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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 giugno 2023

Cassazione n. 32676/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2013 del TRIB.SEZ.DIST. di [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli (sezione distaccata di Marano) ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di C 3.000,00 di ammenda, in relazione al reato previsto dall'art.116, comma 1 e 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, accertato alla data del 14/6/2009.

Avverso tale sentenza - notificata a mezzo PEC al difensore, con avviso di deposito e relativo estratto contumaciale„ in data 12/1/2023 - ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, proponendo un unitario motivo di impugnazione; con il quale ha dedotto la violazione della legge penale, per intervenuta depenalizzazione della fattispecie ascritta; in subordine, ha dedotto la violazione dell'art.157 cod.pen. per effetto di intervenuta prescrizione della fattispecie già prevista come reato contravvenzionale.

2. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato, conseguendone il logico assorbimento del secondo motivo di doglianza.

4. Risulta dagli atti che, nei confronti dell'imputato dichiarato contumace in relazione alla normativa processuale applicabile ratione temporis, è stato notificato l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza sulla base del previgente testo dell'art.548, comma 3„ cod.proc.pen., alla data del 12/1/2023.

Va quindi rilevato che, nelle more del periodo trascorso tra la pronuncia della sentenza e la notifica dell'avviso, la fattispecie contestata è stata depenalizzata per effetto dell'arti., del d.lgs. 15 gennaio 2016, n.8, ai sensi del quale: «Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda».

5. Per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso il 28 giugno 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2013 del TRIB.SEZ.DIST. di [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli (sezione distaccata di Marano) ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di C 3.000,00 di ammenda, in relazione al reato previsto dall'art.116, comma 1 e 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, accertato alla data del 14/6/2009. Avverso tale sentenza - notificata a mezzo PEC al difensore, con avviso di deposito e relativo estratto contumaciale„ in data 12/1/2023 - ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, proponendo un unitario motivo di impugnazione; con il quale ha dedotto la violazione della legge penale, per intervenuta depenalizzazione della fattispecie ascritta; in subordine, ha dedotto la violazione dell'art.157 cod.pen. per effetto di intervenuta prescrizione della fattispecie già prevista come reato contravvenzionale. 2. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato, conseguendone il logico assorbimento del secondo motivo di doglianza. 4. Risulta dagli atti che, nei confronti dell'imputato dichiarato contumace in relazione alla normativa processuale applicabile ratione temporis, è stato notificato l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza sulla base del previgente testo dell'art.548, comma 3„ cod.proc.pen., alla data del 12/1/2023. Va quindi rilevato che, nelle more del periodo trascorso tra la pronuncia della sentenza e la notifica dell'avviso, la fattispecie contestata è stata depenalizzata per effetto dell'arti., del d.lgs. 15 gennaio 2016, n.8, ai sensi del quale: «Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda». 5. Per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso il 28 giugno 2023 Il Consigliere
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