CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2022
Cassazione n. 22543/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61D07 H501C), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64P02 H501R) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 32S65 H501O), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale appostasu foglio allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 63, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49S66 H432I), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con questa elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 59; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5672/2017 (pubblicata in data 7 settembre 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del gennaio 2001, il sig. [OSCURATO:PERSONA] (a seguito del cui decesso erano subentrati nella sua posizione processuale gli eredi sigg. Mauro e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA]) - premettendo di essere proprietario del terrenosito in [OSCURATO:PERSONA] (RM), località Costa del Monte, [OSCURATO:SOCIETA]., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Velletri – Sezione distaccata di Frascati, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], proprietaria del fondo confinante, per sentir accertare la reale consistenza della porzione immobiliare di sua proprietà e l’esatto confine tra i fondi [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.26514/17 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] limitrofi, deducendo, altresì, che questi erano gravati da una servitù di passaggio in reciproco favore, e che, nel 2000, nel dare avvio ad opere di manutenzione nel proprio fondo, erano sorte, fra le parti, delle contestazioni circa l’effettiva linea di confine. Si costituiva in giudizio la citata convenuta, la quale, pur non opponendosi alla domanda principale di regolamento dei confini, proponeva domanda riconvenzionale sia per lo spostamento della servitù di passaggio, sia per sentir accertare l’acquisto del diritto di proprietà, per intervenuta usucapione, sulla porzione di terreno adiacente al confine catastale, qualora lo stesso fosse risultato diverso da quello di fatto, atteso che, quando l’originaria proprietaria dell’intero terreno, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in Carli, nel 1973, divise il fondo in due particelle per donarle, con due separati atti notarili, ai figli Carlo e [OSCURATO:PERSONA], il confine fra i terreni era stato delimitato mediante l’apposizione di una recinzione in fili di ferro e pali di legno, semidistrutti, all’incirca negli anni 1980/83, da un incendio ma ancora parzialmente visibili in loco, e che lei stessa ed i suoi danti causa (fra i quali [OSCURATO:PERSONA], fratello dell’attore) avevano sempre posseduto ed utilizzato la porzione di terreno posta tra il confine catastale ed il confine di fatto. Con sentenza n. 13/2010, l’adito Tribunale accertava e dichiarava che il confine tra i due fondi era quello indicato dal c.t.u. quale confine catastale, rigettando, per il resto, le domande di spostamento della servitù di passaggio e di usucapione. 2. Decidendo sull’appello interposto dalla [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza degli appellati -i quali, in occasione d el deposito della comparsa conclusionale, rivelavano l’elemento nuovo, asseritamente celato dall’appellante (e di cui erano venuti a conoscenza successivamente), che la stessa aveva venduto, già nel 2003 (con atto per [OSCURATO:PERSONA], trascritto il 13 marzo 2003, rep. 63314/12183), alla [OSCURATO:SOCIETA]. il fondo di sua proprietà, e dunque, da svariati anni, aveva, a detta degli stessi, perseverato nell’attività processuale pur non essendovi più legittimata (in quanto priva dell’interessa ad agire) -, la Corte d’appello di Roma, sulla base degli accertamenti emersi dalla rinnovata c.t.u. e della valutazione dei mezzi istruttori acquisiti al processo, con sentenza 5672/2017 (pubblicata il 7 settembre 2017), in riforma parziale della sentenza impugnata, dichiarava che la linea di confine era quella esistente in loco,passante lungo i pali in legno e che terminava, a monte, in coincidenza del piantone utilizzato come montante per i cardini di un cancello ormai divelto, dichiarando compensate interamente le spese processuali e ponendo a carico delle parti, nella misura della metà per ciascuna, quelle di c.t.u. . A sostegno dell’adottata decisione, la Corte territoriale riteneva provata, anche in virtù delle dichiarazioni dei testi, la presenza di elementi certi ed idonei ad individuare l’esatta linea di confine tra i fondi, atteso che la citata recinzione, fatta da paletti di legno e fili di ferro, oltre ad essere ancora evidente in loco(come emergente dalla rinnovata c.t.u. in secondo grado), malgrado le usure dovute al tempo e all’incendio nei primi anni ’80, esisteva fin dal 1973 (momento della divisione del fondo ad opera della Raponi e delle conseguenti donazioni dei due lotti ai figli Carlo e Marcello), con l’evidente scopo di determinare il confine di fatto tra i terreni, conseguendo, da ciò, che nessuna rilevanza poteva avere il sussidiario criterio del confine catastale ricavabile dalle mappe, applicabile solo dove non sia possibile individuare il confine in base ad altri elementi idonei, in assoluto mancanti. 3. Avverso la sentenza di appello, hanno proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. –la nullità dell’impugnata sentenza per non aver la Corte d’appello di Roma, in violazione dell’art. 112 c.p.c., esaminato l’eccezione di carenza di legittimazione processuale e di titolarità del rapporto controverso della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con la seconda doglianza, i ricorrenti deducono –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, per avere la Corte laziale, con riguardo alla domanda di regolamento di confini in questione, esaminato in modo “vistosamente iniquo” tutte le risultanze probatorie acquisite, pervenendo a conclusioni “illogiche e viziate” in radice. 3. Con la terza ed ultima doglianza, i ricorrenti prospettano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 950 c.c., per aver il giudice di appello “immotivatamente” disatteso le risultanze delle mappe catastali, nonché la documentazione inerente al frazionamento del fondo originario in due lotti distinti. 4. Rileva il collegio che la prima censura è priva di fondamento e deve essere, perciò, respinta. Va osservato, al riguardo, che - al di là del fatto che la carenza di legittimazione sostanziale della [OSCURATO:PERSONA] era stata sollevata solo con la seconda comparsa conclusionale in appello da parte degli odierni ricorrenti e al di là dell’applicabilità del principio circa la rilevabilità d’ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio, del difetto di legittimazione attiva e passiva (alla stregua del principio statuito dalla Sezioni unite con la sentenza n. 2951/2016) – la causa di cui trattasi fu introdotta con citazione del gennaio 2001, allorquando la [OSCURATO:PERSONA] era sicuramente dotata di legittimazione passiva, siccome proprietaria del fondo confinante (solo nel 2003 alienato alla [OSCURATO:SOCIETA].), ragion per cui si è venuta a configurare la situazione della successione a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell’art. 111, comma 1, c.p.c., da cui deriva la legittimità della prosecuzione del giudizio tra le parti originarie (fatto salvo l’intervento del successore a titolo particolare, nel caso di specie non verificatosi). In tal senso, quindi, anche se effettuata la relativa eccezione solo in comparsa conclusionale, la Corte di appello, pur non essendosi espressamente pronunciata sulla questione, ha ritenuto –per effetto della decisione presa sul merito del gravame – implicitamente di disattenderla per l’operatività della disciplina di cui al citato art. 111 c.p.c., senza che, perciò, si sia venuta a configurare la prospettata violazione processuale (risultando, in ogni caso, tale omissione - meramente formale – ininfluente, proprio perché il giudizio era comunque legittimamente continuato tra le parti originarie all’atto dell’introduzione del giudizio, in cui la [OSCURATO:PERSONA] era pacificamente provvista della legittimazione passiva rispetto all’azione così come intentata dagli attori). 5. Il secondo motivo si profila propriamente inammissibile. In primo luogo perché, con esso, risulta denunciato un vizio di omessa, insufficiente e contraddittorietà della motivazione, ormai non più ammissibile a seguito della novellazione del n. 5) dell’art. 360 c.p.c., “ratione temporis” applicabile nella vicenda processuale di cui trattasi, poiché l’impugnata sentenza di appello risulta pubblicata dopo l’11 settembre 2012, emergendo pacificamente l’insussistenza dei vizio di carenza assoluta della motivazione e degli altri vizi individuati ab initio dalle Sezioni unite ("contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa, perciò, qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione)con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014 (seguite da tutta la successiva giurisprudenza di questa Corte: cfr., ad es., tra le tante, Cass. n. 23940/2017 e, ultimo, Cass. n. 7090/2022). Del resto, costituisce giurisprudenza pacifica (v., per tutte, Cass. n. 19547/2017 e Cass. n. 29404/2017) che il prospettato esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di fatto decisivo, allorquando il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, anche nel caso in cui l’impugnata sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, la cui selezione – ai fini della decisione della causa – rientra nelle attribuzioni del giudice di merito in base alla legittima esplicazione del suo prudente apprezzamento (ai sensi dell’art. 116, comma 1, c.p.c.). Va, in secondo luogo, rilevato che la censura si risolve, in effetti, nella sollecitazione alla rivisitazione delle risultanze probatorie relative alla determinazione del confine legale tra i fondi dedotti in giudizio, sulla scorta sia della verifica dello stato dei luoghi, sia sulla base delle emergenze della c.t.u. rinnovata in appello, sia in virtù dell’esito della complessiva prova orale. Al riguardo, però, va rimarcato che – alla stregua di questa disamin a complessiva, adeguatamente motivata - la Corte di appello ha legittimamente desunto che dai suddetti elementi poteva ritenersi provata la presenza sul posto di riscontri certi ed idonei – quindi, obiettivamente, comprovati – ad individuare l’esatta linea di confine tra i citati fondi, passante lungo i pali in legno (ancora visibili) e avente termine, a monte, sul piantone utilizzato come montante per i cardini di un cancello ormai divelto, come accertato dall’ausiliario giudiziario. 6. La terza ed ultima doglianza è manifestamente infondata, avendo –per quanto detto in risposta al secondo motivo - la Corte di appello ritenuto sussistenti tutti gli elementi per addivenire all’accertamento del confine legale tra gli immobili, così rimanendo esclusa la necessità di ricorrere alle risultanze delle mappe catastali, aventi –come previsto dall’ultimo comma dell’art. 950 c.c. – mera funzione sussidiaria (cfr. Cass. n. 27521/2009 e Cass. n. 10062/2018). 7. Alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna dei soccombenti ricorrenti al pagamento, in solido fra loro, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, sempre con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.300,00, di cui euro 200,00per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella came