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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 maggio 2024

Cassazione n. 20162/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso24904-2018 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.24904/2018 Cron.

Rep.

Ud.30/05/2024 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 86/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 18/06/2018 R.G.N. 135/2016; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 24904/18 Rilevato che: Con sentenza del 18.6.2018 n. 86, la Corte d’appello di Perugia respingeva il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza del tribunale di Terni che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] –iscritto alla gestione commercianti Inps, quale agente di commercio - volta a chiedere l’esclusione degli utili a lui spettanti quale socio di alcune srl dalla base imponibile utilizzata dall’Inps per il calcolo della contribuzione commercianti, essendo incontroverso che l’attività abituale e prevalente del Lattanzi era quella di agente di commercio.

Il tribunale aveva accolto il ricorso, ritenendo che, in ragione della normativa di settore, la base imponibile per la contribuzione dovuta dal ricorrente alla gestione commercianti non comprendesse la quota di utili spettante al medesimo in relazione alla sua partecipazione al capitale delle società a responsabilità limitata di cui era socio e ciò in ragione dell’art. 3 bis del DL n. 384/92,in base al quale nella base imponibile della gestione commercianti debbono confluire i redditi d’impresa prodotti dall’iscritto, mentre la quota di utili spettanti al socio di società di capitali costituisce reddito di capitale, ai sensi dell’art. 44 del TUIR,e non reddito d’impresa.

La Corte d’appello ha confermatola sentenza di primo grado.Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps propone ricorso percassazione sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 bis della legge n. 438/92, di conversione con modificazioni del DL n. 384/92, in combinato disposto con la legge n. 233/90, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto inesistente il maggior credito contributivo vantato dall’Inps, radicato sul maggior reddito percepito dal Lattanzi in conseguenza della sua partecipazione quale socio alle società a responsabilità limitata, Autocar, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel periodo 1998-2012.

Il motivo è infondato.

Secondo la Giurisprudenza di questa Corte “Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)” (Cass.n. 21540/19, Cass. nn. 23790/19, 23792/19, 24096/19, 24097/19).Pertanto, il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. civ.

S.U. n. 3240 dei 2010 - l'assicurazione obbligatoria intende accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa.

Pertanto, è necessaria la prova, il cui onere incombe sull'INPS, di un effettivo svolgimento di un'attività di lavoro prevalente e abituale all'interno della società, rispetto alla quale la mera posizione di socio amministratore o le indicazioni dell'atto costitutivo della società o ancora le dichiarazioni reddituali possono solo svolgere una funzione probatoria a condizione che tali indicazioni offrano gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa (Cass. n. 18892 cit.).

Atteso il consolidarsi della giurisprudenzadi legittimità in epoca successiva al deposito del ricorso per cassazione, le spese di lite possono compensarsi.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.

Spese compensate Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso24904-2018 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.24904/2018 Cron. Rep. Ud.30/05/2024 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 86/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 18/06/2018 R.G.N. 135/2016; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 24904/18 Rilevato che: Con sentenza del 18.6.2018 n. 86, la Corte d’appello di Perugia respingeva il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza del tribunale di Terni che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] –iscritto alla gestione commercianti Inps, quale agente di commercio - volta a chiedere l’esclusione degli utili a lui spettanti quale socio di alcune srl dalla base imponibile utilizzata dall’Inps per il calcolo della contribuzione commercianti, essendo incontroverso che l’attività abituale e prevalente del Lattanzi era quella di agente di commercio. Il tribunale aveva accolto il ricorso, ritenendo che, in ragione della normativa di settore, la base imponibile per la contribuzione dovuta dal ricorrente alla gestione commercianti non comprendesse la quota di utili spettante al medesimo in relazione alla sua partecipazione al capitale delle società a responsabilità limitata di cui era socio e ciò in ragione dell’art. 3 bis del DL n. 384/92,in base al quale nella base imponibile della gestione commercianti debbono confluire i redditi d’impresa prodotti dall’iscritto, mentre la quota di utili spettanti al socio di società di capitali costituisce reddito di capitale, ai sensi dell’art. 44 del TUIR,e non reddito d’impresa. La Corte d’appello ha confermatola sentenza di primo grado.Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps propone ricorso percassazione sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 bis della legge n. 438/92, di conversione con modificazioni del DL n. 384/92, in combinato disposto con la legge n. 233/90, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto inesistente il maggior credito contributivo vantato dall’Inps, radicato sul maggior reddito percepito dal Lattanzi in conseguenza della sua partecipazione quale socio alle società a responsabilità limitata, Autocar, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel periodo 1998-2012. Il motivo è infondato. Secondo la Giurisprudenza di questa Corte “Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)” (Cass.n. 21540/19, Cass. nn. 23790/19, 23792/19, 24096/19, 24097/19).Pertanto, il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. civ. S.U. n. 3240 dei 2010 - l'assicurazione obbligatoria intende accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa. Pertanto, è necessaria la prova, il cui onere incombe sull'INPS, di un effettivo svolgimento di un'attività di lavoro prevalente e abituale all'interno della società, rispetto alla quale la mera posizione di socio amministratore o le indicazioni dell'atto costitutivo della società o ancora le dichiarazioni reddituali possono solo svolgere una funzione probatoria a condizione che tali indicazioni offrano gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa (Cass. n. 18892 cit.). Atteso il consolidarsi della giurisprudenzadi legittimità in epoca successiva al deposito del ricorso per cassazione, le spese di lite possono compensarsi. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Spese compensate Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a
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