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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06175/2024

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to la seguente ORDINANZA sulricorso 16578 / 20 18 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Bettola (PC), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PCCNDR73Do5G535S), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PC), loc.

Caminata di Castione, n. 15; [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente in Verona, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 11, in proprio e in qualità di erede del defunto fratello [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:TELEFONO]; pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 9, in virtù di procure speciali a margine del ricorso; Riqualificazione atto ex art. 20 dPR n. 131/1986 - Rinuncia ricorso -ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate; -intimata – - avverso l a sente nza n. 3242 / 8/ 20 17 emessa d a l la C T R Emilia - Romagna in data 27/11/2017e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza con la quale la CTP di Piacenza aveva accolto i ricorsi, poi riuniti, proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso due avvisi di liquidazione delle imposte di registro ed ipotecaria emessi sulla base della riqualificazione, ai sensi dell’art. 20 dPR n. 131/1986, come cessione di un terreno agricolo (con conseguente applicazione delle dette imposte in misura proporzionale) di due operazioni commerciali poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] e consistite nella costituzione di una società agricola mediante conferimento del detto terreno e nella successiva cessione, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., delle quote societarie in essa detenute.

2. La CTR dell’Emilia-Romagna accoglieva il gravame e, per l’effetto, rigettava i ricorsi proposti dai contribuenti, affermando che nella fattispecie era configurabile un collegamento negoziale tra gli atti di conferimento in società di fondi rustici e la successiva cessione delle rispettive quote ad altra società, che l’art. 20 del Tur impone una lettura ed interpretazione combinata di una pluralità di atti quando questi si palesino tra loro oggettivamente e soggettivamente collegati, che l’operazione complessiva era stata portata a compimento in un ristretto arco temporale e nessuna alternativa interpretativa era stata allegata dai contribuenti e che occorreva dare preminenza assoluta alla causa reale sull’assetto cartolare.

3. Avverso la descritta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Considerato che

1. Con il primo motivo le ricorrenti deducono la violazione degli artt. 20 dPR n. 131/1986 e 2967 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che l’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto fornire l’allegazione e la prova dell’esistenza di un disegno elusivo, che avevano fornito prove idonee a dimostrare l’esistenza di valide ragioni economiche alternative al mero risparmio fiscale e che l’Agenzia avrebbe potuto procedere alla riqualificazione dell’atto negoziale sulla base soltanto degli elementi desumibili dall’atto, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.

2. Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR reso una motivazione apparente in ordine alla sussistenza delle valide ragioni economiche poste a fondamento delle operazioni contestate.

3. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di esaminare alcuni elementi di fatto dai quali avrebbe desunto che la complessiva operazione era giustificata sulla base di valide ragioni economiche.

4. Con atto del 12.5.2022 le ricorrenti, premesso che l’Agenzia delle Entrate aveva loro comunicato di aver proceduto all’annullamento in autotutela degli avvisi di liquidazione impugnati, hanno dichiarato, per il tramite del loro difensore, di rinunciare,ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., al ricorso, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite.

5. La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio - nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte -ma pur sempre di carattere ricettizio - poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto -così che, ove effettuato senza il rispetto di tali formalità, non dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., ma è pur sempre significativo del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez.

U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980); e, peraltro, nella fattispecie trova applicazione la nuova formulazione dell’art. 390, terzo comma, cod. proc. civ. [come introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3, comma 28, lett. m); v. l’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2022 come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 380, lett. a)] il quale prescrive che del deposito dell’atto di rinuncia sia data comunicazionealle parti costituite a cura della cancelleria.

La rinuncia è, pertanto, rituale e va dichiarata l’estinzione del giudizio.

6. Nessuna pronuncia deve essere adottata in ordine alle spese del giudizio di legittimità, essendosi l’Agenzia delle Entrate costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque, eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456).

P.Q.M. dichiara l'estinzione del pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso 16578 / 20 18 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Bettola (PC), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PCCNDR73Do5G535S), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PC), loc. Caminata di Castione, n. 15; [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente in Verona, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 11, in proprio e in qualità di erede del defunto fratello [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:TELEFONO]; pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 9, in virtù di procure speciali a margine del ricorso; Riqualificazione atto ex art. 20 dPR n. 131/1986 - Rinuncia ricorso -ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate; -intimata – - avverso l a sente nza n. 3242 / 8/ 20 17 emessa d a l la C T R Emilia - Romagna in data 27/11/2017e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza con la quale la CTP di Piacenza aveva accolto i ricorsi, poi riuniti, proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso due avvisi di liquidazione delle imposte di registro ed ipotecaria emessi sulla base della riqualificazione, ai sensi dell’art. 20 dPR n. 131/1986, come cessione di un terreno agricolo (con conseguente applicazione delle dette imposte in misura proporzionale) di due operazioni commerciali poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] e consistite nella costituzione di una società agricola mediante conferimento del detto terreno e nella successiva cessione, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., delle quote societarie in essa detenute. 2. La CTR dell’Emilia-Romagna accoglieva il gravame e, per l’effetto, rigettava i ricorsi proposti dai contribuenti, affermando che nella fattispecie era configurabile un collegamento negoziale tra gli atti di conferimento in società di fondi rustici e la successiva cessione delle rispettive quote ad altra società, che l’art. 20 del Tur impone una lettura ed interpretazione combinata di una pluralità di atti quando questi si palesino tra loro oggettivamente e soggettivamente collegati, che l’operazione complessiva era stata portata a compimento in un ristretto arco temporale e nessuna alternativa interpretativa era stata allegata dai contribuenti e che occorreva dare preminenza assoluta alla causa reale sull’assetto cartolare. 3. Avverso la descritta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. Considerato che 1. Con il primo motivo le ricorrenti deducono la violazione degli artt. 20 dPR n. 131/1986 e 2967 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che l’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto fornire l’allegazione e la prova dell’esistenza di un disegno elusivo, che avevano fornito prove idonee a dimostrare l’esistenza di valide ragioni economiche alternative al mero risparmio fiscale e che l’Agenzia avrebbe potuto procedere alla riqualificazione dell’atto negoziale sulla base soltanto degli elementi desumibili dall’atto, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati. 2. Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR reso una motivazione apparente in ordine alla sussistenza delle valide ragioni economiche poste a fondamento delle operazioni contestate. 3. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di esaminare alcuni elementi di fatto dai quali avrebbe desunto che la complessiva operazione era giustificata sulla base di valide ragioni economiche. 4. Con atto del 12.5.2022 le ricorrenti, premesso che l’Agenzia delle Entrate aveva loro comunicato di aver proceduto all’annullamento in autotutela degli avvisi di liquidazione impugnati, hanno dichiarato, per il tramite del loro difensore, di rinunciare,ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., al ricorso, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite. 5. La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio - nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte -ma pur sempre di carattere ricettizio - poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto -così che, ove effettuato senza il rispetto di tali formalità, non dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., ma è pur sempre significativo del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980); e, peraltro, nella fattispecie trova applicazione la nuova formulazione dell’art. 390, terzo comma, cod. proc. civ. [come introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3, comma 28, lett. m); v. l’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2022 come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 380, lett. a)] il quale prescrive che del deposito dell’atto di rinuncia sia data comunicazionealle parti costituite a cura della cancelleria. La rinuncia è, pertanto, rituale e va dichiarata l’estinzione del giudizio. 6. Nessuna pronuncia deve essere adottata in ordine alle spese del giudizio di legittimità, essendosi l’Agenzia delle Entrate costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque, eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456). P.Q.M. dichiara l'estinzione del pro
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