CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14221/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2025 della Corte d'appello di L'[OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] A., che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Trattazione cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di L'[OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza di condanna emessa dal primo giudice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 7, comma primo, D.L. n.4 del 2019, limitatamente alla domanda di concessione del reddito di cittadinanza presentata in data 19/09/2020 (capo A), e 316 ter cod. pen., in relazione all'indebita percezione del beneficio erogato fino al mese settembre 2021, quantificato in 7.373.00 euro (capo B). Si precisa, in relazione al capo di imputazione A), che si contesta al ricorrente di non aver comunicato all'INPS di aver riportato nei 10 anni precedenti alla presentazione della domanda di accesso al beneficio una condanna definitiva per i reati di estorsione e di tentata estorsione avvalendosi del metodo mafioso,pronunciata con sentenza della Corte di appello di Salerno del 30/01/2011, divenuta irrevocabile in data 14/04/2012. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, affidando il ricorso a due motivi. 2.1.Con il primo motivo, il ricorrente lamenta vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Evidenzia di aver sottoscritto in data 19/09/2020 un modulo che non contemplava la comunicazione di informazioni inerenti ad eventuali procedimenti penali a carico del richiedente il beneficio economico. Tale modulo era stato fornito dal personale del CAF, a cui il ricorrente si era rivolto per la compilazione della domanda, che aveva utilizzato una modulistica antecedente alla modifica legislativa che aveva introdotto, quale ulteriore requisito per l'ottenimento dell'erogazione del beneficio, quello di non avere precedenti penali per i reati di estorsione in concorso e tentativo di estorsione in concorso, aggravati dal metodo mafioso. Evidenzia quindi di essere stato indotto in errore dal personale del CAF che gli ha fornito un modulo che non richiedeva la comunicazione di tali informazioni. In ordine a tale doglianza, erroneamente, il giudice a quo ha confermato l'affermazione della responsabilità, ritenendo che non sia stata acquisita alcuna prova che il personale del CAF non abbia reso edotto l'imputato dei requisiti richiesti dalla legge. Tale assunto non tiene conto del fatto che il personale del CAF aveva fornito moduli non aggiornati alla normativa vigente al momento della presentazione della domanda, del tutto identici a quelli utilizzati ante riformam, già utilizzati per la compilazione della richiesta del 12/03/2019, non predisposti per la comunicazione delle informazioni relative ai precedenti penali e allo stato detentivo del richiedente. Evidentemente, i dipendenti del CAF non solo non avevano informato l'utente dell'intervenuta modifica, avevano anche fornito indicazioni fuorvianti. Il ricorrente è stato dunque tratto in errore da moduli forniti dal CAF per la sottoscrizione della dichiarazione del 19/09/2020, che, come quelli utilizzati in data 12/03/2019, non prevedevano quale condizione ostativa per l'ottenimento del beneficio, l' aver riportato condanne. Neppure è stato adeguatamente informato dai dipendenti del CAF al riguardo. Deduce pertanto la carenza dell'elemento soggettivo del reato, ovvero la finalità di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, essendo egli convinto di possedere i requisiti richiesti. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui al capo B), evidenziando che tra la fattispecie prevista dalla normativa in tema di reddito di cittadinanza e il reato di cui all'art. 316 ter cod. pen. sussiste 2un rapporto di specialità bilaterale o reciproca, essendo la seconda una norma più generale che punisce l'indebita percezione di erogazioni pubbliche, meno gravemente punita e che prevede la soglia minima di punibilità del contributo percepito di 3.999,00 euro. Pertanto, poiché il reddito di cittadinanza si concretizza nel versamento di un rateo mensile che non supera mai la soglia anzidetta, il reato non può configurarsi e le due fattispecie contestate non possono concorrere tra loro. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato. Si premette che il giudice di primo grado aveva affermato la responsabilità per il reato di cui al capo A) limitatamente al fatto relativo alla presentazione della domanda in data 19/09/2020, ed aveva assolto l'imputato con riferimento alla prima domanda presentata in data 12/03/2019, in quanto la normativa vigente al 12/03/2019, data di presentazione della prima domanda, non conteneva indicazioni relative alla condizione ostativa connessa a precedenti condanne e il comma terzo dell'art. 7 del suddetto decreto non prevedeva, quale condizione ostativa, la condanna in via definitiva per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose. Diversamente, i giudici di merito hanno confermato la penale responsabilità per quanto concerne la presentazione della seconda domanda, avvenuta in data 19/09/2020, in quanto in tale periodo la legislazione vigente prevedeva come condizione ostativa per aver riportato condanna per delitti avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen. 2. Quanto alla deduzione difensiva secondo la quale i moduli di presentazione della richiesta del reddito di cittadinanza forniti dai funzionari del CAF non fossero aggiornati e non permettessero manualmente di comunicare la sussistenza della condizione ostativa riferita a condanne per reati commessi col metodo mafioso, i giudici di merito hanno evidenziato che tale circostanza non assume rilevanza ai fini della responsabilità penale, stante il principio ignoranza legis non excusat ed atteso che la modulistica utilizzata assolve solo una funzione esemplificativa che certamente non può circoscrivere il tenore delle previsioni normative volte a disciplinare i presupposti per il conseguimento del beneficio economico. Pertanto, sussistevano a carico del richiedente precisi oneri dichiarativi e ciò a prescindere 3dal tenore letterale del modulo adoperato, non potendosi ritenere che l'utilizzo di moduli incompleti o erronei possa derogare o limitare il dovere del soggetto richiedente di riferire alla pubblica amministrazione in maniera chiara e trasparente la sussistenza di condanne definitive o stative per l'accesso al beneficio richiesto. Ne discende che gli oneri dichiarativi a carico delJd richiedente, a prescindere dal tenore letterale del modulo dalle stesse adoperato, erano pur sempre quelli imposti dal decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, non potendosi sostenere che fosse in qualche modo derogato o limitato il dovere del soggetto richiedente di riferire alla P.A. non solo l'entità della situazione reddituale familiare, ma anche l'esistenza e la tipologia dei precedenti penali riportati dalla richiedente e dal proprio coniuge (Sez.3 n.34121 del 15/09/2021). Pertanto, correttamente, la Corte territoriale, citando un pertinente precedente di Codesta Corte, ha evidenziato come l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepire il reddito di cittadinanza in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.l. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, EI, Rv. 286413 - 01). Il giudice ha, peraltro, evidenziato che l'utilizzo di moduli non aggiornati non esclude che, in sede di compilazione della domanda, i funzionari del CAF non abbiano comunque reso verbalmente edotto l'imputato in ordine della sussistenza degli oneri informativi, ormai introdotti da quasi un anno prima. A tal riguardo, il ricorrente si è limitato a reiterare in modo generico la medesima doglianza già vagliata dalla Corte di appello, che ha dato conto delle ragioni che hanno portato a ritenere la consapevolezza della carenza dei presupposti all'atto della presentazione dell'istanza tesa a conseguire il reddito dì cittadinanza, senza indicare ulteriori elementi atti a confutarne il decisum. 3. In ordine alla seconda doglianza, con la quale si censura l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 316-ter cod. pen., si evidenzia che Codesta Corte ha affermato che sussiste il concorso materiale di reati tra il delitto di omessa comunicazione delle variazioni reddituali o patrimoniali finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza, previsto dall'art. 7, comma 2, di. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 316-ter cod. pen., 4trattandosi di incriminazioni poste a tutela di interessi diversi e che contemplano condotte ed eventi differenti, donde l'inconfigurabilità di un rapporto di specialità tra loro (Sez. 3, n. 26690 del 26/06/2025, Warnakulasuriya, Rv. 288387 - 01; Sez.3, n.2274 del 2026). Infine, in ordine alla questione relativa al calcolo del superamento della soglia quantitativa prevista dall'art. 316 ter cod. pen., si è affermato in giurisprudenza che il momento consumativo del delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen., nell'ipotesi in cui le erogazioni pubbliche sono conferite in ratei periodici e in tempi diversi, coincide con la cessazione dei pagamenti, perdurando il reato fino a quando non vengono interrotte le riscossioni (Sez. U, n. 11969 del 28/11/2024, dep. 2025, Tomaificio, Rv. 287649 - 02; Sez.3, n. 6809 del 08/10/2014, Rv. 262549). Nel caso in disamina, il reato si è consumato con la percezione dell'ultimo contributo, avvenuta nel mese di settembre 2021. Ne segue che l'importo indebitamente percepito fino a quella data deve essere quantificato in euro 7.373.00, misura che oltrepassa la soglia di punibilità prevista dall'art. 361 ter cod. pen. 4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M