CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07693/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza in data 20/11/2017 del Tribunale di Catanzaro, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Considerato che, secondo la consolidata di questa Corte, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitament:e ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923); Rilevato che, nella specie, nella sentenza impugnata, con motivazione congrua e logica, si dà rilievo non solo alla quantità della sostanza stupefacente ma anche alla frazionamento in dosi della sostanza, alle condizioni economiche dell'imputato ed al possesso ingiustificato della somma di euro 4.340,00 suddivisa in banconote di piccolo taglio, circostanze tutte che, congiuntamente valutate, rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l'illecita detenzione della sostanza stupefacente. Il ricorrente, a fronte di tale adeguato percorso argomentativo, si dilunga in considerazioni in punto di fatto, improponibili in sede di legittimità Rilevato che, quindi, il motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuak e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen