CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 giugno 2026
Cassazione n. 22952/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eppe [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza in data 29/4/2025 della Corte di Appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MarcoPatarnello, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;letta la memoria di replica datata 7/6/2026 del difensore dei ricorrenti che ha conclusochiedendo l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 29 aprile 2025 la Corte di Appello di Bari, giudicando in sede dirinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza in data 18 dicembre 2024, in parzialeriforma della sentenza in data 30 gennaio 2019 del Tribunale di Trani, ha:- dichiarato il difetto della propria giurisdizione quanto al reato di ricettazione (art. 648cod. pen.) della carta di circolazione contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti di entrambi gli imputatirelativamente al reato di riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.) di un’autovettura;- confermato nel resto la sentenza del Tribunale.In sintesi, nell’unico articolato capo di imputazione si contestavano ad entrambi gliimputati, in concorso tra loro e con [OSCURATO:PERSONA]:- di avere reimmatricolato in Germania, con libretto di circolazione e targhe tedesche,un’autovettura [OSCURATO:PERSONA] già avente targa e carta di circolazione italiane, provento deldelitto di appropriazione indebita ai danni della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, ciò al fine diostacolare l’accertamento della provenienza del veicolo;- di avere, allo stesso fine, acquistato e ricevuto una carta di circolazione (nr.BL0047034/A009876BA11) proveniente da delitto in quanto rubata in bianco dall’UfficioProvinciale della Motorizzazione civile di Foggia e contraffatto detto documento conl’apposizione di altri dati alfanumerici.I fatti risultano contestati come consumati in data antecedente e prossima al giorno 8aprile 2013.Il Tribunale aveva dichiarato i due imputati colpevoli dei reati (ritenuti in continuazione)di ricettazione, falso materiale (in esso assorbito il reato di uso di atto falso) e riciclaggio,riconoscendo ad entrambi le circostanze attenuanti generiche e li aveva condannati a penaritenuta di giustizia.La Corte di appello di Bari con una prima sentenza in data 4 aprile 2023, parzialmenteriformando la sentenza del Tribunale di Trani, confermava la responsabilità degli imputati inrelazione ai reati di ricettazione e riciclaggio dichiarando, invece, estinto per prescrizione ilreato di falso.La Corte di cassazione, Sezione seconda penale, con la sentenza sopra indicata,annullava con rinvio la sentenza della Corte di appello di Bari ritenendo che:a) era necessario verificare la sussistenza della giurisdizione italiana rinvenendoelementi (diversi da quelli indicati nella sentenza impugnata) volti a dimostrare che almenoun frammento delle condotte di riciclaggio o ricettazione fosse stato commesso in Italia;b) se i reati di riciclaggio e ricettazione sono stati commessi interamente all’estero,trattandosi di reati comuni commessi da cittadini italiani, si rendeva altresì necessariostabilire se, ai sensi dell’art. 9 cod. pen., gli imputati si trovassero nel territorio dello Stato;c) per quanto riguarda il reato di ricettazione, alla luce della sanzione edittale, sirendeva altresì necessario verificare la presenza di una richiesta del Ministro della giustiziao, più verosimilmente, di una istanza o querela della persona offesa;d) la presenza sul territorio italiano degli imputati doveva essere accertata comepreesistente rispetto all’esercizio dell’azione penale.Si giungeva, pertanto, alla pronuncia della nuova sentenza della Corte di appello di Baridel 29 aprile 2025 qui in esame.2. Ricorre per Cassazione avverso quest’ultima sentenza e con atto unico, il difensoredegli imputati, deducendo:2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e),cod. proc. pen. in relazione al primo motivo della sentenza rescindente.Rileva, al riguardo, la difesa dei ricorrenti che la Corte di appello ha omesso totalmentedi motivare in relazione al primo rilievo operato dalla Corte di cassazione che le avevachiesto di accertare – sulla base di elementi diversi da quelli indicati nella sentenza annullata- se almeno una parte delle condotte di riciclaggio e/o di ricettazione fosse stata consumatain Italia.2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen. con riferimento all’art. 9 cod. pen. ed ai criteri di sussistenza della giurisdizioneitaliana.Osserva la difesa dei ricorrenti che la Corte di appello, ai fini di stabilire se al momentodell’esercizio dell’azione penale gli imputati fossero presenti sul territorio dello Stato, ha fattoerroneamente riferimento al “decreto che dispone il giudizio”, atto che non coincide con ilmomento dell’esercizio dell’azione penale in relazione al quale nessun accertamento risultaessere stato compiuto. Non essendo quindi emersa la presenza permanente degli imputatinel territorio dello Stato l’azione penale nei loro confronti sarebbe improcedibile.2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen. con riferimento all’art. 648 cod. pen. per assenza del reato presupposto delriciclaggio dell’autovettura o quantomeno della prova dell’esistenza di un reato presupposto.Lamenta la difesa dei ricorrenti che la Corte di appello si è limitata sul punto arichiamare un assunto giurisprudenziale ed a fare riferimento al semplice inoltro di unesposto-querela da parte della società [OSCURATO:PERSONA] proprietaria del veicolo, atto nel qualesi evidenziava solo l’esistenza di un credito della società nei confronti del soggetto al qualeera stato locato il veicolo, elementi da ritenersi insufficienti al fine di individuare il reatopresupposto del riciclaggio.2.4. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e),cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione in merito alla mancata declaratoria diestinzione del reato di ricettazione della carta di circolazione per prescrizione intervenutaprima della pronuncia della sentenza della Corte di appello di Bari in data 4 aprile 2023.Rileva la difesa dei ricorrenti che, nonostante tale accertamento fosse stato demandatoalla Corte di appello dalla sentenza rescindente, tuttavia nessuna motivazione sul punto èpresente nella sentenza impugnata ed aggiunge che poiché il reato presupposto dellacontestata ricettazione è il furto denunciato il 14 maggio 2009, il tempus commissi delicti delreato di cui all’art. 648 cod. pen. deve ritenersi prossimo a quest’ultima data, conconseguente intervenuta maturazione del termine di prescrizione di detto reato. 3. Con sopra menzionata memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratoregenerale la difesa dei ricorrenti ha ribadito che non risultano essere stati fatti accertamentisulla sussistenza del reato presupposto e neppure sull’esistenza di un fascicoloprocedimentale contenente la notitia criminis relativa al reato stesso e, come detto, hainsistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato.2. Occorre prendere le mosse dal primo motivo di ricorso nel quale, come visto, ladifesa dei ricorrenti lamenta il mancato accertamento (demandato dalla sentenzarescindente) della consumazione quantomeno di una frazione delle condotte di riciclaggioe/o ricettazione nel territorio dello Stato.Osserva al riguardo il Collegio che, sebbene non vi sia nella sentenza della Corte diappello una specifica motivazione sul punto, detta verifica è da intendersi implicitamentesuperata nel momento in cui nella sentenza stessa si indicano elementi tali da portare aritenere che il reato di riciclaggio è da intendersi integralmente consumato all’estero, attesoche gli imputati il giorno 4 aprile 2013 furono controllati in Germania allorquandol’autovettura era ancora dotata di targa italiana e di corrispondente regolare libretto dicircolazione e, successivamente, furono controllati in Spagna, in data 8 aprile 2013, mentrestavano per imbarcarsi su di un traghetto per il Marocco, allorquando sul veicolo erano giàstate sostituite le targhe ed il libretto di circolazione.Trattasi di elementi che, in assenza di differenti riscontri, portano logicamente a ritenereche il reato di riciclaggio sia stato integralmente consumato all’estero con conseguenteinfondatezza del primo motivo di ricorso.3. Seguendo un ordine logico delle questioni poste a questa Corte di legittimità, rileva ilCollegio la manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso.Con motivazione congrua, logica e conforme ai principi di diritto che regolano lamateria, la Corte di appello ha correttamente spiegato le ragioni per le quali è da ritenersisulla base dell’esposto-querela presentato dalla società [OSCURATO:PERSONA] che l’autovettura,data in locazione finanziaria a tale [OSCURATO:PERSONA], sia stata oggetto del delittopresupposto di appropriazione indebita.Questa Corte ha chiarito, con un assunto che l'odierno Collegio condivide, che non ènecessario, a tal fine, l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto,della sua esatta tipologia e dei suoi autori, posto che il giudice può affermarne l'esistenzae, del resto, è un dato di fatto che l’autovettura era oramai nella disponibilità di soggettidiversi dal locatario che la stavano trasferendo all’estero nell’evidente inconsapevolezzadella società proprietaria, circostanza alla quale si aggiunge che non avrebbe avuto alcunsenso compiere operazioni di reimmatricolazione del veicolo munendolo di un falso libretto dicircolazione qualora lo stesso fosse stato di lecita provenienza.4. Non fondato è, altresì, il secondo motivo di ricorso.Come è noto l’art. 9 cod. pen. al primo comma espressamente stabilisce che «Ilcittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio esteroun delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nelminimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territoriodello Stato».Pacifico è, poi, che il delitto di riciclaggio rientra nei parametri sanzionatori di cui alladisposizione citata.Questa Corte, con un assunto che anche l'odierno Collegio condivide, ha chiarito che«Ai fini della punibilità dei delitti comuni commessi dal cittadino in territorio estero, il requisitodella presenza sul territorio dello Stato deve necessariamente sussistere al momentodell'esercizio dell'azione penale, a nulla rilevando che venga meno in un momentosuccessivo» (Sez. 2, n. 23304 del 19/03/2008, Dumas, Rv. 242047-01).A ciò si aggiungono altre due osservazioni:- la prima riguarda il fatto che il principio del requisito della presenza dell'autore delreato nel territorio dello Stato deve essere inteso come condizione di procedibilità e noncome condizione di punibilità e che tale requisito deve, conseguentemente, sussistere almomento dell'esercizio dell'azione penale essendo irrilevante che la presenza venga menoin un momento successivo, il tutto con l'ulteriore conseguenza che una volta promossavalidamente l'azione penale il processo contro l'imputato proseguirà in ogni caso fino alladecisione giudiziaria finale e quindi anche se l'imputato si è allontanato dal territorio delloStato;- la seconda riguarda il fatto che il presupposto della presenza del colpevole nelterritorio dello Stato, per la sua perseguibilità in Italia, è integrato anche in caso di presenzatransitoria e occasionale, non essendo a tal fine, richiesto un effettivo radicamento delsoggetto sul territorio nazionale (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 19762 del 17/06/2020, Tartoussi,Rv. 279210-03, principio dettato in relazione all’art. 10 cod. pen. ma certamente applicabileanche nei casi di cui all’art. 9 cod. pen. stante l’identità della formula giuridica).Ciò doverosamente premesso è sufficiente evidenziare al fine di affermare lasussistenza della condizione di procedibilità:a) che la Corte di appello ha testualmente affermato (pag. 7) che i due imputati eranopresenti nel territorio dello Stato come si evince dal decreto che dispone il giudizio;b) che la difesa degli imputati non ha in alcun modo documentato (e a dir del veroneppure affermato) che al momento dell’esercizio dell’azione penale attraverso laformulazione della richiesta di rinvio a giudizio gli imputati non si trovavano nel territorio delloStato;c) che la costante presenza degli imputati nel territorio dello Stato la si evincechiaramente anche dall’intestazione della sentenza di primo grado dalla quale emerge chegli imputati durante tale giudizio erano detenuti per altra causa e rinuncianti a comparire.5. Ne consegue che con riferimento al reato di riciclaggio, ritenendosi provata lasussistenza del presupposto delitto di appropriazione indebita, ricorrendo la condizione diprocedibilità nei confronti degli imputati ai sensi dall’art. 9, comma 1, cod. pen., non essendostato altrimenti posto in dubbio dalla difesa dei ricorrenti che gli stessi avevano ottenuto ilpossesso del veicolo de quo, che detto veicolo è stato oggetto di operazioni di riciclaggio alfine di ostacolarne l’accertamento della provenienza e che era in procinto di essere trasferitoall’estero da parte degli stessi imputati, non essendo, infine, stato affermato (neppure daglistessi ricorrenti) che i predetti hanno concorso nella consumazione del delitto presupposto,non può che ritenersi che l’affermazione della penale responsabilità degli stessi in ordine atale delitto è stata correttamente affermata. 6. Inammissibile per carenza di interesse è il quarto motivo di ricorso (motivo sdoppiatonell’atto di impugnazione anche attraverso l’indicazione di un motivo “cinque” di fatto espostounitariamente) relativo al reato di ricettazione del libretto di circolazione (rectius: del moduloin bianco di provenienza furtiva del libretto di circolazione).Non sfugge che la sentenza impugnata è caratterizzata da una intrinsecacontraddittorietà in quanto alle pagg. 6 e 7 la Corte territoriale ha affermato che detto reato èda intendersi prescritto, mentre nel dispositivo, invece di indicare detta causa di estinzioneha dichiarato (senza motivazione alcuna) il difetto della propria giurisdizione in ordine a dettoreato.E’ di palmare evidenza che la declaratoria di difetto di giurisdizione impediva dipronunciare l’estinzione per prescrizione del reato di ricettazione in quanto quest’ultimoprovvedimento può essere adottato solo dal Giudice che ha giurisdizione ad occuparsi didetto reato.Purtuttavia, è un dato di fatto che sia che si dia preminenza alla parte motiva dellasentenza impugnata (e che quindi si ritenga dichiarato estinto per prescrizione il reato diricettazione relativo alla carta di circolazione), sia che si dia (come appare più corretto)prevalenza al dispositivo nel quale i Giudici di merito hanno affermato non sussistere lagiurisdizione italiana a conoscere di tale reato, la conseguenza che ne deriva è che nessunaaffermazione di responsabilità degli imputati è intervenuta per tale reato e la difesa non haspiegato, come sarebbe stato suo onere, quale interesse ha a coltivare tale profilo diimpugnazione.7. Da quanto sopra consegue il rigetto dei ricorsi in esame, con condanna dei ricorrential pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI