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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 febbraio 2023

Cassazione n. 10756/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 8156/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma , Piazza C avour , presso l a cancelleria della Corte di cassazione,rappresentato e dife s o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] P. Luiso, come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratorespeciale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 95, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale – e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 24 -intimati - avverso la sentenza n. 12550/20 delTribunale di Roma, depositata il 17.9.2020; avverso la sentenza n. 12550/20 delTribunale di Roma, depositata il 17.9.2020; 8156/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 20.2.2023dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija ; Rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, avverso la sentenza delTribunale di Roma indicata in epigrafe , con cui –in relazione al giudizio di opposizione distributiva ex artt. 512-617 c.p.c. dallo stessoproposta avverso l’ordinanza resa dal giudice dell’esecuzione depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui era stato dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione nella espropriazione immobiliare a suo carico, iscritta al N. 85342/1995 –è stata dichiarata cessata la materia del contendere, stante l’intervenutaemissione dei mandati di pagamento in favore dei creditori utilmente collocati nel progetto; -gli intimati indicati in epigrafe non hanno svolto difese; Considerato che: -il ricorso è stato correttamente notificato a tutti gli intimati; -tuttavia, esso non risulta notificato a i rimanenti soggetti già evocati nell’unico grado del giudizio di merito; - tra tutte le suddette parti sussist e litisconsorzio necessario , quanto meno processuale; P.Q.

M. rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando alle parti l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti sopra indicati entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 8156/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma , Piazza C avour , presso l a cancelleria della Corte di cassazione,rappresentato e dife s o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] P. Luiso, come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratorespeciale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 95, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale – e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 24 -intimati - avverso la sentenza n. 12550/20 delTribunale di Roma, depositata il 17.9.2020; avverso la sentenza n. 12550/20 delTribunale di Roma, depositata il 17.9.2020; 8156/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 20.2.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija ; Rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, avverso la sentenza delTribunale di Roma indicata in epigrafe , con cui –in relazione al giudizio di opposizione distributiva ex artt. 512-617 c.p.c. dallo stessoproposta avverso l’ordinanza resa dal giudice dell’esecuzione depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui era stato dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione nella espropriazione immobiliare a suo carico, iscritta al N. 85342/1995 –è stata dichiarata cessata la materia del contendere, stante l’intervenutaemissione dei mandati di pagamento in favore dei creditori utilmente collocati nel progetto; -gli intimati indicati in epigrafe non hanno svolto difese; Considerato che: -il ricorso è stato correttamente notificato a tutti gli intimati; -tuttavia, esso non risulta notificato a i rimanenti soggetti già evocati nell’unico grado del giudizio di merito; - tra tutte le suddette parti sussist e litisconsorzio necessario , quanto meno processuale; P.Q. M. rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando alle parti l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti sopra indicati entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordina
Sentenza Cassazione n. 10756/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris