CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 16853/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16000-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di successore, a seguito di scissione societaria, de [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rapp.ta e dif.sa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale è elett.te dom.ta in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 9; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2814/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] S . P . A .impugnò, innanzi alla C.T.P. di Lecco, il provvedimento con cui l’ AGENZIA DELLE ENTRATE le negò il rimborso dell’I.V.A. richiesto a fronte di un credito di imposta maturato dalla [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . [OSCURATO:PERSONA] e del quale la detta contribuente si era resa cessionaria in virtù di scrittura privata registrata; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 73/2019, rigettò il ricorso; che [OSCURATO:PERSONA] S . P . A .propose, quindi, appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 2814/2020, depositata il 01/12/2020 dichiarò il gravame inammissibile, per difetto di specificità dei motivi e, in ogni caso, infondato nel merito, a cagione dell’inefficacia della cessione sottesa alla richiesta di rimborso negato dall’Ufficio, siccome successiva alla sentenza dichiarativa del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S . R . L ., con assorbimento di tutte le ulteriori questioni; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di successore, a seguito di scissione societaria, de [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Rilevato in via del tutto preliminare che la scissione societaria disciplinata dagli artt. 2506 e ss. cod. civ., come modificati dal d.lgs n. 6 del 2003 con effetti dall'1 gennaio 2004, consistendo nel trasferimento del patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione di azioni o di quote delle stesse ai soci della società scissa, produce effetti traslativi, che, sul piano processuale, non determinano l'estinzione di quest'ultima ed il subingresso di quella o di quelle risultanti dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, ma una successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina dell'art. 111 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U, 15.11.2016, n. 23225, Rv. 641764-01), con la conseguente facoltà del successore di impugnare la sentenza eventualmente pronunciata nei confronti del dante causa: in tal caso, tuttavia, il successore (nella specie, la COLOMBO S . P . A .) ha non solo l'onere di allegare la propria qualità (cfr. l’epigrafe del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità), ma anche di offrire la prova delle circostanze che costituiscono i presupposti della sua legittimazione mediante riscontri documentali, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contradditorio, è rilevabile anche d'ufficio, con conseguente difetto di legittimazione processuale della beneficiaria (Cass., Sez. 2, 4.12.2018, n. 31313, Rv. 651601- 01); che alla luce dei principi che precedono e con riferimento precipuo a tale ultimo profilo, non essendo presenti agli atti (cfr. indice foliario allegato al ricorso, nonché la documentazione depositata in uno allo stesso) elementi dai quali trarre (a) la prova della avvenuta scissione societaria né, a tutto volere e per quanto in questa sede maggiormente interessa, (b) dell’esser l’odierna ricorrente, in siffatto mutato quadro societario, la beneficiaria del rapporto obbligatorio sotteso all’odierno giudizio, non può che discenderne la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna de [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Per l’effetto, condanna [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 2.000,00 (duemila/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de [OSCURATO:PERSONA] S