenti ed armi e coinvolto di recente in altra misura denominata "ora di punta". Procedimento che aveva pertanto visto il Vona, dapprima in stato di custodia cautelare in carcere, poi ai domiciliari, ove veniva trovato in possesso di consistenti quantità di eroina e marijuana. Riferimenti espressi in ordine alla ritenuta attualità e concretezza del pericolo di reiterazione che, seppure non necessari - per quanto sopra detto in ordine all'assenza di dedotte allegazioni tali da far ritenere attenuate le esigenze tutelabili con più attenuata misura -, escludono in radice ogni elemento positivo idoneo a superare la presunzione relativa prevista dalla citata norma. 5. Generica, inoltre, risulta la censura portata al provvedimento impugnato, e per esso all'ordinanza genetica, secondo cui non sarebbe stata enunciata la fonte alla base dei fatti riconducibili al rinvenimento e sequestro dello stupefacente presso l'abitazione ove era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Innanzitutto, determinante risulta il rinvio esplicito effettuato dal Collegio di merito a gravi e recenti procedimenti che gravavano il ricorrente, evenienza che certamente risulta più che adeguata per poter ritenere attuali e concrete le esigenze cautelari, ma anche il riferimento al dato specifico secondo il quale era stato sorpreso con in casa lo stupefacente risulta più che sufficiente per denotare attualità e concretezza della adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. Secondo giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (Sez. 2, n. 33544 del 21/06/2017, Maiorana rv. 270524) è legittimo il riferimento operato dal giudice ai fini della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari agli elementi desunti da altro procedimento a carico dell'indagato, richiamati negli atti di P.G., giacché il relativo accertamento, vedendo su una condizione di fatto del tutto indipendente dai gravi indizi di colpevolezza, non soggiace alle stesse regole per la formazione e valutazione della prova nella fase delle indagini preliminari; né, in tal caso, ricorre alcuna violazione del principio del contraddittorio, atteso che alla difesa è garantita la possibilità di dedurre elementi concreti dai quali escludere la sussistenza di altri procedimenti, ovvero comunque la loro rilevanza. Il ricorrente, invero, lungi dal dedurre la non veridicità del dato o un omessa risposta avverso specifico motivo prospettato in quella sede di impugnazione cautelare, censura esclusivamente l'omessa indicazione della fonte, dato che, per quanto sopra riportato ed in ragione della possibilità di essere rappresentato attraverso un sintetico riferimento agli atti del procedimento, in assenza di specifica deduzione che metta in discussione il relativo elemento, ben può essere desunto dai contenuto riassunto negli atti della P.G.: genuinità delle risultanze che si palesa facilmente verificabile e, se del caso, censurabile, attraverso adeguata allegazione. Confutazione che il ricorrente non svolge e, in particolare, non dimostra di aver specificamente dedotto in sede cautelare. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 7. L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'articolo citato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 29