CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 gennaio 2026
Cassazione n. 06863/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] A. che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 7 D.L. n. 4 del 2019, per aver omesso di indicare, nelle DSU a supporto delle istanze di concessione del reddito di cittadinanza inoltrate nel 2020 e nel 2021, i redditi percepiti in nero nel 2018 e 2019 da un componente del nucleo familiare e, in parziale riforma della sentenza del primo giudice in punto di trattamento sanzionatorio, ha concesso il beneficio della non menzione. 2.Avverso l'indicata sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce l'insussistenza del delitto di cui all'art. 7 D.L. n. 4 del 2019 sul presupposto della mancata o scarsa incidenza, sul complessivo reddito familiare, del reddito percepito in nero da un componente il nucleo familiare, di cui era stata omessa la comunicazione. Evidenzia che il reddito percepito nel 2018 e nel 2019 e non dichiarato all'atto della presentazione delle istanze di concessione del reddito di cittadinanza del 2020 e del 2021 avrebbe comportato solo una riduzione del beneficio richiesto, senza escludere la sussistenza dei requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza. Inoltre, l'affermazione della responsabilità si fonda su un accertamento effettuato dalla Guardia di finanza che ha simulato l'incidenza del reddito percepito dal [OSCURATO:PERSONA] su quello complessivo del nucleo familiare, in quanto l'ente erogatore, interpellato dai militari, ha comunicato con pec del 28/11/2023, di non poter effettuare manualmente alcun calcolo. Ne segue che tale simulazione di calcolo è erronea e non può essere posta a fondamento del decisum, in quanto carente dei caratteri della certezza. La Corte territoriale, basandosi sulle risultanze delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, ha ritenuto erroneamente non sussistenti i requisiti reddituali del nucleo familiare richiesti dal D.L. n. 4/2019, sebbene questi non superino l'importo massimo previsto dalla normativa per poter accedere al beneficio, considerato il patrimonio immobiliare e mobiliare di ciascun componente il nucleo familiare. Al riguardo, la ricorrente riproduce una tabella esplicativa in ordine al beneficio massimo annuale previsto per il nucleo familiare in relazione alla composizione del nucleo familiare, evidenziando che quanto percepito dal nucleo non supera il limite massimo annuale e che l'incremento reddituale, costituito dalle somme percepite dalla convivente [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2018 e 2019, non ha inciso sulla sussistenza in concreto delle condizioni utili all'imputata per accedere al beneficio del reddito di cittadinanza, né sugli importi di reddito di cittadinanza spettanti annualmente al nucleo familiare. La Corte territoriale, in ordine al suddetto motivo di gravame formulato con l'atto d'appello, si è limitata a confermare la sentenza emessa dal primo giudice, senza vagliare la suddetta doglianza.La ricorrente lamenta, altresì, in ordine a tale profilo, vizio della motivazione laddove il giudice a quo ha affermato che la [OSCURATO:PERSONA], nel periodo compreso tra maggio 2020 e maggio 2021 e tra febbraio 2022 e dicembre 2022, avrebbe avuto diritto al beneficio del reddito di cittadinanza "ma in misura nettamente inferiore rispetto a quella concretamente e indebitamente percepita". Inoltre, erroneamente, il giudice a quo ha considerato anche i redditi percepiti dal nucleo familiare nel 2021 e nel 2022, sebbene alla ricorrente si contesti l'omessa comunicazione dei redditi percepiti dal nucleo familiare nel 2018 e nel 2019, non indicati nelle DSU presentate a supporto delle istanze del 2020 e del 2021. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione dell'assenza di comportamento riparativo successivo, evidenziando che l'INPS, che non si è neppure costituita parte civile, non ha mai richiesto la restituzione della somma percepita indebitamente, sicché non è determinata la somma che la ricorrente avrebbe dovuto restituire. Inoltre, tale comportamento susseguente al reato non può essere valutato negativamente dal giudice al fine del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non essendo passata in giudicato alcuna condanna e difettando i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità della somma. Inoltre, con motivazione illogica, il giudice a quo ha, da un lato ritenuto di riconoscere il beneficio della non menzione della condanna, ma dall'altro non ha ravvisato elementi favorevoli al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore della ricorrente ha depositato in data 17/01/2026 e note scritte con le quali ha ulteriormente evidenziato l'omessa valutazione da parte del giudice a quo delle doglianze formulate con l'atto di gravame, inerenti alla questione della utilizzabilità delle indagini integrative svolte dalla Guardia di Finanza che ha effettuato una mera simulazione di incidenza del reddito non dichiarato e al mancato accertamento effettuato dall'INPS e alla comunicazione dell'INPS alla Guardia di Finanza a mezzo pec del 28/11/2023. Inoltre, con riferimento al secondo motivo, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il comportamento processuale dell'imputato di negazione dell'addebito e di mancata conferma delle proprie responsabilità non può essere valorizzato, in quanto tale, in senso ostativo ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez.3, 15/01/2024, n. 30805). [OSCURATO:PERSONA] 1. È fondata la censura formulata con il primo motivo di ricorso.Nel caso in disamina, a fronte di un articolato motivo di appello, con il quale la ricorrente censurava l'incidenza del reddito, non dichiarato e percepito dal familiare, sui requisiti stabiliti ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza e alla determinazione del reddito massimo del nucleo familiare, sviluppando dettagliati calcoli e indicando i parametri sulla base dei quali effettuare un corretto calcolo del reddito familiare complessivo, al fine di stabilire se effettivamente il limite fosse stato superato o meno, la Corte territoriale, con motivazione apparente, si è limitata ad affermare che: "Dalle indagini svolte dagli agenti di polizia giudiziaria, a seguito di accertamenti effettuati tramite l'ufficio INPS di Trapani, è stato provato che nell'anno 2020 il nucleo familiare ha percepito euro 5.333,35 invece di euro 1.755,67, percependo una somma ulteriore non spettante di euro 3.577,68; che nell'anno 2021, il nucleo familiare ha percepito euro 5.846,67, invece di euro 1.261,79, percependo una somma ulteriore non spettante di euro 4.584,88; che nell'anno 2022 il nucleo familiare ha percepito euro 5.789,12, invece di 4.632,83, percependo una somma ulteriore non spettante di euro 1.156,29". Nell'apparato giustificativo della sentenza impugnata non vi è dunque alcun cenno alla tematica inerente alle modalità di determinazione della soglia massima del reddito familiare e ai criteri di calcolo benché al riguardo fosse stato formulato un esplicito motivo di appello, volto ad evidenziare la sussistenza in concreto delle condizioni per l'accesso al beneficio, spettante al nucleo familiare, che non può certo tacciarsi di genericità. 2.La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Tale epilogo decisorio determina la superfluità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso