CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10907/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nzo Esposito, domiciliazione telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1 Centro, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. confluita in [OSCURATO:SOCIETA].-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2311/2023depositata il 22/05/2023.Numero registro generale 748/2024Numero sezionale 818/2026Numero di raccolta generale 10907/2026Data pubblicazione 23/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato chela [OSCURATO:SOCIETA] conveniva in giudizio l’ASL Napoli 1Centro e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedendone la condanna,alternativamente o in solido, al pagamento della somma di circa 1 milionee 800 mila euro, in ragione di una cessione di crediti vantati dalla secondanei confronti della prima;il Tribunale, davanti al quale resistevano le convenute, delle qualil’azienda sanitaria eccepiva anche la sussistenza del tetto di spesa e lamancata prova del suo rispetto, rigettava entrambe le domandeosservando che:- la cessione, del 2006, concerneva anche crediti futuri, per gli anni2007-2010;- dal prospetto contabile dell’azienda sanitaria, unico rilevante peril resto essendo stati prodotti dall’attrice documentiunilateralmente formati, emergeva un debito della stessasoggetto a tetto di spesa, con residuo di circa 214 mila euro;- ciò nondimeno la domanda era infondata, perché si trattava difactoring, ed era stato superato il limite temporale, per i creditifuturi, di 24 mesi di cui all’art. 3 della legge n. 52 del 1991;- per i crediti relativi al 2007 mancava la prova del necessariocontratto scritto, essendo parte una pubblica amministrazione;- quanto alla pretesa nei confronti della Clinica, fermo quantorilevato riguardo all’ASL, i documenti di quest’ultima non le eranoopponibili, la cessione era inefficace quanto agli anni 2008-2010,e, potendo ipotizzarsi residuare una pretesa di restituzione deglianticipi del factor, doveva constatarsi che nulla era stato sulpunto allegato e provato;Numero registro generale 748/2024Numero sezionale 818/2026Numero di raccolta generale 10907/2026Data pubblicazione 23/04/2026la Corte di appello dichiarava il gravame inammissibile poichéproposto dalla Clinica pur essendo la stessa vittoriosa in prime cure;avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la ClinicaVilla del Prof. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., articolando tre motivi;resiste con controricorso l’ASL Napoli 1 Centro;le parti hanno depositato memorie;è rimasta intimata, sebbene destinataria di rituale notifica, laSocietà [OSCURATO:SOCIETA]., indicata come confluita in [OSCURATO:SOCIETA]Rilevato checon il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2909, cod. civ., e delle norme in tema d’interesse ad agire,poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando in particolare diconsiderare che nella sentenza del Tribunale erano contenuti, in partemotiva, autonomi accertamenti inerenti all’insussistenza del credito dellacedente nei confronti della ASL, in specie per superamento del tetto dispesa, ovvero regressione tariffaria, nonché distinti accertamenti aventiad oggetto l’inefficacia della cessione relativamente agli anni 2008-2010,estendendosi il giudicato, altrimenti maturato, ai presupposti logicinecessari alle statuizioni in dispositivo;con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 100, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe erratomancando in particolare di considerare che la sentenza del Tribunaleaveva accertato una invece indimostrata regressione tariffaria sicché,essendovi stata cessione del credito pro solvendo, il giudicato maturatosenza proposizione dell’appello avrebbe comportato obblighi restitutori,della cedente nei confronti del factor, dei quali era stata chiesta,dall’attrice, la condanna in via solidale o alternativa;con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 346, cod. proc. civ., poché la Corte di appello avrebbe erratoNumero registro generale 748/2024Numero sezionale 818/2026Numero di raccolta generale 10907/2026Data pubblicazione 23/04/2026mancando in particolare di considerare che, contrariamente a quantoritenuto, nelle memorie di emenda assertive era stato contestato l’allegatoma indimostrato superamento del tetto di spesa, la cui documentazionenon era stata prodotta dall’ASL nonostante un ordine di esibizionepronunciato dal Tribunale al riguardo.Considerato cheil primo motivo è inammissibile anche ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1,cod. proc. civ.;parte ricorrente non riferisce compiutamente il tenore delladecisione di prime cure con cui decisivamente si confronta, in apertaviolazione dell’art. 366, nn. 3 e 6, cod. proc. civ.;ciò posto, il Tribunale, nella sentenza appellata, risulta aver rigettatosia la domanda, svolta dal cessionario del credito, nei confronti dellaClinica, cedente, sia quella, proposta dalla medesima società, nei confrontidell’ASL, debitore ceduto;il giudice di prime cure:- ha escluso vi fosse una cessione efficace, per ragioni temporali inordine ai crediti relativi agli anni 2008-2010, e per difetto dicontratto scritto, necessario, nel caso, per una valida insorgenzadel credito, quanto all’anno 2007;- ha escluso inoltre che vi fosse idonea prova della sussistenza dicrediti, eccetto che per una somma evincibile dai documenti dellaconvenuta ASL, abbattuta del tetto indicato come dimostrato daldocumento 3 dell’azienda stessa (pag. 3 della sentenza delTribunale);- ha poi escluso che i documenti contabili prodotti dall’ASL fosseroopponibili alla clinica;- ha infine concluso osservando che la cessionaria avrebbe potutopretendere solo la restituzione di quanto anticipato alla Clinica,ma l’importo non era mai stato allegato né provato;Numero registro generale 748/2024Numero sezionale 818/2026Numero di raccolta generale 10907/2026Data pubblicazione 23/04/2026ora, lo stesso Tribunale dà atto (pag. 2) che cedente e ceduta sierano costituite solo chiedendo il rigetto delle domande proposte nei loroconfronti, e dunque che non vi era alcuna domanda “trasversale” traconvenuti;né tale domanda è stata scrutinata dal medesimo giudice, che haespressamente esaminato le uniche domande constatate come proposte,ovvero quelle del cessionario del credito, e solamente su di esse si èpronunciato;né la decisione risulta impugnata, in appello, sotto il profilodell’omessa pronuncia;il principio secondo cui l’efficacia del giudicato si estende, oltre chesull’esistenza o meno del singolo diritto fatto valere in giudizio, ovverosulla coppia pretesa-obbligo, anche sulle questioni di fatto e diritto,dedotte e deducibili in via di azione o eccezione, che si presentano comeantecedente logico giuridico necessario della pronuncia (v., ad esempio,Cass., 27/10/2022, n. 31797, § 6.11., che richiama Cass., Sez. U.,16/06/2006, n. 13916, e diffusa altra giurisprudenza), va inteso comepropriamente riferito alla statuizione pronunciata sulla domandaindividuata, e non a statuizioni conclusivamente assenti su domande nonscrutinate;il Tribunale ha negato l’esistenza del credito e l’efficacia dellacessione rispetto alla domanda del cessionario, senza regolare, inmancanza di domanda, i pur correlati rapporti di credito-debito tracedente e ceduto;in questa cornice ricostruttiva deve leggersi l’affermazione per cuinon vi era spazio giuridico per ipotizzare alcun obbligo restitutorio infavore del factor cessionario e a carco del cedente anticipatario;quanto appena delineato esclude che potesse configurarsisoccombenza alcuna della Clinica, cedente il credito da essa ritenutoesistente nei confronti dell’ASL;Numero registro generale 748/2024Numero sezionale 818/2026Numero di raccolta generale 10907/2026Data pubblicazione 23/04/2026il secondo motivo è inammissibile anche ai sensi dell’art. 360-bis, n.1, cod. proc. civ.;valgono logicamente anche sul punto i rilievi di violazione dell’art.366, nn. 3 e 6, cod. proc. civ., per la mancanza di una funzionaleesposizione delle ragioni decisorie di prime cure;ciò posto, per le stesse ragioni esposte scrutinando il primo motivo,nessuna rilevanza poteva assumere la natura pro solvendo della cessione,al fine di individuare una soccombenza giuridicamente inesistente;il terzo motivo è inammissibile anche ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1,cod. proc. civ.;pure al riguardo rileva, in coerenza, la violazione dell’art. 366, nn. 3e 6, cod. proc. civ., per difetto di un’esposizione delle ragioni decisorie diprime cure idoneamente correlata alla critica sollevata nei confronti dellasentenza di appello;ciò posto, il fatto che, nella prima memoria di emende assertive, laClinica avesse contestato l’opponibilità di una regressione tariffaria, qualequella sopra detta, non ha comportato – in coerenza, anche in tal caso,con quanto osservato a mezzo dello scrutinio relativo alla prima censura –la formulazione di domande trasversali di accertamento del credito conefficacia di giudicato nei rapporti tra la struttura e l’azienda;ne deriva quanto anticipato;spese secondo soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrentealla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in18.000,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettariee accessori legali.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, laCorte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilNumero registro generale 748/2024Numero sezionale 818/2026Numero di raccolta generale 10907/2026Data pubblicazione 23/04/2026versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/03/2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]