CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41908/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di furto aggravato; Considerato che tutte le doglianze, proposte con entrambi i ricorsi, sono indeducibili, perché fondate su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato che il primo motivo, con il quale i ricorrenti denunziano violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], con il quale il ricorrente denunzia nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 114 cod.pen. nonché dell' art. 62 n. 4 cod. pen., è generico quanto al profilo relativo alla minima partecipazione nella commissione del reato ed è manifestamente infondato quanto alla attenuante del danno di particolare tenuità, dal momento che la norma presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); principio, questo, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto (si veda pag. 7 della sentenza impugnata); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] con il quale il ricorrente si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro p-emila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ott•bre 2022 Il Consigliere esten