CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 novembre 2021
Cassazione n. 08909/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31134-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 827/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 04/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso due avvisi di accertamento per IRES ed altro relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006 con i quali l'Ufficio, non avendo la parte contribuente presentato la dichiarazione dei redditi, ne aveva ricostruito i redditi sulla scorta dei bilanci tratti dal registro delle imprese di Crotone e ricorrendo ad una serie di presunzioni; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate ma la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5860 del 2019, ne cassava la sentenza con rinvio individuando un difetto di motivazione; a seguito di riassunzione su iniziativa della parte contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che la società contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi per le annualità 2005 e 2006 così legittimando l'Agenzia a ricostruire induttivamente i redditi sociali cosicché per ambedue le annualità il reddito è stato ricostruito sulla scorta dei bilanci depositati e facendo ricorso a presunzioni: in particolare, per l'anno 2005, la società è risultata cessionaria di immobili per sette volte e ha acceso mutui ed ipoteche e pertanto le voci di bilancio sono state riclassificate secondo le prescrizioni del d.P.R. n. 917 del 1986 mentre, per Ric. 2020 n. 31134 sez. MT - ud. 03-11-2021 -2- quanto attiene all'anno successivo, il maggior reddito è stato ricostruito sulla scorta dell'applicazione dello studio di settore; pertanto l'Agenzia è ricorsa legittimamente a presunzioni assolvendo all'onere della prova mentre le questioni agitate dal contribuente non valgono ad elidere la ricostruzione operata perché il contribuente da un lato ha lamentato un difetto del contraddittorio che però è stato congruamente garantito e dall'altro non ha offerto nessun elemento documentale per contrastare le ricostruzioni reddituali dell'Agenzia. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente, affidato ad un unico articolato motivo di impugnazione, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per difetto della succinta esposizione in fatto e diritto dei motivi di impugnazione e per difetto della motivazione delle ragioni della decisione in quanto eccessivamente "stringata" e larvale". ritenuta la necessità di formulare una nuova proposta ex art. 380 bis, comma 1, cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per formulare una nuova proposta. Così deciso nella camera di consiglio del 3 novembre 2021. Depcsitata in CancfMmax Il Presidente