CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12069/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. r.g. 12316 / 20 20 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N. 4 -controricorrente - avverso la sentenza n. 43/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositatail 14 gennaio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27aprile 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] impugnò innanzi alla CTP di [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento notificatogli il 24 settembre 2012, con il quale veniva ripreso a tassazione, ai fini Irpef e Iva per l’anno 2004, l’importo di €1.875.814,59 a titolo di “reddito diverso”, e segnatamente di provento di reato, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della l. n. 537 del 1993; secondo l’Ufficio, tale importo corrispondeva alla quota-parte di spettanza del contribuente il quale, unitamente ai concorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si era appropriato della complessiva somma di € 7.503.258,35, distraendola dal fallimento dell’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA] fu Enrico”, per il tramite di una società paravento denominata [OSCURATO:PERSONA].; di tale complessiva somma, all’esito di giudizio penale a carico dei quattro soci di fatto, la Corte d’Appello di Torino aveva ordinato la restituzione; il ricorso del Dazzi fu accolto dalla CTP sul rilievo dell’intervenuta decadenza del potere accertativo in capo all’Amministrazione; il successivo appello di quest’ultima fu respinto dalla CTR della Toscana; igiudici del gravame, pur rilevando che l’Amministrazione non era incorsa in alcuna decadenza, ritennero la pretesa erariale infondata nel merito; in tal senso, osservarono che dalla sentenza della Corte d’Appello di Torino, confermata sul punto all’esito del ricorso per cassazione, erano emersi unicamente argomenti che provavano la locupletazione della società [OSCURATO:PERSONA], ma non l’effettiva percezione della somma da parte dei soci, con la conseguenza che l’obbligo restitutorio posto a carico di questi ultimi –al di là del nomen juris adottato in sede penale –avesse in realtà natura risarcitoria e fosse, così, privo di ricadute sul piano fiscale; la sentenza d’appello è impugnata dall’Agenzia delle entrate con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resiste l’intimato con controricorso. Considerato che: preliminarmente all’esame dei motivi, ritiene il Collegio l’opportunità della trattazione del presente giudizio unitamente a quelli relativi ai restanti imputati nel processo penale, e segnatamente al ricorso N.R.G. 12288/2020, proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della CTR della Toscana n. 44/2019, e il ricorso N.R.G. 12082/2020, proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti diLaura Donatiello avverso la sentenza della CTR della Toscana n. 45/2019, avuto riguardo al fatto che l’Agenzia ricorrente sviluppa argomentazioni inerenti a tutti i soggetti, complessivamente considerati. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con i ricorsi N.R.G 12082/20