CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 12586/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIROLAMO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 22 ottobre 2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi di appello, come rilevato nella sentenza impugnata, erano del tutto privi di valida argomentazione affastellando censure varie senza distinzione ed approfondimento alcuno e che, pertanto, gli stessi dovevano considerarsi privi di specificità, così come del resto lo sono anche i motivi di ricorso; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SteRn9 Palla ty.., jo( [OSCURATO:PERSONA] 4. ER1A 0 5 AP