CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41050/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLOdi BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 26 febbraio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della mancanza di motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello in ordine all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché generico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza di appello che ha affermato che è certo che l'imputato ha falsamente dichiarato di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA] in quanto dallo copia del passaporto intestato a tale soggetto risulta che quest'ultimo è persona diversa dall'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i