CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 gennaio 2026
Cassazione n. 21292/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 7/10/2025 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza resa il 30 novembre 2023 dal Tribunale di Napoli che aveva dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dal tempo di notte, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso i:imputato, deducendo un unico motivo 1i" rfc-o-rs2l.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione/ poiché nel caso in esame il prelievo ematico è stato effettuato dai sanitari esclusivamente a fini di indagine di pblizia e nonper necessità terapeutica e, avendo il personale agito come longa manus della Polizia giudiziaria, era tenuto a dare avviso preventivo al [OSCURATO:PERSONA] della facoltà di farsi assistere da un difensore. La predetta nullità veniva eccepita dalla difesa in sede di discussione dibattimentale nel corso del giudizio di primo grado, rispettando i termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen.. In sede di appello la censura veniva riproposta, ma la Corte respingeva l'eccezione sostenendo che la stessa non era stata tempestivamente dedotta, come emerge dal verbale di udienza del 30 novembre 2023. Lamenta il ricorrente che la mancata verbalizzazione di questa eccezione non può essere imputata alla difesa trattandosi di una mera omissione da parte del cancelliere deputato a tale attività; a sostegno di tale assunto, osserva che nel verbale di udienza del 30 novembre 2023 , precedente quella di discussione, si dà atto che la difesa aveva depositato documentazionex consistente in una pronunzia di legittimità sulla specifica eccezione di nullità derivante dal mancato avviso ex art. 114 disp.att. cod. proc. pen.; sostiene che dal contenuto di detta produzione dovrebbe logicamente desumersi la effettiva proposizione dell'eccezione da parte della difesa, nonostante l'omessa verbalizzazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non può trovare accoglimento perché il motivo su cui si fonda è in parte generico, rispetto alle ragioni esposte dalla Corte di appello a pagina 1 della sentenza impugnata, e in parte manifestamente infondato. La Corte ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità dell'accertamento alcolemico, in primis osservando che l'accertamento del tasso alcolemico è stato acquisito con il consenso delle parti e pertanto la dedotta inutilizzabilità risulterebbe sanata ex art. 183 codice di rito, avendo la difesa accettato gli effetti dell'atto. Ha, poi, sotto un secondo profilo, evidenziato che l'eccezione di nullità è stata formulata solo con i motivi di appello e quindi risulta tardiva, perché/come affermato da consolidata giurisprudenza / l'omissione dell'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. comporta una nullità a regime intermedio che avrebbe dovuto essere eccepita prima della sentenza di primo grado. Il ricorrente non censura la prima parte della motivazione suindicata e non si confronta con la stessa, così incorrendo al riguardo nel vizio di genericità, mentre contesta solo la seconda argomentazione, che rileva la tardività dell'eccezione, sostenendo che la nullità dell'accertamento sarebbe stata correttamente sollevata dalla difesa in udienza nel corso del giudizio di primo grado, ma per errore omissivo non sarebbe stata trascritta a verbale. Secondo la prospettazione difensiva, questa Corte dovrebbe desumere l'omessa verbalizzazione dell'eccezione ritualmente formulata dal fatto che nel verbale viene 2invece attestata la produzione difensiva di una pronunzia di legittimità in cui si affermava il principio di diritto oggi invocato a sostegno della nullità. La censura non può trovare accoglimento, poiché il ricorrente invoca una non consentita interpretazione del verbale rispetto a quanto in esso formalmente attestato. Giova rilevare che il verbale di udienza, secondo consolidata giurisprudenza, fa piena prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato, trattandosi di atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, il cui regime di efficacia è disciplinato dall'art. 2700 cod. civ. (Sez. 1, n. 45175 del 01/03/2023, Sanguinetti, Rv. 285404 - 01; Sez. 4, n. 5627 del 24/01/2023, Testa, Rv. 284098 - 01) [OSCURATO:PERSONA] non ignora il diverso orientamento, secondo cui i verbali di udienza non hanno valore probatorio privilegiato e, pertanto, le contestazioni del loro contenuto non richiedono la presentazione di querela di falso, ma sono definite nell'ambito del processo penale, alla stregua di ogni altra questione, con i limiti di cui all'art. 2, comma 2, cod. proc. pen (Sez. 6, n. 9809 del 09/01/2026, Pg, Rv. 289588 - 01;Sez. 6, Sentenza n. 1361 del 04/12/2018, dep. 2019 Zanzurino, Rv. 274839 - 01) Secondo questa interpretazione, l'eventuale falsità di un atto del processo, e, segnatamente del verbale di udienza non deve essere stabilita dal giudice civile, ma deve essere accertata dal giudice penale, che la verificherà sulla base delle ordinarie regole probatorie senza necessità di ricorrere al procedimento per "querela di falso". La "falsità" del verbale deve, cioè, essere dimostrata sulla base di prove raccolte con le regole applicabili al rito penale, delle quali sia apprezzata la univoca capacità dimostrativa attraverso un percorso argomentativo, razionale, rigoroso e privo di vizi logici (Cass. Sez. 2, n. 40756 del 21/10/2023, Rv. 282432 ). Ma anche a volere aderire a questo orientamento, va osservato che il ricorrente non ha proposto la questione della pretesa omessa verbalizzazione dell'eccezione formulata dinanzi al tribunaleg_nella sede naturale, e cioè nella fase preliminare del giudizio di appello, ma l'ha proposta solo con il ricorso e quindi tardivamente. Per le ragioni sin qui esposte, deve convenirsi con la Corte di merito che l'eccezione di nullità dell'accertamento alcolimetrico su cui si fonda l'impugnazione è tardiva e l'eventuale nullità a regime intermedio è stata sanata. Si impone il rigetto del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente alle spese del giudizio. P.Q.M. Rigetta il ric P.Q.M