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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00557/2026

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna - in funzione di riesame - ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, adottata dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale in data 27/02/2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, mediante il quale lamenta omessa e/o illogica motivazione, in relazione alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e in punto di adeguatezza della misura custodiale in carcere.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto generico e aspecifico.

Il ricorrente, lungi dal confrontarsi del provvedimento impugnato, si è limitato a reiterare genericamente (e astrattamente) la sua tesi contrarie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.

2. L'unica doglianza difensiva - proposta avverso misura cautelare di natura carceraria, emessa in relazione al delitto di associazione di stampo mafioso di cui all'art. 416-bis cod. pen. - si incentra esclusivamente sul profilo inerente alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Rappresenta infatti la difesa esser prevista - pur laddove si verta in tema di reati inseriti nel catalogo di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. - una presunzione soltanto relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, allorquando intercorra, come nella concreta fattispecie, un notevole lasso temporale, fra l'emissione della misura e i fatti provvisoriamente contestati all'indagato.

La dimostrazione dell'avvenuta rescissione dei legami dell'indagato con l'associazione di stampo mafioso - in ipotesi difensiva - potrebbe altrimenti divenire una sorta di probatio diabolica; il tempo trascorso, inoltre, può rappresentare fattore indicativo della non attualità del vincolo associativo, allorquando esso risulti privo di condotte che siano genuinamente sintomatiche della perdurante pericolosità del soggetto.Il Tribunale del riesame, attenendosi al tenore dell'impugnazione, non avrebbe esaminato la condotta coeva e successiva al fatto, serbata dal ricorrente; tale condotta era stata infatti - fino al momento dell'arresto del soggetto - immune da censure, avendo lo [OSCURATO:PERSONA] ottenuto la misura dell'affidamento in prova, relativamente ad altri fatti.

La mera "contaminazione" della realtà lavorativa non dovrebbe esser considerata significativa della permanente adesione del soggetto al sodalizio, rispondendo essa, al contrario, alla necessità di soddisfare esigenze di vita proprie e del nucleo familiare.

3. L'unico argomento addotto dalla difesa, dunque, è la considerazione dell'incidenza da riconnettere al lasso di tempo trascorso dai fatti; tale arco temporale dovrebbe fungere - in ipotesi difensiva - da elemento atto a disgregare la saldezza del vincolo associativo.

3.1. Al solo fine di inquadrare la fragilità dell'argomento difensivo, può subito notarsi come sia stata mossa allo [OSCURATO:PERSONA] una contestazione "aperta" di partecipazione ad associazione mafiosa (con ruolo di partecipe e con recidiva qualificata) a far data dal 2016 e fino all'attualità.

3.2. A tutto voler concedere, l'argomento sul quale poggia la tesi difensiva - ossia, quello della valenza da riconnettere al cd. tempo silente - non consente, comunque, alcuna forma di automatismo, immediatamente evocativo della avvenuta rescissione dei legami del soggetto con il clan di riferimento.

È sempre necessaria, infatti, l'acquisizione della prova in ordine al sicuro recesso del soggetto dalla logica associativa, ovvero circa la non operatività attuale del sodalizio stesso, potendosi valutare il tempo trascorso solo come uno degli elementi da prendere in considerazione (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698 - 01; Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv. 286267 - 01).

Osserva il Collegio, sul punto, che la presunzione di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. impone la misura della custodia cautelare in carcere per le ipotesi delittuose di cui all'art. 575 cod. proc. pen., salvo che il venire meno di tale presunzione derivi da elementi processuali, specifici e concreti, che non possono essere integrati dal solo decorso del tempo, rispetto agli accadimenti criminosi.

Il lasso cronologico, infatti, costituisce un elemento ex se inidoneo a incidere sulla presunzione di pericolosità sociale dell'indagato, così come prefigurata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il cui venire meno postula l'esistenza di ulteriori dati circostanziali - come detto, concreti e specifici - che comportino una modifica del giudizio prognostico originariamente formulato (Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435-01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01).

Tali conclusioni sono aderenti alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, che induce a ribadire l'irrilevanza del mero decorso del tempo - in assenza di elementi ulteriori - rispetto alla presunzione di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; e dunque, secondo l'orientamento formatosi in sede di legittimità: «La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo» (Sez. 3, n. 33501 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Barra, Rv. 268644- 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorína, Rv. 276193-01).

Si potranno vedere anche i principi di diritto fissati da Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004 - 01, nella cui parte motiva può leggersi quanto segue: «... essendo il delitto su cui si è formulato il giudizio di gravità indiziaria - contestato a ..., inserito nel terzo periodo del comma 3 dell'art.275 cod. proc. pen., nel caso in esame, vige una "doppia presunzione relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, di cui occorre tenere conto.

Ne discende che la ricorrenza di questa presunzione relativa di pericolosità sociale determina l'inversione degli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza del periculum libertatis, ma soltanto di apprezzare l'eventuale esistenza di ragioni, evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto presuntivo))(Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861-01; Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, Varzaru, Rv. 265419-01).

3.3. Per completezza di analisi e di esposizione, si sottolinea come il Tribunale del riesame abbia comunque compiutamente argomentato, quanto al tema della sussistenza delle esigenze cautelari, chiarendo in modo adeguato le ragioni in base alle quali debbano esser ritenuti - ancora oggi - ben saldi i legami tra [OSCURATO:PERSONA] e il sodalizio mafioso di appartenenza.

In particolare, il provvedimento impugnato evidenzia la collocazione lavorativa - protrattasi fino al tempo dell'esecuzione della misura cautelare - dell'indagato, che risulta occupato presso la medesima ditta della quale sono ancora dipendenti i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; con questi ultimi - prosegue il Tribunale del riesame - il ricorrente ha pertanto continuato a intrattenere contatti quotidiani (l'ordinanza impugnata, sullo specifico punto, aggiunge come le intercettazioni effettuate abbiano dimostrato trattarsi - relativamente a tali soggetti - di assunzioni imposte da [OSCURATO:PERSONA] al titolare della ditta).

A tanto vanno a saldarsi - sempre stando a quanto può leggersi nell'avversata decisione - gli altri dati oggettivi emersi, che sono costituiti dall'intensità, dalla reiterazione e dalla gravità delle condotte ascrivibili all'indagato, oltre che dalla moltitudine di precedenti annoverati dallo stesso.

3.4. Con tali aspetti dell'ordinanza, l'atto di impugnazione evita di instaurare un confronto sostanziale.

A fronte della sopra esposta motivazione - congruente, puntuale e priva di spunti di illogicità - la difesa non riesce, infatti, a oltrepassare la soglia delle mere doglianze generiche e versate in fatto, oltre che meramente rivalutative.

È noto, però, che il ricorso per cassazione non può essere fondato su motivi che ripropongano le medesime ragioni esposte in precedenza, ossia già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; motivi di tal genere, infatti, devono esser considerati non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, secondo il parametro della indeterminatezza, bensì anche per la assenza di correlazione, tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (fra tante, si vedano Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende (non si ravvisano elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).

Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna - in funzione di riesame - ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, adottata dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale in data 27/02/2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, mediante il quale lamenta omessa e/o illogica motivazione, in relazione alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e in punto di adeguatezza della misura custodiale in carcere. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto generico e aspecifico. Il ricorrente, lungi dal confrontarsi del provvedimento impugnato, si è limitato a reiterare genericamente (e astrattamente) la sua tesi contrarie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile. 2. L'unica doglianza difensiva - proposta avverso misura cautelare di natura carceraria, emessa in relazione al delitto di associazione di stampo mafioso di cui all'art. 416-bis cod. pen. - si incentra esclusivamente sul profilo inerente alla sussistenza delle esigenze cautelari. Rappresenta infatti la difesa esser prevista - pur laddove si verta in tema di reati inseriti nel catalogo di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. - una presunzione soltanto relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, allorquando intercorra, come nella concreta fattispecie, un notevole lasso temporale, fra l'emissione della misura e i fatti provvisoriamente contestati all'indagato. La dimostrazione dell'avvenuta rescissione dei legami dell'indagato con l'associazione di stampo mafioso - in ipotesi difensiva - potrebbe altrimenti divenire una sorta di probatio diabolica; il tempo trascorso, inoltre, può rappresentare fattore indicativo della non attualità del vincolo associativo, allorquando esso risulti privo di condotte che siano genuinamente sintomatiche della perdurante pericolosità del soggetto.Il Tribunale del riesame, attenendosi al tenore dell'impugnazione, non avrebbe esaminato la condotta coeva e successiva al fatto, serbata dal ricorrente; tale condotta era stata infatti - fino al momento dell'arresto del soggetto - immune da censure, avendo lo [OSCURATO:PERSONA] ottenuto la misura dell'affidamento in prova, relativamente ad altri fatti. La mera "contaminazione" della realtà lavorativa non dovrebbe esser considerata significativa della permanente adesione del soggetto al sodalizio, rispondendo essa, al contrario, alla necessità di soddisfare esigenze di vita proprie e del nucleo familiare. 3. L'unico argomento addotto dalla difesa, dunque, è la considerazione dell'incidenza da riconnettere al lasso di tempo trascorso dai fatti; tale arco temporale dovrebbe fungere - in ipotesi difensiva - da elemento atto a disgregare la saldezza del vincolo associativo. 3.1. Al solo fine di inquadrare la fragilità dell'argomento difensivo, può subito notarsi come sia stata mossa allo [OSCURATO:PERSONA] una contestazione "aperta" di partecipazione ad associazione mafiosa (con ruolo di partecipe e con recidiva qualificata) a far data dal 2016 e fino all'attualità. 3.2. A tutto voler concedere, l'argomento sul quale poggia la tesi difensiva - ossia, quello della valenza da riconnettere al cd. tempo silente - non consente, comunque, alcuna forma di automatismo, immediatamente evocativo della avvenuta rescissione dei legami del soggetto con il clan di riferimento. È sempre necessaria, infatti, l'acquisizione della prova in ordine al sicuro recesso del soggetto dalla logica associativa, ovvero circa la non operatività attuale del sodalizio stesso, potendosi valutare il tempo trascorso solo come uno degli elementi da prendere in considerazione (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698 - 01; Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv. 286267 - 01). Osserva il Collegio, sul punto, che la presunzione di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. impone la misura della custodia cautelare in carcere per le ipotesi delittuose di cui all'art. 575 cod. proc. pen., salvo che il venire meno di tale presunzione derivi da elementi processuali, specifici e concreti, che non possono essere integrati dal solo decorso del tempo, rispetto agli accadimenti criminosi. Il lasso cronologico, infatti, costituisce un elemento ex se inidoneo a incidere sulla presunzione di pericolosità sociale dell'indagato, così come prefigurata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il cui venire meno postula l'esistenza di ulteriori dati circostanziali - come detto, concreti e specifici - che comportino una modifica del giudizio prognostico originariamente formulato (Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435-01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01). Tali conclusioni sono aderenti alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, che induce a ribadire l'irrilevanza del mero decorso del tempo - in assenza di elementi ulteriori - rispetto alla presunzione di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; e dunque, secondo l'orientamento formatosi in sede di legittimità: «La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo» (Sez. 3, n. 33501 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Barra, Rv. 268644- 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorína, Rv. 276193-01). Si potranno vedere anche i principi di diritto fissati da Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004 - 01, nella cui parte motiva può leggersi quanto segue: «... essendo il delitto su cui si è formulato il giudizio di gravità indiziaria - contestato a ..., inserito nel terzo periodo del comma 3 dell'art.275 cod. proc. pen., nel caso in esame, vige una "doppia presunzione relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, di cui occorre tenere conto. Ne discende che la ricorrenza di questa presunzione relativa di pericolosità sociale determina l'inversione degli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza del periculum libertatis, ma soltanto di apprezzare l'eventuale esistenza di ragioni, evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto presuntivo))(Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861-01; Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, Varzaru, Rv. 265419-01). 3.3. Per completezza di analisi e di esposizione, si sottolinea come il Tribunale del riesame abbia comunque compiutamente argomentato, quanto al tema della sussistenza delle esigenze cautelari, chiarendo in modo adeguato le ragioni in base alle quali debbano esser ritenuti - ancora oggi - ben saldi i legami tra [OSCURATO:PERSONA] e il sodalizio mafioso di appartenenza. In particolare, il provvedimento impugnato evidenzia la collocazione lavorativa - protrattasi fino al tempo dell'esecuzione della misura cautelare - dell'indagato, che risulta occupato presso la medesima ditta della quale sono ancora dipendenti i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; con questi ultimi - prosegue il Tribunale del riesame - il ricorrente ha pertanto continuato a intrattenere contatti quotidiani (l'ordinanza impugnata, sullo specifico punto, aggiunge come le intercettazioni effettuate abbiano dimostrato trattarsi - relativamente a tali soggetti - di assunzioni imposte da [OSCURATO:PERSONA] al titolare della ditta). A tanto vanno a saldarsi - sempre stando a quanto può leggersi nell'avversata decisione - gli altri dati oggettivi emersi, che sono costituiti dall'intensità, dalla reiterazione e dalla gravità delle condotte ascrivibili all'indagato, oltre che dalla moltitudine di precedenti annoverati dallo stesso. 3.4. Con tali aspetti dell'ordinanza, l'atto di impugnazione evita di instaurare un confronto sostanziale. A fronte della sopra esposta motivazione - congruente, puntuale e priva di spunti di illogicità - la difesa non riesce, infatti, a oltrepassare la soglia delle mere doglianze generiche e versate in fatto, oltre che meramente rivalutative. È noto, però, che il ricorso per cassazione non può essere fondato su motivi che ripropongano le medesime ragioni esposte in precedenza, ossia già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; motivi di tal genere, infatti, devono esser considerati non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, secondo il parametro della indeterminatezza, bensì anche per la assenza di correlazione, tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (fra tante, si vedano Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende (non si ravvisano elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli
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