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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24456/2022

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to di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4565/2019 di ruolo generale, proposto DA il C [OSCURATO:PERSONA] A ROSIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede nel [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] n. 6, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, nonché di deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 85 dell’8 agosto 2018 e di determinazione del [OSCURATO:PERSONA].

Gen. 472 del 15 ottobre 2018, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 60T20 L419 E) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 73P65 F158 R), domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18. - RICORRENTE – CONTRO l’I [OSCURATO:SOCIETA]. - già [OSCURATO:PERSONA] S.A.S.-([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA] (CO), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 31, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Monza ICI (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 74S46 I625 J), domiciliata, ai sensi dell’art. 366, co. 2, c.p.c. presso la Cancelleria di questa Corte. - CONTRORICORRENTE – avverso la sentenza n. 2887/11/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, depositata il 25 giugno 2018, non notificata; UDITA la relazione della causa in camera di consiglio svoltain data 11 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con la sentenza impugnata la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia accoglieva l’appello avanzato dall’[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso la sentenza n. 466/4/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Como e, in riforma della stessa, annullava l’avviso di accertamento n. 449 del 13 ottobre 2015, con cui il Comune di Arosio aveva determinato la maggiore imposta ICI asseritamente dovuta, per l’anno 2010, in relazione al fabbricato censito al folio 6, mappale n. 708, sub. 501, categoria D/8 e commisurata alla rendita catastale di 79.400,60 € attribuita di ufficio dall’Agenzia del Territorio, giusta variazione in atti dal 26 ottobre 2010;

1.1. il Giudice regionale, dopo aver richiamato la previsione dell’art. 5, co. 3,d.lgs. 504/1992, riteneva, nello specifico, che solo dal 26 ottobre 2010 (epoca della relativa attribuzione) potesse avere efficacia la nuova rendita catastale assegnata di ufficio da parte dell’Agenzia del Territorio, precisando che «nessuna richiesta in tal senso è mai stata inoltrata dalla ricorrente all’Agenzia del Territorio, né nessuna disposizione di legge prevedeva l’obbligo di avanzare tale richiesta» (così nella sentenza impugnata); 1.2.la Commissione citava la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3160 del 9 febbraio 2011 per «escludere che l’iniziativa dell’Ufficio possa retroattivamente inficiare il precedente sistema di computo dell’imposta (ndr. basata sul valore contabile assegnato al bene), in assenza di una dichiarazione della parte di voler aderire al sistema generale di computo» (così nella sentenza impugnata).

Aggiungeva, poi, «che la sentenza di questa CTR relativa all’anno 2009 non risulta sia stata impugnata e costituisce quindi un rilevante giudicato esterno» (così nella sentenza impugnata); 2.avverso tale sentenza il Comune di Arosio proponeva ricorso per cassazione, notificato tramite servizio postale in data 25/30/31 gennaio 2019, formulando due motivi di impugnazione;

3. l’[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. resisteva con controricorso, notificato tramite posta elettronica certificata in data 11 marzo 2019; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con il primo motivo di impugnazione il Comune di Arosio censurava la sentenza impugnata, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5, co. 3, del d.Lgs. n. 504/1992 e dell’art. 74, co. 1, della legge n. 342/2000, nonché degli artt. 3 e 53 della Costituzione, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., «per avere il giudice di merito ritenuto illegittima la riliquidazione dell’imposta dovuta, operata dall’Ente impositore ai sensi dell’art. 74 della L. n. 342/2000 sulla scorta della rendita catastale attribuita nell’anno 2010, autoliquidata dal contribuente secondo il metodo dei valori di libro ex art. 5, co. 3, del D.Lgs. n. 504/92»(v. pag. 3, quale sintesi del motivo sub A); 1.a.in particolare, il Comune, premetteva che l’immobile oggetto di tassazione già risultava iscritto in catasto (giusta denuncia del 31 maggio 1986), sia pure senza attribuzione di rendita catastale, che veniva adottata dall’Ufficio con ritardo, in uno all’assegnazione della relativa categoria, nell’anno 2010; 1.b. il ricorrente segnalava che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice a quo, l’art. 28 del R.D.L. n. 652/1939 e successive modificazioni prevedeva l’obbligo della dichiarazione di accatastamento dei fabbricati nuovi entro determinati termini, considerando, pertanto, non condivisibile la tesi della facoltatività della denuncia di accatastamento, in quanto consentirebbe al contribuente di scegliersi la base imponibile, avvalendosi cioè del sistema contabile sino quando non decida di richiedere l’accatastamento, ponendo altresì in evidenza sul punto che l’art. 5, co. 3, d.lgs. 504/1993 ammette il valore di libro solo per gli immobili non iscritti in catasto; 1.c. il Comune richiamava le pronunce di questa Corte nn. 10234/2018, 7652/2018 e 12305/2017 per sostenere che l’art. 74, co. 1, L. 342/2000 nello stabilire che «a decorrere dal 1° gennaio 2000 gli atti comunque attribuitivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita», indica solo la giuridica impossibilità di utilizzare una rendita non notificata, ma non esclude detta utilizzabilità, una volta notificata ai fini impositivi, anche per le annualità ancora suscettibili di accertamento e/o liquidazione; 1.d.in ragione di tali argomenti il Comune rappresentava, quindi, di aver proceduto alla doverosa riliquidazione dell’imposta dovuta per le annualità non ancora definite, recuperando il maggior avere rispetto alle somme versate in autoliquidazione dal contribuente per l’anno 2010 sulla scorta del provvisorio e precario criterio contabile, essendo intervenuta l’attribuzione della categoria e della rendita catastale e restando irrilevante, ai fini dell’operata riliquidazione, la circostanza che detta attribuzione era avvenuta di ufficio e non su richiesta di parte;

2. con il secondo motivo di impugnazione il Comune di Arosio censurava la sentenza impugnata, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c., nella parte in cui il Giudice regionale aveva considerato la sentenza n. 6955/2016 della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’anno d’imposta 2009, come «un rilevante giudicato esterno», osservando l’istante, da un lato, che detto rilievo «non appare possa considerarsi come decisione del giudice di merito per la risoluzione della controversia» (così a pagina n. 18 del ricorso) ed evidenziando, sotto altro profilo, che la «citata sentenza è … di mero diritto e non presenta alcuna decisione in fatto che possa assumere significato di rilevanza ed effetto vincolante di giudicato esterno» (cfr. pagina n. 19 del ricorso), essendosi limitata a negare l’applicazione retroattiva della rendita catastale attribuita dall’Agenzia del Territorio, come aveva «operato il Comune di Arosio accertando una maggiore ICI per l’anno 2009 sulla base di un accertamento catastale dell’anno 2010, intervenuto di ufficio» (così sempre a pagina n. 19 del ricorso).

OSSERVA 1.Ragioni di ordine logico-giuridico inducono ad esaminare prima il secondo motivo d’impugnazione, con il quale il Comune ha negato la possibilità di individuare nella menzionata pronuncia n. 6955/2016 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, concernente la debenza del medesimo tributo per l’anno di imposta 2009, la sussistenza di un giudicato rilevante ai fini che occupano.

Ebbene, per quanto la predetta valutazione del Giudice territoriale abbia costituito una laconica considerazione aggiuntiva, priva di ogni rappresentazione ed esame dei contenuti della sentenza ritenuta costituire «un rilevante giudicato esterno», va riconosciuto che la doglianza del Comune risulta fondata.

La sentenza n. 6955/2016 della Commissione tributaria regionale richiamata dal Giudice dell’appello, infatti, aveva accolto il ricorso della contribuente, escludendo l’applicazione retroattiva della rendita catastale attribuita dall’Ufficio, basando, quindi, la decisione sulla scorta di una valutazione di natura squisitamente giuridica.

In tale prospettiva non può, allora, sussistere alcuna preclusione da giudicato, avendo questa Corte da tempo chiarito che il giudicato «opera nei soli limiti dell'accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche, v.

Cass. n. 20029/11; n.5727/18; n.26457/17, n.14303/17; n.20257/15; 21395/17)», considerando che «l'attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta da un Giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non possa mai costituire limite alla attività esegetica esercitata da un altro Giudice, dovendosi richiamare al proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello "stare decisis" (cioè del precedente giurisprudenziale vincolante") che non trova riconoscimento nell'attuale ordinamento processuale. (Cass., sez. 5, 21/10/2013, n. 23723; Cass., sez. 5, 15/07/2016, n. 14509; n.15215/2021, in motiv.)» (così Cass. n. 11331/2022). 2.Ciò posto, giova altresì chiarire che la difesa della società non pone in discussione il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3160/2011, secondo cui la previsione dell’art. 74 della legge 342/2000 (in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita») va intesa nel senso che: - «la notifica degli atti attributivi è soltanto condizione della loro efficacia: la valenza semantica, oltre che tecnico giuridica, dell' aggettivo "efficaci”, invero, non consente di inferire nessuna volontà legislativa di attribuire alla notifica, "ai soggetti intestatari della partita", del provvedimento attributivo della rendita una qualche forza costitutiva (una efficacia, cioè, ex nunc) e non (quale portato naturale proprio del provvedimento di attribuzione della rendita) meramente accertativa della concreta situazione "catastale" dell' immobile»; - «il successivo inciso "solo a decorrere dalla loro notificazione" indica inequivocamente l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per annualità d' imposta per così dire "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso». -«In tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può essere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge» (così Cass., SS.UU., n. 3160/2011 e, nello stesso senso, Cass., SS.UU., 3666/2011; Cass. n. 23600/2011; Cass.13443/2012; Cass.13443/2012; Cass.18056/2016; Cass. n. 12330/2016; Cass. n. 16793/2017; Cass. n. 4613/2018; Cass. n. 11472/2018; Cass. 26397/2021; Cass, 11424/2022).

La società, invero, sin dall’impugnazione dell’avviso di accertamento, ha affermato di aver dichiarato e pagato l’ICI, ai sensi del comma 3 dell’art. 5 D.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 504, e cioè secondo il c.d. valore contabile o di libro risultante dal bilancio, fino all’attribuzione d’ufficio della rendita definitiva (avvenuta con avviso di accertamento n.

CO0221780/2010, recante la liquidazione della rendita catastale in 79.400,60 €, a seguito di variazione n. 147 56.1/2010 del 26 ottobre 2010), che non era stata impugnata e che quindi era divenuta definitiva.

Nondimeno, l’[OSCURATO:PERSONA] ha sempre sostenuto l’illegittimità di un’applicazione retroattiva della rendita attribuita dall’Agenzia del Territorio, ritenendo che la stessa dovesse avere efficacia, ai fini del calcolo dell’imposta, dal 1° gennaio 2011.

In particolare, la difesa della controricorrente ha posto in evidenza che la pronuncia n. 3160/2011 delle Sezioni Unite di questa Corteha affermato che la previsione dell’art. 5, co. 3, d.lgs. 504/1992 ha contemplato, «”fino all’attribuzione della rendita catastale, un metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili valido fino a che la richiesta di att ribuzione della rendita non viene formulata" dal contribuente: “dal momento in cui fa la richiesta egli”, invece, “pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile”, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall' adesione al sist ema generale della rendita catastale» (cfr. pagina 7 del controricorso), rammentando che il criterio del calcolo l’ICI basato sul valore dei fabbricati risultante dalle scritture contabili, costituisce, anche in ragione di quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 67/2006 (che ha escluso l’irragionevolezza di tale criterio), un modello autonomo (rispetto a quello da adottare per i fabbricati iscritti in catasto) e soprattutto definitivo nel senso della sua «immodificabilità … almeno per i periodi di imposta antecedenti (oppure, fino) all’anno di presentazione della richiesta di attribuzione della rendita catastale» (v pagina n. 8 del controricorso).

In tali termini, la tesi della contribuente è nel senso che «la retroattività “riconosciuta” dalla SSUU è … ancorata al fatto che il contribuente abbia presentato “richiesta di attribuzione delle rendita”, in mancanza della quale persiste la “immodificabilità di quel "criterio" (contabile) almeno per i periodi di imposta antecedenti», (cfr. pagina n. 9 delle controdeduzioni), con la conseguenza che non essendo mai stata avanzata detta richiesta, non poteva ricevere applicazione il valore catastale indicato dall’Ufficio.

2.1. Ebbene, tale ordine di idee, interamente recepito con maggiore sintesi dalla Commissione regionale nella sentenza impugnata, non può essere condiviso, risultando fondate le censure mosse nel primo motivo di impugnazione dalla difesa del Comune.

Di seguitole ragioni. 2.2.Il Comune ha rappresentato ed aveva documentato nel corso del giudizio di appello, in termini non contestati, che l’immobile tassato già risultava iscritto in catasto, in ragione della denuncia di accatastamento e variazione n. 54.1/1986 del 31 maggio 1986, sebbene senza attribuzione di rendita (v. pagina n. 11 del ricorso ed alleg. 4).

Ebbene, già tale prima evidenza smonta l’intero assunto della difesa della società e della [OSCURATO:PERSONA] ed induce a riconoscere – in linea con il citato arresto delle Sezioni Unite – che l’adesione al regime della rendita catastale aveva costituito scelta già compiuta dalla società a partire dall’anno 1986 e che il pagamento del tributo sulla base del valore contabile assegnato al fabbricato era sino all’anno 2010 avvenuto, in via precaria e provvisoria, in attesa dell’attribuzione della rendita da parte dell’Ufficio.

Come chiarito dalla citata sentenza della Corte n. 3160/2011, in base all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992 (secondo cui peri "fabbricati classificabili nel gruppo catastale D", il criterio "contabile" deve essere applicato "fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita"), l'iscrizione in catasto di detti fabbricati determina, ipso iur e , il passaggio dal criterio (di determinazione del valore) contabile a quello catastale e l'attribuzione della rendita, pertanto, fa sorgere (in capo ad entrambi i soggetti del rapporto obbligazionario) il diritto-dovere di determinare (e, quindi, corrispondere) l'imposta sulla (sola) base imponibile individuata, come per tutti i "fabbricati iscritti in catasto", ai sensi del art. 5, comma 2 (cfr. Cass. 7652/2018).

Difatti, il valore determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti produce effetti meramente provvisori (cioè fino alla “comunicazione” della " rendita attribuita "), mentre la comunicazione di attribuzione della rendita impone alle parti del rapporto tributario concernente l'ICI (pure nel vigore del citato art. 74) di determinare l'imposta effettivamente dovuta, anche per le annualità pregresse, in base alla "rendita attribuita" (cfr. Cass.

S.U., 3160/2011, Cass. 14402/2017, tutte citate da Cass. n. 7652/2018).

Tali ribaditi principi non sono stati rispettati dalla pronuncia impugnata, la quale s’è, invece, basata su di un’erronea lettura della più volte citata pronuncia delle Sezioni Unite, ancorando il passaggio dal criterio contabile a quello catastale alla dichiarazione di parte, non avvedendosi – a tacer d’altro - che l’immobile già era iscritto in catasto e che, quindi, il contribuente aveva già operato tale scelta, dovendo solo attendere l’attribuzione della rendita per il versamento dell’imposta nella misura parametrata alla rendita catastale.

Per tali ragioni, dunque, una volta attribuita la non contestata rendita catastale (nella specie il 26 ottobre 2010), correttamente il Comune ha conteggiato nell’atto impugnato la maggior somma dovuta rispetto a quanto autoliquidato dalla società, dando così seguito al meccanismo sancito dalla citata, prima, sentenza della Sezioni Unite, secondo il quale il contribuente, che ha versato l’imposta in base al valore cd. di libro, può essere tenuto a pagare una somma maggiore - come avvenuto nella specie – sul la base dell’intervenuto accertamento basato sulla rendita catastale in relazione ad un definito periodo di imposta. 2.3.Va aggiunto alle riflessioni sopra svolte che l’applicazione del regime catastale non è opzionale, come ritiene la difesa della contribuente condizionandola alla richiesta di parte, ma obbligatorio, per cui il principio della situazione giuridica nuova a decorrere dalla richiesta del contribuente di attribuzione della rendita, affermato dalle Sezioni Unite della Corte con riguardo ad immobili classificabili in categoria D non ancora iscritti in catasto, risulta a fortiori estensibile all’ipotesi –ricorrente nella specie - di immobile già accatastato ed in attesa di attribuzione di rendita definitiva nella categoria D e, quindi, di attribuzione d’ufficio della rendita, la quale, dopo la sua notifica, vale anche per le annualità non ancora definite (cfr. Cass. n. 11472/2018).

2.4. Alla stregua delle valutazioni che precedono, il ricorso del Comune va, quindi, accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'originario ricorso della contribuente. 3.Le spese del presente grado giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, mentre quelle delle fasi di merito vanno compensate, tenuto conto delle diverse soluzioni fornite dai giudici di merito (cfr. sentenze della Commissione tributaria provinciale di Como n. 466/4/2016 e della Commissione regionale n. 6955/2016).

P .

Q .

M . la Corte, a.accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente; b.compensa tra le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4565/2019 di ruolo generale, proposto DA il C [OSCURATO:PERSONA] A ROSIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede nel [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] n. 6, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, nonché di deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 85 dell’8 agosto 2018 e di determinazione del [OSCURATO:PERSONA]. Gen. 472 del 15 ottobre 2018, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 60T20 L419 E) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 73P65 F158 R), domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18. - RICORRENTE – CONTRO l’I [OSCURATO:SOCIETA]. - già [OSCURATO:PERSONA] S.A.S.-([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA] (CO), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 31, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Monza ICI (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 74S46 I625 J), domiciliata, ai sensi dell’art. 366, co. 2, c.p.c. presso la Cancelleria di questa Corte. - CONTRORICORRENTE – avverso la sentenza n. 2887/11/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, depositata il 25 giugno 2018, non notificata; UDITA la relazione della causa in camera di consiglio svoltain data 11 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la sentenza impugnata la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia accoglieva l’appello avanzato dall’[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso la sentenza n. 466/4/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Como e, in riforma della stessa, annullava l’avviso di accertamento n. 449 del 13 ottobre 2015, con cui il Comune di Arosio aveva determinato la maggiore imposta ICI asseritamente dovuta, per l’anno 2010, in relazione al fabbricato censito al folio 6, mappale n. 708, sub. 501, categoria D/8 e commisurata alla rendita catastale di 79.400,60 € attribuita di ufficio dall’Agenzia del Territorio, giusta variazione in atti dal 26 ottobre 2010; 1.1. il Giudice regionale, dopo aver richiamato la previsione dell’art. 5, co. 3,d.lgs. 504/1992, riteneva, nello specifico, che solo dal 26 ottobre 2010 (epoca della relativa attribuzione) potesse avere efficacia la nuova rendita catastale assegnata di ufficio da parte dell’Agenzia del Territorio, precisando che «nessuna richiesta in tal senso è mai stata inoltrata dalla ricorrente all’Agenzia del Territorio, né nessuna disposizione di legge prevedeva l’obbligo di avanzare tale richiesta» (così nella sentenza impugnata); 1.2.la Commissione citava la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3160 del 9 febbraio 2011 per «escludere che l’iniziativa dell’Ufficio possa retroattivamente inficiare il precedente sistema di computo dell’imposta (ndr. basata sul valore contabile assegnato al bene), in assenza di una dichiarazione della parte di voler aderire al sistema generale di computo» (così nella sentenza impugnata). Aggiungeva, poi, «che la sentenza di questa CTR relativa all’anno 2009 non risulta sia stata impugnata e costituisce quindi un rilevante giudicato esterno» (così nella sentenza impugnata); 2.avverso tale sentenza il Comune di Arosio proponeva ricorso per cassazione, notificato tramite servizio postale in data 25/30/31 gennaio 2019, formulando due motivi di impugnazione; 3. l’[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. resisteva con controricorso, notificato tramite posta elettronica certificata in data 11 marzo 2019; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di impugnazione il Comune di Arosio censurava la sentenza impugnata, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5, co. 3, del d.Lgs. n. 504/1992 e dell’art. 74, co. 1, della legge n. 342/2000, nonché degli artt. 3 e 53 della Costituzione, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., «per avere il giudice di merito ritenuto illegittima la riliquidazione dell’imposta dovuta, operata dall’Ente impositore ai sensi dell’art. 74 della L. n. 342/2000 sulla scorta della rendita catastale attribuita nell’anno 2010, autoliquidata dal contribuente secondo il metodo dei valori di libro ex art. 5, co. 3, del D.Lgs. n. 504/92»(v. pag. 3, quale sintesi del motivo sub A); 1.a.in particolare, il Comune, premetteva che l’immobile oggetto di tassazione già risultava iscritto in catasto (giusta denuncia del 31 maggio 1986), sia pure senza attribuzione di rendita catastale, che veniva adottata dall’Ufficio con ritardo, in uno all’assegnazione della relativa categoria, nell’anno 2010; 1.b. il ricorrente segnalava che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice a quo, l’art. 28 del R.D.L. n. 652/1939 e successive modificazioni prevedeva l’obbligo della dichiarazione di accatastamento dei fabbricati nuovi entro determinati termini, considerando, pertanto, non condivisibile la tesi della facoltatività della denuncia di accatastamento, in quanto consentirebbe al contribuente di scegliersi la base imponibile, avvalendosi cioè del sistema contabile sino quando non decida di richiedere l’accatastamento, ponendo altresì in evidenza sul punto che l’art. 5, co. 3, d.lgs. 504/1993 ammette il valore di libro solo per gli immobili non iscritti in catasto; 1.c. il Comune richiamava le pronunce di questa Corte nn. 10234/2018, 7652/2018 e 12305/2017 per sostenere che l’art. 74, co. 1, L. 342/2000 nello stabilire che «a decorrere dal 1° gennaio 2000 gli atti comunque attribuitivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita», indica solo la giuridica impossibilità di utilizzare una rendita non notificata, ma non esclude detta utilizzabilità, una volta notificata ai fini impositivi, anche per le annualità ancora suscettibili di accertamento e/o liquidazione; 1.d.in ragione di tali argomenti il Comune rappresentava, quindi, di aver proceduto alla doverosa riliquidazione dell’imposta dovuta per le annualità non ancora definite, recuperando il maggior avere rispetto alle somme versate in autoliquidazione dal contribuente per l’anno 2010 sulla scorta del provvisorio e precario criterio contabile, essendo intervenuta l’attribuzione della categoria e della rendita catastale e restando irrilevante, ai fini dell’operata riliquidazione, la circostanza che detta attribuzione era avvenuta di ufficio e non su richiesta di parte; 2. con il secondo motivo di impugnazione il Comune di Arosio censurava la sentenza impugnata, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c., nella parte in cui il Giudice regionale aveva considerato la sentenza n. 6955/2016 della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’anno d’imposta 2009, come «un rilevante giudicato esterno», osservando l’istante, da un lato, che detto rilievo «non appare possa considerarsi come decisione del giudice di merito per la risoluzione della controversia» (così a pagina n. 18 del ricorso) ed evidenziando, sotto altro profilo, che la «citata sentenza è … di mero diritto e non presenta alcuna decisione in fatto che possa assumere significato di rilevanza ed effetto vincolante di giudicato esterno» (cfr. pagina n. 19 del ricorso), essendosi limitata a negare l’applicazione retroattiva della rendita catastale attribuita dall’Agenzia del Territorio, come aveva «operato il Comune di Arosio accertando una maggiore ICI per l’anno 2009 sulla base di un accertamento catastale dell’anno 2010, intervenuto di ufficio» (così sempre a pagina n. 19 del ricorso). OSSERVA 1.Ragioni di ordine logico-giuridico inducono ad esaminare prima il secondo motivo d’impugnazione, con il quale il Comune ha negato la possibilità di individuare nella menzionata pronuncia n. 6955/2016 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, concernente la debenza del medesimo tributo per l’anno di imposta 2009, la sussistenza di un giudicato rilevante ai fini che occupano. Ebbene, per quanto la predetta valutazione del Giudice territoriale abbia costituito una laconica considerazione aggiuntiva, priva di ogni rappresentazione ed esame dei contenuti della sentenza ritenuta costituire «un rilevante giudicato esterno», va riconosciuto che la doglianza del Comune risulta fondata. La sentenza n. 6955/2016 della Commissione tributaria regionale richiamata dal Giudice dell’appello, infatti, aveva accolto il ricorso della contribuente, escludendo l’applicazione retroattiva della rendita catastale attribuita dall’Ufficio, basando, quindi, la decisione sulla scorta di una valutazione di natura squisitamente giuridica. In tale prospettiva non può, allora, sussistere alcuna preclusione da giudicato, avendo questa Corte da tempo chiarito che il giudicato «opera nei soli limiti dell'accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche, v. Cass. n. 20029/11; n.5727/18; n.26457/17, n.14303/17; n.20257/15; 21395/17)», considerando che «l'attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta da un Giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non possa mai costituire limite alla attività esegetica esercitata da un altro Giudice, dovendosi richiamare al proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello "stare decisis" (cioè del precedente giurisprudenziale vincolante") che non trova riconoscimento nell'attuale ordinamento processuale. (Cass., sez. 5, 21/10/2013, n. 23723; Cass., sez. 5, 15/07/2016, n. 14509; n.15215/2021, in motiv.)» (così Cass. n. 11331/2022). 2.Ciò posto, giova altresì chiarire che la difesa della società non pone in discussione il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3160/2011, secondo cui la previsione dell’art. 74 della legge 342/2000 (in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita») va intesa nel senso che: - «la notifica degli atti attributivi è soltanto condizione della loro efficacia: la valenza semantica, oltre che tecnico giuridica, dell' aggettivo "efficaci”, invero, non consente di inferire nessuna volontà legislativa di attribuire alla notifica, "ai soggetti intestatari della partita", del provvedimento attributivo della rendita una qualche forza costitutiva (una efficacia, cioè, ex nunc) e non (quale portato naturale proprio del provvedimento di attribuzione della rendita) meramente accertativa della concreta situazione "catastale" dell' immobile»; - «il successivo inciso "solo a decorrere dalla loro notificazione" indica inequivocamente l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per annualità d' imposta per così dire "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso». -«In tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può essere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge» (così Cass., SS.UU., n. 3160/2011 e, nello stesso senso, Cass., SS.UU., 3666/2011; Cass. n. 23600/2011; Cass.13443/2012; Cass.13443/2012; Cass.18056/2016; Cass. n. 12330/2016; Cass. n. 16793/2017; Cass. n. 4613/2018; Cass. n. 11472/2018; Cass. 26397/2021; Cass, 11424/2022). La società, invero, sin dall’impugnazione dell’avviso di accertamento, ha affermato di aver dichiarato e pagato l’ICI, ai sensi del comma 3 dell’art. 5 D.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 504, e cioè secondo il c.d. valore contabile o di libro risultante dal bilancio, fino all’attribuzione d’ufficio della rendita definitiva (avvenuta con avviso di accertamento n. CO0221780/2010, recante la liquidazione della rendita catastale in 79.400,60 €, a seguito di variazione n. 147 56.1/2010 del 26 ottobre 2010), che non era stata impugnata e che quindi era divenuta definitiva. Nondimeno, l’[OSCURATO:PERSONA] ha sempre sostenuto l’illegittimità di un’applicazione retroattiva della rendita attribuita dall’Agenzia del Territorio, ritenendo che la stessa dovesse avere efficacia, ai fini del calcolo dell’imposta, dal 1° gennaio 2011. In particolare, la difesa della controricorrente ha posto in evidenza che la pronuncia n. 3160/2011 delle Sezioni Unite di questa Corteha affermato che la previsione dell’art. 5, co. 3, d.lgs. 504/1992 ha contemplato, «”fino all’attribuzione della rendita catastale, un metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili valido fino a che la richiesta di att ribuzione della rendita non viene formulata" dal contribuente: “dal momento in cui fa la richiesta egli”, invece, “pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile”, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall' adesione al sist ema generale della rendita catastale» (cfr. pagina 7 del controricorso), rammentando che il criterio del calcolo l’ICI basato sul valore dei fabbricati risultante dalle scritture contabili, costituisce, anche in ragione di quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 67/2006 (che ha escluso l’irragionevolezza di tale criterio), un modello autonomo (rispetto a quello da adottare per i fabbricati iscritti in catasto) e soprattutto definitivo nel senso della sua «immodificabilità … almeno per i periodi di imposta antecedenti (oppure, fino) all’anno di presentazione della richiesta di attribuzione della rendita catastale» (v pagina n. 8 del controricorso). In tali termini, la tesi della contribuente è nel senso che «la retroattività “riconosciuta” dalla SSUU è … ancorata al fatto che il contribuente abbia presentato “richiesta di attribuzione delle rendita”, in mancanza della quale persiste la “immodificabilità di quel "criterio" (contabile) almeno per i periodi di imposta antecedenti», (cfr. pagina n. 9 delle controdeduzioni), con la conseguenza che non essendo mai stata avanzata detta richiesta, non poteva ricevere applicazione il valore catastale indicato dall’Ufficio. 2.1. Ebbene, tale ordine di idee, interamente recepito con maggiore sintesi dalla Commissione regionale nella sentenza impugnata, non può essere condiviso, risultando fondate le censure mosse nel primo motivo di impugnazione dalla difesa del Comune. Di seguitole ragioni. 2.2.Il Comune ha rappresentato ed aveva documentato nel corso del giudizio di appello, in termini non contestati, che l’immobile tassato già risultava iscritto in catasto, in ragione della denuncia di accatastamento e variazione n. 54.1/1986 del 31 maggio 1986, sebbene senza attribuzione di rendita (v. pagina n. 11 del ricorso ed alleg. 4). Ebbene, già tale prima evidenza smonta l’intero assunto della difesa della società e della [OSCURATO:PERSONA] ed induce a riconoscere – in linea con il citato arresto delle Sezioni Unite – che l’adesione al regime della rendita catastale aveva costituito scelta già compiuta dalla società a partire dall’anno 1986 e che il pagamento del tributo sulla base del valore contabile assegnato al fabbricato era sino all’anno 2010 avvenuto, in via precaria e provvisoria, in attesa dell’attribuzione della rendita da parte dell’Ufficio. Come chiarito dalla citata sentenza della Corte n. 3160/2011, in base all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992 (secondo cui peri "fabbricati classificabili nel gruppo catastale D", il criterio "contabile" deve essere applicato "fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita"), l'iscrizione in catasto di detti fabbricati determina, ipso iur e , il passaggio dal criterio (di determinazione del valore) contabile a quello catastale e l'attribuzione della rendita, pertanto, fa sorgere (in capo ad entrambi i soggetti del rapporto obbligazionario) il diritto-dovere di determinare (e, quindi, corrispondere) l'imposta sulla (sola) base imponibile individuata, come per tutti i "fabbricati iscritti in catasto", ai sensi del art. 5, comma 2 (cfr. Cass. 7652/2018). Difatti, il valore determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti produce effetti meramente provvisori (cioè fino alla “comunicazione” della " rendita attribuita "), mentre la comunicazione di attribuzione della rendita impone alle parti del rapporto tributario concernente l'ICI (pure nel vigore del citato art. 74) di determinare l'imposta effettivamente dovuta, anche per le annualità pregresse, in base alla "rendita attribuita" (cfr. Cass. S.U., 3160/2011, Cass. 14402/2017, tutte citate da Cass. n. 7652/2018). Tali ribaditi principi non sono stati rispettati dalla pronuncia impugnata, la quale s’è, invece, basata su di un’erronea lettura della più volte citata pronuncia delle Sezioni Unite, ancorando il passaggio dal criterio contabile a quello catastale alla dichiarazione di parte, non avvedendosi – a tacer d’altro - che l’immobile già era iscritto in catasto e che, quindi, il contribuente aveva già operato tale scelta, dovendo solo attendere l’attribuzione della rendita per il versamento dell’imposta nella misura parametrata alla rendita catastale. Per tali ragioni, dunque, una volta attribuita la non contestata rendita catastale (nella specie il 26 ottobre 2010), correttamente il Comune ha conteggiato nell’atto impugnato la maggior somma dovuta rispetto a quanto autoliquidato dalla società, dando così seguito al meccanismo sancito dalla citata, prima, sentenza della Sezioni Unite, secondo il quale il contribuente, che ha versato l’imposta in base al valore cd. di libro, può essere tenuto a pagare una somma maggiore - come avvenuto nella specie – sul la base dell’intervenuto accertamento basato sulla rendita catastale in relazione ad un definito periodo di imposta. 2.3.Va aggiunto alle riflessioni sopra svolte che l’applicazione del regime catastale non è opzionale, come ritiene la difesa della contribuente condizionandola alla richiesta di parte, ma obbligatorio, per cui il principio della situazione giuridica nuova a decorrere dalla richiesta del contribuente di attribuzione della rendita, affermato dalle Sezioni Unite della Corte con riguardo ad immobili classificabili in categoria D non ancora iscritti in catasto, risulta a fortiori estensibile all’ipotesi –ricorrente nella specie - di immobile già accatastato ed in attesa di attribuzione di rendita definitiva nella categoria D e, quindi, di attribuzione d’ufficio della rendita, la quale, dopo la sua notifica, vale anche per le annualità non ancora definite (cfr. Cass. n. 11472/2018). 2.4. Alla stregua delle valutazioni che precedono, il ricorso del Comune va, quindi, accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'originario ricorso della contribuente. 3.Le spese del presente grado giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, mentre quelle delle fasi di merito vanno compensate, tenuto conto delle diverse soluzioni fornite dai giudici di merito (cfr. sentenze della Commissione tributaria provinciale di Como n. 466/4/2016 e della Commissione regionale n. 6955/2016). P . Q . M . la Corte, a.accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente; b.compensa tra le
Sentenza Cassazione n. 24456/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris