CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32607/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Quanto al motivo proposto per vizi di violazione di legge e di motivazione, esso non si confronta e non supera, muovendo su un piano meramente rivalutativo di dati, la logica motivazione, con cui i giudici, nel rilevare che la rinunzia ai motivi di appello, effettuata ad eccezione di quelli inerenti al trattamento sanzionatorio, da una parte, e' risultata di limitata consistenza, a fronte della evidenza degli elementi di prova a carico, dall'altra, ha potuto assumere un rilievo limitato solo per la ridefinizione della pena, hanno ritenuto che essa non ha tuttavia assunto un peso per la concessione delle attenuanti generiche a fronte dei plurimi precedenti penali e alla pluralità e gravità dei reati. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24/0