CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32622/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. 11356 - 2026;considerato che entrambi i motivi di ricorso, rispettivamente sullasussistenza del reato di rapina e sul diniego dell’attenuante del danno tenue, nonsono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede;in particolare, in relazione al primo motivo, il ricorrente, con doglianze giàesaminate e disattese dalla Corte territoriale con congrua e lineare motivazioneha sollecitato una rivalutazione delle risultanze processuali, mentre deve ribadirsicome a questa Corte sia preclusa la possibilità di una nuova valutazione dellerisultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito,una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza ocomunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, inmotivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623 - 01);quanto, invece, al profilo sanzionatorio, costituisce ius receptum che lerelative valutazioni (dall’entità della pena base, al riconoscimento dellecircostanze, con eventuale comparazione, dalla applicazione della continuazionealla concessione dei benefici, e così via) rientrino nella discrezionalità del giudicedi merito e siano insindacabili in questa sede se espresse in una motivazioneche, come nel caso di specie, è immune da vizi logici e da contraddittorietà;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.