CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 luglio 2021
Cassazione n. 19365/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 29764/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1267/2021, emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. Rilevato che, con sentenza resa in data 29/7/2021 (n. 1267/2021), la Corte d'ap- pello di Bologna ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha dichiarato la nullità per difetto di forma scritta del con- tratto di locazione concluso tra [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di locatrice) e [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di conduttore), con la condanna di quest'ultimo al rilascio dell'immobile e al pagamento della somma ri- sultante dalla compensazione tra quanto dovuto dal Giurcoiu a titolo di indennità di occupazione e le somme dovute in restituzione dalla Ram- baldi in precedenza percepite a titolo di canoni; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato l'inammissibile proposizione per la prima volta in sede di appello, da parte del Giurcoiu, di una domanda nuova, consistente nella richie- sta riconduzione a legalità del contratto in ragione dell'intervenuta im- posizione unilaterale della mancata regolarizzazione fiscale del con- tratto da parte della locatrice (secondo una propria interpretazione dell'art. 13, co. 6, legge n. 431/98), là dove, in primo grado, il Giurcoiu si era limitato a richiedere la sola condanna della Rambaldi alla conclu- sione di un contratto di locazione alle medesime condizioni già conve- nuto oralmente tra le parti, senza prospettare in alcun modo la man- cata registrazione del contratto ai fini dell'art. 13, co. 6, legge n. 431/98; avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, Adunanza del 11 maggio 2022 - R.G. n. 29764/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con l'unico motivo d'impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte d'ap- pello erroneamente affermato l'inammissibilità della domanda di ricon- duzione a legalità del contratto di locazione proposta per la prima volta in sede di appello; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come l'odierno ricorrente si sia limitato a conte- stare le affermazioni fatte proprie dalla corte territoriale sulla base di un'astratta e solo generica opposizione alla decisione impugnata, senza neppure individuarne gli essenziali passaggi logico-giuridici, esauren- done il proprio contrasto argomentativo nella rilevazione secondo cui "ragioni di nullità della protezione, avrebbero dovuto imporre la rileva- bilità di ufficio della stessa e comunque la sua ammissibilità ove, sep- pure proposte in appello per la prima volta, comunque proposta dal conduttore"; l'assoluta carenza di qualsivoglia sviluppo argomentativo delle con- testazioni rivolte nei confronti della sentenza impugnata vale a esclu- dere l'ammissibilità della censura così formalizzata dal ricorrente, do- vendo al riguardo trovare applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte ai sensi del quale i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esami- nabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giu- dice del merito in relazione alla fattispecie decisa, atteso che il ricor- rente ha l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione sia basato su forme argomentative o Adunanza del 11 maggio 2022 - R. G. n. 29764/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri modalità di formulazione tali da rendere impossibile l'individuazione della critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specifica- zione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione (cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1479 del 22/01/2018, Rv. 646999 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 10420 del 18/05/2005, Rv. 580895 - 01); sulla base di tali premesse, dev'essere formalmente dato atto dell'inammissibilità del ricorso; non vi è luogo per l'adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l'intimato ha svolto difese in questa sede; dev'essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 11/5/2022. [OSCURATO:PERSONA] oggi, )(,,, )(D) \- [OSCURATO:PERSONA](