CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 ottobre 2024
Cassazione n. 00377/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Cosenza ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di diffamazione. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui la difesa censura l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla dichiarazione di assenza dell'imputato, nonostante l'irregolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio. La censura è fondata. Invero, in tema di notifica a mezzo posta del decreto di citazione effettuata ai sensi dell'art. 8, comma 3, legge 20 novembre 1998, n. 346 è intervenuto il Giudice delle leggi che con sentenza n. 346 del 1998 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma citata nella parte in cui prevede che il "piego" sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale. Ne deriva che la nullità della notifica così effettuata, che è di ordine generale, eccepibile e rilevabile d'ufficio entro i termini di cui all'art 180 cod. proc. pen., produce il suo effetto in tutti quei casi in cui la sentenza della Corte costituzionale risulti essere intervenuta prima dell'esaurimento dell'iter processuale (Sez. 5, n. 2339 del 14/01/1999, Giacquinta, Rv. 212699). L'ammissibilità del motivo di ricorso impone di verificare se sia maturata, ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., una causa di proscioglimento. Il reato risulta prescritto, in quanto commesso in data 10 ottobre 2016. Invero, il delitto contestato ai sensi dell'art. 595 cod. pen. è punito con la reclusione inferiore nel massimo a sei anni, sicché non registrandosi cause di sospensione della prescrizione, il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen.„ è pari ad anni sette e mesi sei e risulta spirato nel mese di aprile 2024. Dalle suesposte considerazioni consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per prescrizione in data 10 aprile 2024. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 09 ottobre 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]