CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 ottobre 2025
Cassazione n. 18104/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Messina del 26/11/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MARILIA di NARDO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Messina respingeva l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso dal medesimo Tribunale in data 22 ottobre 2025, con il quale era stata dichiarata non estinta la pena per la quale gli era stata concessa la misura alternativa dell'affidamento in prova eseguita dal 5 aprile 2021 sino al 24 marzo 2025. In particolare, il Tribunale conveniva con le valutazioni contenute nel provvedimento opposto evidenziando che il [OSCURATO:PERSONA], per tutta la durata della misura alternativa, aveva continuato a delinquere ed a violare la legge e che, pertanto, doveva ritenersi fallito il progetto di recupero e di reinserimento sociale prospettato nei suoi confronti. 2. Avverso tale ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen. poiché l'ordinanza impugnata ha confermato il provvedimento opposto che aveva impropriamente disposto la revoca 'ora per allora' dell'affidamento in prova facendo riferimento alla pena da espiarsi in regime ordinario, mediante la individuazione della prima violazione delle prescrizioni commessa dall'affidato il giorno 5 aprile 2021, nonostante la misura alternativa si fosse già conclusa. 2.2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione mancante rispetto alla rideterminazione della pena da espiarsi all'esito della valutazione negativa dell'esito della prova avendo il Tribunale di sorveglianza unicamente fatta proprie le argomentazioni contenute nel provvedimento opposto, senza fornire una propria argomentazione e senza neppure acquisire la relazione dell'UEPE sull'andamento dell'affidamento che, peraltro, era stata richiesta. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale Marilia di Nardo ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati. 2. Come noto, la valutazione dell'esito negativo dell'affidamento attiene necessariamente all'intero periodo di prova, già concluso, mentre la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, prevista dall'art.47, penultimo comma, Ord. pen., interviene necessariamente nel corso della prova, di cui determina la cessazione. 2.1. Tale differenza determina la diversità dell'oggetto del giudizio affidato al Tribunale di sorveglianza, nel senso che quest'ultimo, ai fini della revoca, è chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici episodi per verificare se essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova, mentre, quando si tratti di stabilire quale esito questa abbia avuto, deve procedere ad una valutazione globale dell'intero periodo, per decidere se sia o no avvenuto il recupero sociale del condannato (Sez. U, n. 10530 del 27/02/2002, Martola; Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376 - 01; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornero, Rv.215706 - 01). 2.2. Inoltre, anche nella ipotesi della valutazione dell'esito della prova il Tribunale deve procedere a determinare la residua pena da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova, sia nel caso della revoca (Corte cost., 29 ottobre 1987, n. 343), sia in quello dell'esito negativo della prova (Sez. U, n. 10530 del 27/02/2002, Mortola, Rv. 220878 - 01). 3. Ciò posto, l'ordinanza impugnata non risulta conforme ai principi sopra indicati poiché il Tribunale di sorveglianza si è pronunciato come se fosse chiamato a decidere sulla revoca dell'affidamento e non già sulla valutazione globale della prova medesima. 3.1. Anzitutto, deve ricordarsi che l'opposizione della parte interessata disciplinata dagli artt. 678, comma 1-bis, 666 e 667 cod. proc. pen. non è un mezzo di impugnazione sul merito, ma un rimedio, interamente devolutivo, volto a garantire il contraddittorio, sicché il giudice dell'opposizione, nel confermare la decisione in precedenza assunta "de plano", può ricorrere alla tecnica 3della motivazione "per relationem", sempreché il provvedimento opposto risulti adeguatamente motivato rispetto a tutte le questioni introdotte con la opposizione e dia conto delle ragioni di rigetto delle specifiche deduzioni dell'opponente (vedi, in fattispecie assimilabile alla presente, Sez. 3, n. 37933 del 16/09/2025, Rv. 288755 - 01). 3.1. Orbene, deve evidenziarsi anzitutto che il provvedimento oggetto di opposizione (ordinanza del medesimo Tribunale del 22 ottobre 2025) ha statuito una revoca 'ora per allora' sembrando così di non avere chiaro l'oggetto del procedimento. 3.2. Ciò posto, il Tribunale di sorveglianza con l'ordinanza oggetto della presente impugnazione si è anche esso pronunciato in ordine alla gravità delle singole violazioni delle prescrizioni della misura alternativa, senza però considerare che l'affidamento è stato eseguito per la durata di quattro anni senza che risultino essere state elevate diffide al rispetto delle prescrizioni nei riguardi dell'odierno ricorrente, omettendo di effettuare una valutazione del lungo periodo (quattro anni) in cui si è svolta la prova e senza spiegare le specifiche ragioni in base alle quali non poteva essere valutata positivamente neppure una parte del medesimo periodo. In altri termini, l'azzeramento con efficacia ex tunc del già patito assoggettamento del condannato alle restrizioni della libertà personale nel periodo di affidamento costituirebbe, con l'automatica e integrale replica della pena, un risultato viziato da "rigidità regressiva", contrastante con le garanzie costituzionali in tema di libertà personale e di legalità delle pene. Analogamente, sarebbe inaccettabile l'opposto risultato cui si perverrebbe con l'integrale e, del pari, automatico scomputo del periodo di affidamento interamente espletato. In tal modo la condotta violatrice delle prescrizioni resterebbe priva di qualsiasi sanzione e sarebbe depotenziato l'impegno del condannato verso la positiva conclusione dell'esperimento e menomata la funzione rieducativa della misura. Il Tribunale di sorveglianza, quindi, può far decorrere la pena fin dal momento di ammissione al beneficio in caso di riscontrata negatività complessiva, se il comportamento globale del condannato sia stato tale da palesare la sua assoluta inidoneità alla rieducazione e alla risocializzazione; viceversa, può ridurre la pena originariamente inflitta in proporzione al periodo di prova positivamente 4trascorso, inglobando un segmento di carico sanzionatorio già eseguito in regime alternativo. 3.3. Infatti, la personalizzazione dell'effetto estintivo - eventualmente - parziale della valutazione finale negativa circa l'esito della prova, nel rispondere allo scopo di prospettare una risposta flessibile, che meglio s'iscriva nell'ottica rieducativa e risocializzante propria delle misure alternative, giustifica l'ampia discrezionalità demandata al Tribunale di sorveglianza, essendo necessario che i parametri commisurativi astrattamente indicati siano contemperati e messi a fuoco, caso per caso, in relazione alla personalità del condannato, al grado di insuccesso della prova e di avvenuta sua risocializzazione, alla stregua di un ragionamento sorretto da esauriente, logico e persuasivo apparato argomentativo, suscettibile di stringente scrutinio da parte del giudice di legittimità. 3.4. Come sopra esposto, nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Messina si è limitato, con l 'ordinanza impugnata, a fare proprie le motivazioni del provvedimento reclamato circa l'esito negativo della prova e a dichiarare non estinta la pena, senza però motivare in modo adeguato in ordine alle ragioni del ritenuto esito negativo per il periodo dal 5 aprile 2021 sino al 24 marzo 2025, giungendo in tal modo alla quasi totale ed automatica duplicazione del già subito carico sanzionatorio da parte dell'odierno ricorrente. 4. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina per un nuovo giudizio in ordine alla determinazione della residua pena detentiva da espiare all'esito negativo della prova, nel rispetto dei principi sopra enunciati al fine di colmare le lacune motivazionali evidenziate. P.Q.M. Ann P.Q.M