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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15539/2026

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so dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte della Giustizia Tributaria di II grado dellaSardegna n. 360/2025 depositata il 05/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La società [OSCURATO:SOCIETA]., quale concessionaria per il servizio diaccertamento e riscossione del Comune di Sassari, ha notificato ad AbbanoaNumero registro generale 21067/2025Numero sezionale 3771/2026Numero di raccolta generale 15539/2026Data pubblicazione 21/05/2026S.p.A., gestore unico del servizio idrico integrato della Regione Sardegna,due avvisi di accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP):l’avviso n. 451 del 20 maggio 2019 relativo all’anno 2018 e l’avviso n. 320dell’11 luglio 2019 relativo all’anno 2019. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] avevadiffuso messaggi pubblicitari imponibili mediante una targa apposta fuoridalla sede del distretto di Sassari e adesivi applicati sulle fiancate di alcuniautomezzi, riportanti il nome della società e i numeri verdi destinatiall’utenza.2. [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato entrambi gli avvisi innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Sassari con due distinti ricorsi.3.

La CTP di Sassari ha rigettato entrambi i ricorsi: con sentenza n.679/2021, affermando la natura pubblicitaria dei messaggi contenuti negliadesivi e nel cartello e con sentenza n. 311/2023 rilevando che [OSCURATO:SOCIETA] èuna società di capitali a scopo di lucro e che le forme di comunicazioneutilizzate rientravano nell’ambito applicativo dell’art. 5 del d.lgs. 507/1993.4. [OSCURATO:SOCIETA] ha quindi proposto appello contro entrambe le decisioni,iscrivendo separati procedimenti innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Sardegna.

Nella fase di gravame la società ha ribaditol’assenza di finalità pubblicitaria dei mezzi contestati e l’applicabilitàdell’esenzione prevista dall’art. 17, lett. g), del d.lgs. 507/1993 per lapubblicità effettuata da enti pubblici territoriali o da soggetti equiparabili.5.

La Corte del gravame ha riunito i due giudizi e li ha decisi consentenza n. 360/2025, depositata il 5 marzo 2025, con la quale ha accoltoambedue gli appelli.

In particolare, la Corte ha affermato che il cartelloapposto all’ingresso degli uffici di Sassari costituiva una insegna di esercizioe non un mezzo pubblicitario, poiché aveva la sola funzione di indicare alpubblico il luogo dove rivolgersi per le pratiche relative al servizio idrico; hainoltre escluso che gli adesivi sui mezzi di servizio fossero idonei apromuovere beni o servizi o a migliorare l’immagine della società, avendomeri fini informativi.

La sentenza ha altresì richiamato la naturaNumero registro generale 21067/2025Numero sezionale 3771/2026Numero di raccolta generale 15539/2026Data pubblicazione 21/05/2026pubblicistica della funzione svolta da [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo comunqueapplicabile l’esenzione tributaria per la pubblicità riferibile agli entiterritoriali, e ha annullato gli avvisi di accertamento.6.

Avverso la suddetta sentenza di gravame il concessionario haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito concontroricorso la contribuente [OSCURATO:SOCIETA].7.

Successivamente parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare la società [OSCURATO:SOCIETA] ha eccepitol’inammissibilità dell’intero ricorso per cassazione, osservando che lasentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi, ciascuna idonea asorreggere autonomamente la decisione, e che nessuna di esse sarebbestata specificamente censurata dal ricorrente.

In particolare, si sottolineache la Corte territoriale ha qualificato il cartello esposto presso la sede diAbbanoa e gli adesivi sugli automezzi come insegne di esercizio o,comunque, come meri strumenti informativi privi di qualunque finalitàpromozionale, con valutazione di fatto non contestata dal ricorso.

Inoltre,secondo il controricorrente, ABACO avrebbe riproposto in modo astratto enon contestualizzato i principi normativi e giurisprudenziali sull’impostacomunale sulla pubblicità, senza confrontarsi con la concreta motivazionedella sentenza impugnata sulla natura non pubblicitaria delle comunicazioniin esame.

Da ciò, secondo [OSCURATO:SOCIETA], deriva l’inammissibilità dei motivi e delricorso nel suo complesso.La censura è infondata perché i due motivi si riferiscono ognuno alledue distinte rationes decidendi, che sono quindi interessante dal ricorsonella loro interezza, seppur separatamente.2.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge aisensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., stante l’inapplicabilità dell’esenzioneNumero registro generale 21067/2025Numero sezionale 3771/2026Numero di raccolta generale 15539/2026Data pubblicazione 21/05/2026spettante agli enti pubblici territoriali in ragione dell’art. 17 lett. g) del d.lgs.507/93.2.1. [OSCURATO:SOCIETA], pur essendo partecipata integralmente da enti pubblici,è comunque una società per azioni, dotata di autonoma soggettivitàgiuridica privatistica e operante come impresa; da ciò deriverebbel’impossibilità di estenderle un’esenzione riservata agli enti territoriali insenso proprio.

A giudizio di ABACO, la Corte di merito avrebbe adottatoun’interpretazione analogica di una norma di esenzione, vietata in quantonorma speciale e di stretta interpretazione.

Si richiama giurisprudenza dilegittimità che afferma come le società partecipate dagli enti pubblici, anche“in house”, mantengano comunque la natura di soggetti di diritto privato enon possano beneficiare di regimi fiscali di favore propri dell’ente pubblicopartecipante.2.2.

Il controricorso osserva che questo motivo non coglie la realestruttura della sentenza impugnata.

La Corte territoriale – afferma [OSCURATO:SOCIETA]– ha richiamato l’esenzione dell’art. 17 lett. g) solo come argomentoaggiuntivo e meramente dialettico, dopo aver già escluso in radice che lecomunicazioni contestate costituissero “pubblicità”.

Pertanto, il motivosarebbe inammissibile per difetto di decisività, poiché attacca un passaggionon essenziale della sentenza.

Nel merito, [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che la proprianatura di gestore unico del servizio idrico integrato, operante “insostituzione” degli enti locali che prima gestivano direttamente il servizio,la avvicina strutturalmente agli enti territoriali titolari del servizio, rendendonon illogico il richiamo all’esenzione.

Ribadisce però che la discussione èassorbita dalla più radicale assenza del presupposto impositivo, essendo lecomunicazioni prive di qualunque finalità pubblicitaria ai sensi dell’art. 5 deldecreto.2.3.

Va rilevato che [OSCURATO:SOCIETA] è una società in house concessionariadel SS.II. e soggettivamente non può dunque essere considerata come unente pubblico territoriale (come invece prescritto dalla invocata norma cheNumero registro generale 21067/2025Numero sezionale 3771/2026Numero di raccolta generale 15539/2026Data pubblicazione 21/05/2026dispone l’esenzione).

La Corte di merito ha pertanto adottatoun’interpretazione analogica di una norma di esenzione, circostanza che èpreclusa dalla natura della suddetta norma, la quale è di strettainterpretazione: come stabilito da questa Corte con consolidatoorientamento, le norme di carattere eccezionale, quali sono quelle cheintroducono agevolazioni od esenzioni, esigono un'esegesi ispirata al criteriodi stretta interpretazione.

Esse non ammettono «(...) interpretazionianalogica o estensiva (...) con la conseguenza che i benefici in essecontemplati non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione comerigorosamente identificato in base alla definizione normativa» (Cass., Sez.5^, 7 maggio 2008, n. 11106- nello stesso senso: Cass., Sez. 5^, 7 marzo2013, n. 2925; Cass., Sez. 5^, 4 marzo 2016, n. 4333; Cass., Sez. 6^, 21giugno 2017, n. 15407; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2019, n. 13145; Cass.28/10/2020, n. 23692).2.4.

Il motivo va conseguentemente accolto.3.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce - sempre ai sensidell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell’art.5 del d.lgs. 507/93, per sussistenza del presupposto dell’Imposta ComunalePubblicitaria essendovi attività di promozione della domanda di beni eservizi e/o tesa a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.3.1.

ABACO censura la decisione nella parte in cui il giudice delgravame ha escluso che la targa posta presso la sede di [OSCURATO:SOCIETA] e gliadesivi applicati sui furgoni costituissero messaggi pubblicitari rilevanti aisensi dell’art. 5 del D.lgs. 507/1993.

Sostiene che le comunicazioni recanola denominazione sociale e i numeri verdi dell’ente gestore e che taliinformazioni, essendo idonee a raggiungere una massa indeterminata diutenti, integrerebbero una forma di promozione dell’immagine del servizioe del soggetto erogatore.

Secondo ABACO, la pubblicità rilevante noncoincide con la pubblicità competitiva, né richiede un mercatoconcorrenziale: è sufficiente che il messaggio sia oggettivamente idoneo aNumero registro generale 21067/2025Numero sezionale 3771/2026Numero di raccolta generale 15539/2026Data pubblicazione 21/05/2026far conoscere un servizio o un’attività economica a un numeroindeterminato di potenziali destinatari.

Vengono richiamati precedenti dellaCorte di Cassazione che riconoscono la natura pubblicitaria dell’uso delsegno distintivo dell’impresa quando idoneo a diffondere il nome o l’attivitàpresso il pubblico.3.2.

La società controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ritiene questo motivoinammissibile e infondato, evidenziando che la Corte territoriale ha svoltouna valutazione di merito, fondata sulla descrizione concreta dei mezzi: unasemplice targa identificativa della sede, necessaria agli utenti perindividuare il luogo dove svolgere pratiche obbligatorie; e adesivi sui furgonirecanti un numero verde destinato esclusivamente a segnalazioni relativeal servizio idrico.

La Corte dell’appello – ricorda [OSCURATO:SOCIETA] – ha accertato chetali comunicazioni non avevano né lo scopo di promuovere la domanda dibeni o servizi, né finalità di miglioramento dell’immagine dell’ente, masoltanto funzione distintiva e informativa.

Tale accertamento, secondo ilcontroricorso, non è sindacabile in cassazione e, in ogni caso, ABACO nonavrebbe nemmeno descritto adeguatamente i messaggi contestati,limitandosi a ribadire principi astratti senza confrontarsi con il contenutoreale degli stessi.

Inoltre, data la qualità di gestore unico di un servizioinevitabile e obbligatorio per tutti gli utenti, non sarebbe neppureipotizzabile un’utilità promozionale della mera esposizione delladenominazione o del numero verde, atteso che nessun utente può scegliereun fornitore diverso né può rifiutare il servizio idrico, rendendoinconfigurabile una finalità pubblicitaria.3.3.

Va premesso che la targa o insegna (come la definisce la CGT2)sono mezzi pubblicitari espressamente richiamati dal d.lgs. n. 507 del 1993,artt. 12: Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli,locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto daisuccessivi articoli …. e 17, comma 1, lett. h) e i).Numero registro generale 21067/2025Numero sezionale 3771/2026Numero di raccolta generale 15539/2026Data pubblicazione 21/05/2026L’insegna è poi disciplinata espressamente dall’art. 17, cit., comma 1-bis, che la esenta dal carico fiscale alle prescritte condizioni: L'impostanon è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e diproduzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolgel’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metriquadrati.

Va rammentato anche, quanto alla nozione di insegna, che per“insegna di esercizio”, deve intendersi la scritta in caratteri alfanumerici,completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportatacon materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui siriferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

Può essere luminosa siaper luce propria che per luce indiretta (d.l. 22 febbraio 2002, n. 13, art. 2-bis, comma 6, conv. in l. 24 aprile 2002, n. 75 che richiama il d.P.R. 16dicembre 1992, n. 495, art. 47; v.

Cass., 21 giugno 2021, n. 17622; Cass.,7 giugno 2019, n. 15460; Cass., 20 marzo 2019, n. 7778; Cass., 11 maggio2012, n. 7348); e che, ancora, in tema di insegna, l’art. 47, comma 1, deld.P.R. n. 495 del 1992, così dispone:

1. Si definisce "insegna di esercizio"la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli eda marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura,installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenzeaccessorie alla stessa.

Può essere luminosa sia per luce propria che per luceindiretta. .3.4.

La sentenza della CTR non contiene alcun accertamento fattualeperché si limita a rilevare che la esposizione del cartello posto all’ingressodella sede di [OSCURATO:SOCIETA] (unico luogo della città in cui il pubblico si può recareper il disbrigo delle pratiche e per la risoluzione dei problemi) non farientrare il cartello nella categoria del “mezzo pubblicitario” piuttosto chenella categoria della “insegna di esercizio”.

Tale affermazione costituisceperò un errore di diritto perché la legge considera l’insegna stessa un mezzopubblicitario.Numero registro generale 21067/2025Numero sezionale 3771/2026Numero di raccolta generale 15539/2026Data pubblicazione 21/05/2026Inoltre, la CTR afferma che [OSCURATO:SOCIETA]. non esercita alcuna“attività economica” e che ciò fa venir meno il presupposto impositivo,Anche questa affermazione contiene però un errore di diritto perchél’attività della società in house deve ritenersi di natura commerciale (comeevidenziato nei precedenti sopra citati in tema di Ici e Tosap; e, altresì, v.Cass., 29 luglio 2021, n. 21658; Cass., 10 maggio 2019, n. 12491).3.5.

Indi, se si tratta di mezzi pubblicitari, in specie per l’insegna -quanto agli adesivi apposti sulle fiancate dei furgoni la CTR si limita a direche svolgono la stessa funzione dell’insegna (che però, per quanto detto, èmezzo pubblicitario) – rileva l’obiettiva funzione del mezzo che vienetassato perché reca messaggi diffusi nell'esercizio di una attivitàeconomica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovverofinalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato .In questi termini, riassuntivamente, questa Corte (Cass., 23 luglio2025, n. 20910) ha sostenuto:

6. Questa Corte ha avuto modo di chiarireche in tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'uso del segno distintivodell'impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) non è esclusodall'ambito delle forme pubblicitarie imponibili quando, per il luogo(pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove è situato, per le suecaratteristiche strutturali o per le modalità con cui viene utilizzato, il segnorisulti obiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminatodi possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa, enon abbia, quindi, soltanto una mera finalità distintiva (Cass. Sez. 5,11/05/2018, n. 11530; vedi anche Cass. n. 9580 del 1994n. 15654 del2004; n. 20830 del 2005, n. 8658 del 2015).

Ne deriva che i cd. avvisial pubblico - anche se riguardano la localizzazione e l'utilizzazione deiservizi di pubblica utilità - sono esenti alle condizioni poste dall’art. 17,comma 1, lett. b), cit. (

1. Sono esenti dall'imposta: …. b) gli avvisi alpubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o inmancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativiNumero registro generale 21067/2025Numero sezionale 3771/2026Numero di raccolta generale 15539/2026Data pubblicazione 21/05/2026all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazionedei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metroquadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobilisui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metroquadrato; ).3.6.

Tale accertamento fattuale è del tutto mancato, sicché il giudicedel gravame, dovrà verificare come si ponga la fattispecie rispetto alprincipio sopra enunciato, ove fosse stata posta nell’ambito delle questionioggetto di giudizio.3.7.

Anche il secondo motivo deve quindi essere accolto.4.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata vacassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sardegna in diversa composizione, che provvederà anche inordine alle spese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio dellacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, indiversa composizione, anche in ordine alle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/04/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte della Giustizia Tributaria di II grado dellaSardegna n. 360/2025 depositata il 05/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:SOCIETA]., quale concessionaria per il servizio diaccertamento e riscossione del Comune di Sassari, ha notificato ad AbbanoaNumero registro generale 21067/2025Numero sezionale 3771/2026Numero di raccolta generale 15539/2026Data pubblicazione 21/05/2026S.p.A., gestore unico del servizio idrico integrato della Regione Sardegna,due avvisi di accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP):l’avviso n. 451 del 20 maggio 2019 relativo all’anno 2018 e l’avviso n. 320dell’11 luglio 2019 relativo all’anno 2019. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] avevadiffuso messaggi pubblicitari imponibili mediante una targa apposta fuoridalla sede del distretto di Sassari e adesivi applicati sulle fiancate di alcuniautomezzi, riportanti il nome della società e i numeri verdi destinatiall’utenza.2. [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato entrambi gli avvisi innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Sassari con due distinti ricorsi.3. La CTP di Sassari ha rigettato entrambi i ricorsi: con sentenza n.679/2021, affermando la natura pubblicitaria dei messaggi contenuti negliadesivi e nel cartello e con sentenza n. 311/2023 rilevando che [OSCURATO:SOCIETA] èuna società di capitali a scopo di lucro e che le forme di comunicazioneutilizzate rientravano nell’ambito applicativo dell’art. 5 del d.lgs. 507/1993.4. [OSCURATO:SOCIETA] ha quindi proposto appello contro entrambe le decisioni,iscrivendo separati procedimenti innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Sardegna. Nella fase di gravame la società ha ribaditol’assenza di finalità pubblicitaria dei mezzi contestati e l’applicabilitàdell’esenzione prevista dall’art. 17, lett. g), del d.lgs. 507/1993 per lapubblicità effettuata da enti pubblici territoriali o da soggetti equiparabili.5. La Corte del gravame ha riunito i due giudizi e li ha decisi consentenza n. 360/2025, depositata il 5 marzo 2025, con la quale ha accoltoambedue gli appelli. In particolare, la Corte ha affermato che il cartelloapposto all’ingresso degli uffici di Sassari costituiva una insegna di esercizioe non un mezzo pubblicitario, poiché aveva la sola funzione di indicare alpubblico il luogo dove rivolgersi per le pratiche relative al servizio idrico; hainoltre escluso che gli adesivi sui mezzi di servizio fossero idonei apromuovere beni o servizi o a migliorare l’immagine della società, avendomeri fini informativi. La sentenza ha altresì richiamato la naturaNumero registro generale 21067/2025Numero sezionale 3771/2026Numero di raccolta generale 15539/2026Data pubblicazione 21/05/2026pubblicistica della funzione svolta da [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo comunqueapplicabile l’esenzione tributaria per la pubblicità riferibile agli entiterritoriali, e ha annullato gli avvisi di accertamento.6. Avverso la suddetta sentenza di gravame il concessionario haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito concontroricorso la contribuente [OSCURATO:SOCIETA].7. Successivamente parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare la società [OSCURATO:SOCIETA] ha eccepitol’inammissibilità dell’intero ricorso per cassazione, osservando che lasentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi, ciascuna idonea asorreggere autonomamente la decisione, e che nessuna di esse sarebbestata specificamente censurata dal ricorrente. In particolare, si sottolineache la Corte territoriale ha qualificato il cartello esposto presso la sede diAbbanoa e gli adesivi sugli automezzi come insegne di esercizio o,comunque, come meri strumenti informativi privi di qualunque finalitàpromozionale, con valutazione di fatto non contestata dal ricorso. Inoltre,secondo il controricorrente, ABACO avrebbe riproposto in modo astratto enon contestualizzato i principi normativi e giurisprudenziali sull’impostacomunale sulla pubblicità, senza confrontarsi con la concreta motivazionedella sentenza impugnata sulla natura non pubblicitaria delle comunicazioniin esame. Da ciò, secondo [OSCURATO:SOCIETA], deriva l’inammissibilità dei motivi e delricorso nel suo complesso.La censura è infondata perché i due motivi si riferiscono ognuno alledue distinte rationes decidendi, che sono quindi interessante dal ricorsonella loro interezza, seppur separatamente.2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge aisensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., stante l’inapplicabilità dell’esenzioneNumero registro generale 21067/2025Numero sezionale 3771/2026Numero di raccolta generale 15539/2026Data pubblicazione 21/05/2026spettante agli enti pubblici territoriali in ragione dell’art. 17 lett. g) del d.lgs.507/93.2.1. [OSCURATO:SOCIETA], pur essendo partecipata integralmente da enti pubblici,è comunque una società per azioni, dotata di autonoma soggettivitàgiuridica privatistica e operante come impresa; da ciò deriverebbel’impossibilità di estenderle un’esenzione riservata agli enti territoriali insenso proprio. A giudizio di ABACO, la Corte di merito avrebbe adottatoun’interpretazione analogica di una norma di esenzione, vietata in quantonorma speciale e di stretta interpretazione. Si richiama giurisprudenza dilegittimità che afferma come le società partecipate dagli enti pubblici, anche“in house”, mantengano comunque la natura di soggetti di diritto privato enon possano beneficiare di regimi fiscali di favore propri dell’ente pubblicopartecipante.2.2. Il controricorso osserva che questo motivo non coglie la realestruttura della sentenza impugnata. La Corte territoriale – afferma [OSCURATO:SOCIETA]– ha richiamato l’esenzione dell’art. 17 lett. g) solo come argomentoaggiuntivo e meramente dialettico, dopo aver già escluso in radice che lecomunicazioni contestate costituissero “pubblicità”. Pertanto, il motivosarebbe inammissibile per difetto di decisività, poiché attacca un passaggionon essenziale della sentenza. Nel merito, [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che la proprianatura di gestore unico del servizio idrico integrato, operante “insostituzione” degli enti locali che prima gestivano direttamente il servizio,la avvicina strutturalmente agli enti territoriali titolari del servizio, rendendonon illogico il richiamo all’esenzione. Ribadisce però che la discussione èassorbita dalla più radicale assenza del presupposto impositivo, essendo lecomunicazioni prive di qualunque finalità pubblicitaria ai sensi dell’art. 5 deldecreto.2.3. Va rilevato che [OSCURATO:SOCIETA] è una società in house concessionariadel SS.II. e soggettivamente non può dunque essere considerata come unente pubblico territoriale (come invece prescritto dalla invocata norma cheNumero registro generale 21067/2025Numero sezionale 3771/2026Numero di raccolta generale 15539/2026Data pubblicazione 21/05/2026dispone l’esenzione). La Corte di merito ha pertanto adottatoun’interpretazione analogica di una norma di esenzione, circostanza che èpreclusa dalla natura della suddetta norma, la quale è di strettainterpretazione: come stabilito da questa Corte con consolidatoorientamento, le norme di carattere eccezionale, quali sono quelle cheintroducono agevolazioni od esenzioni, esigono un'esegesi ispirata al criteriodi stretta interpretazione. Esse non ammettono «(...) interpretazionianalogica o estensiva (...) con la conseguenza che i benefici in essecontemplati non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione comerigorosamente identificato in base alla definizione normativa» (Cass., Sez.5^, 7 maggio 2008, n. 11106- nello stesso senso: Cass., Sez. 5^, 7 marzo2013, n. 2925; Cass., Sez. 5^, 4 marzo 2016, n. 4333; Cass., Sez. 6^, 21giugno 2017, n. 15407; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2019, n. 13145; Cass.28/10/2020, n. 23692).2.4. Il motivo va conseguentemente accolto.3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce - sempre ai sensidell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell’art.5 del d.lgs. 507/93, per sussistenza del presupposto dell’Imposta ComunalePubblicitaria essendovi attività di promozione della domanda di beni eservizi e/o tesa a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.3.1. ABACO censura la decisione nella parte in cui il giudice delgravame ha escluso che la targa posta presso la sede di [OSCURATO:SOCIETA] e gliadesivi applicati sui furgoni costituissero messaggi pubblicitari rilevanti aisensi dell’art. 5 del D.lgs. 507/1993. Sostiene che le comunicazioni recanola denominazione sociale e i numeri verdi dell’ente gestore e che taliinformazioni, essendo idonee a raggiungere una massa indeterminata diutenti, integrerebbero una forma di promozione dell’immagine del servizioe del soggetto erogatore. Secondo ABACO, la pubblicità rilevante noncoincide con la pubblicità competitiva, né richiede un mercatoconcorrenziale: è sufficiente che il messaggio sia oggettivamente idoneo aNumero registro generale 21067/2025Numero sezionale 3771/2026Numero di raccolta generale 15539/2026Data pubblicazione 21/05/2026far conoscere un servizio o un’attività economica a un numeroindeterminato di potenziali destinatari. Vengono richiamati precedenti dellaCorte di Cassazione che riconoscono la natura pubblicitaria dell’uso delsegno distintivo dell’impresa quando idoneo a diffondere il nome o l’attivitàpresso il pubblico.3.2. La società controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ritiene questo motivoinammissibile e infondato, evidenziando che la Corte territoriale ha svoltouna valutazione di merito, fondata sulla descrizione concreta dei mezzi: unasemplice targa identificativa della sede, necessaria agli utenti perindividuare il luogo dove svolgere pratiche obbligatorie; e adesivi sui furgonirecanti un numero verde destinato esclusivamente a segnalazioni relativeal servizio idrico. La Corte dell’appello – ricorda [OSCURATO:SOCIETA] – ha accertato chetali comunicazioni non avevano né lo scopo di promuovere la domanda dibeni o servizi, né finalità di miglioramento dell’immagine dell’ente, masoltanto funzione distintiva e informativa. Tale accertamento, secondo ilcontroricorso, non è sindacabile in cassazione e, in ogni caso, ABACO nonavrebbe nemmeno descritto adeguatamente i messaggi contestati,limitandosi a ribadire principi astratti senza confrontarsi con il contenutoreale degli stessi. Inoltre, data la qualità di gestore unico di un servizioinevitabile e obbligatorio per tutti gli utenti, non sarebbe neppureipotizzabile un’utilità promozionale della mera esposizione delladenominazione o del numero verde, atteso che nessun utente può scegliereun fornitore diverso né può rifiutare il servizio idrico, rendendoinconfigurabile una finalità pubblicitaria.3.3. Va premesso che la targa o insegna (come la definisce la CGT2)sono mezzi pubblicitari espressamente richiamati dal d.lgs. n. 507 del 1993,artt. 12: Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli,locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto daisuccessivi articoli …. e 17, comma 1, lett. h) e i).Numero registro generale 21067/2025Numero sezionale 3771/2026Numero di raccolta generale 15539/2026Data pubblicazione 21/05/2026L’insegna è poi disciplinata espressamente dall’art. 17, cit., comma 1-bis, che la esenta dal carico fiscale alle prescritte condizioni: L'impostanon è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e diproduzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolgel’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metriquadrati. Va rammentato anche, quanto alla nozione di insegna, che per“insegna di esercizio”, deve intendersi la scritta in caratteri alfanumerici,completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportatacon materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui siriferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa siaper luce propria che per luce indiretta (d.l. 22 febbraio 2002, n. 13, art. 2-bis, comma 6, conv. in l. 24 aprile 2002, n. 75 che richiama il d.P.R. 16dicembre 1992, n. 495, art. 47; v. Cass., 21 giugno 2021, n. 17622; Cass.,7 giugno 2019, n. 15460; Cass., 20 marzo 2019, n. 7778; Cass., 11 maggio2012, n. 7348); e che, ancora, in tema di insegna, l’art. 47, comma 1, deld.P.R. n. 495 del 1992, così dispone: 1. Si definisce "insegna di esercizio"la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli eda marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura,installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenzeaccessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luceindiretta. .3.4. La sentenza della CTR non contiene alcun accertamento fattualeperché si limita a rilevare che la esposizione del cartello posto all’ingressodella sede di [OSCURATO:SOCIETA] (unico luogo della città in cui il pubblico si può recareper il disbrigo delle pratiche e per la risoluzione dei problemi) non farientrare il cartello nella categoria del “mezzo pubblicitario” piuttosto chenella categoria della “insegna di esercizio”. Tale affermazione costituisceperò un errore di diritto perché la legge considera l’insegna stessa un mezzopubblicitario.Numero registro generale 21067/2025Numero sezionale 3771/2026Numero di raccolta generale 15539/2026Data pubblicazione 21/05/2026Inoltre, la CTR afferma che [OSCURATO:SOCIETA]. non esercita alcuna“attività economica” e che ciò fa venir meno il presupposto impositivo,Anche questa affermazione contiene però un errore di diritto perchél’attività della società in house deve ritenersi di natura commerciale (comeevidenziato nei precedenti sopra citati in tema di Ici e Tosap; e, altresì, v.Cass., 29 luglio 2021, n. 21658; Cass., 10 maggio 2019, n. 12491).3.5. Indi, se si tratta di mezzi pubblicitari, in specie per l’insegna -quanto agli adesivi apposti sulle fiancate dei furgoni la CTR si limita a direche svolgono la stessa funzione dell’insegna (che però, per quanto detto, èmezzo pubblicitario) – rileva l’obiettiva funzione del mezzo che vienetassato perché reca messaggi diffusi nell'esercizio di una attivitàeconomica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovverofinalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato .In questi termini, riassuntivamente, questa Corte (Cass., 23 luglio2025, n. 20910) ha sostenuto: 6. Questa Corte ha avuto modo di chiarireche in tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'uso del segno distintivodell'impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) non è esclusodall'ambito delle forme pubblicitarie imponibili quando, per il luogo(pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove è situato, per le suecaratteristiche strutturali o per le modalità con cui viene utilizzato, il segnorisulti obiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminatodi possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa, enon abbia, quindi, soltanto una mera finalità distintiva (Cass. Sez. 5,11/05/2018, n. 11530; vedi anche Cass. n. 9580 del 1994n. 15654 del2004; n. 20830 del 2005, n. 8658 del 2015). Ne deriva che i cd. avvisial pubblico - anche se riguardano la localizzazione e l'utilizzazione deiservizi di pubblica utilità - sono esenti alle condizioni poste dall’art. 17,comma 1, lett. b), cit. ( 1. Sono esenti dall'imposta: …. b) gli avvisi alpubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o inmancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativiNumero registro generale 21067/2025Numero sezionale 3771/2026Numero di raccolta generale 15539/2026Data pubblicazione 21/05/2026all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazionedei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metroquadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobilisui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metroquadrato; ).3.6. Tale accertamento fattuale è del tutto mancato, sicché il giudicedel gravame, dovrà verificare come si ponga la fattispecie rispetto alprincipio sopra enunciato, ove fosse stata posta nell’ambito delle questionioggetto di giudizio.3.7. Anche il secondo motivo deve quindi essere accolto.4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata vacassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sardegna in diversa composizione, che provvederà anche inordine alle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio dellacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, indiversa composizione, anche in ordine alle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/04/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 15539/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris