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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 maggio 2020

Cassazione n. 37751/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato il 19/5/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna di [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICO in ordine ai reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen., commessi in forma tentata e consumata) e di falso ideologico in atto pubblico ascrittigli ai capi 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della imputazione, per avere percepito, attraverso apposite richieste formali redatte con l'ausilio di altri coimputati separatamente giudicati, contributi agricoli per alcuni anni compresi tra il 2010 ed il 2017 senza averne diritto.

1. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi 10, 12, 13 e 14 della imputazione ai sensi 640-bis cod. pen. anziché ex art. 316-ter cod. pen., norma della quale avrebbe dovuto essere applicato l'ultimo comma con esclusione della responsabilità penale e applicazione della sola sanzione amministrativa tenuto conto che gli importi percepiti dal ricorrente sarebbero stati inferiori, in ragione di anno, al limite previsto dalla legge (euro 3999,96) e dell'assenza di artifici e raggiri posti in essere nel procedimento finalizzato all'ottenimento dei contributi;

1.2. Vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di truffa tentata ex artt. 56 e 640 cod. pen. di cui al capo

10. Nel secondo motivo la difesa rileva che il ricorrente, detenuto in carcere all'epoca del fatto, non avrebbe concorso nella commissione del reato quale istigatore, secondo quanto emergente dalle conversazioni intercettate, dimostrative della circostanza che i coimputati separatamente giudicati, che avevano compilato la domanda per l'ottenimento di contributi in favore dell'imputato, si sarebbero autonomamente risolti in tal senso.

Elementi decisivi questi che non sarebbero stati adeguatamente valutati dalla Corte di Appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti evidenziando che per questi, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 316 ter cod. pen. e considerata l'applicabilità dell'ultimo comma di tale norma, sarebbe prevista la sola sanzione amministrativa.

La doglianza è manifestamente infondata.

Secondo l'ormai pacifica giurisprudenza di legittimità il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter cod. pen.) differisce da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.) per la mancanza, nel primo reato, dell'elemento dell'induzione in errore attraverso la messa in atto di artifici e raggiri (Sez. 2, n. 47064 del 21/09/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271242 Massime precedenti Vedi: N. 10231 del 2006 Rv. 233449, N. 49464 del 2014 Rv. 261321, N. 23163 del 2016 Rv. 266979).

Si è anche precisato - con osservazioni che si rivelano decisive in relazione al caso in esame - che il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell'ente erogatore, essendo quest'ultimo chiamato solo a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento (Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Oro, Rv. 266979; Sez. 2, n. 49642 del 17/10/2014, Ragusa, Rv. 261000).Nella specie, infatti, come ha ampiamente argomentato la sentenza impugnata attraverso puntuali indicazioni con le quali il ricorrente non si confronta, l'ente erogatore dei contributo è legittimato a compiere un'attività di accertamento dei requisiti richiesti in capo al richiedente l'aiuto, attività in parte delegata agli incaricati dei centri di assistenza agricola (C.A.A.) che, nel caso in esame, avevano concorso con l'imputato nel predisporre la falsa documentazione (costituente artificio e raggiro) sulla quale l'ente erogatore aveva fatto affidamento (cfr. pag. 21 della sentenza impugnata), fermo restando che altre attività di controllo, come il telerilevamento, risultano previste in capo all'ente stesso (pag. 24 della sentenza impugnata).

Ne consegue, alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza citata, la correttezza della decisione di ritenere configurabile il reato oggetto di contestazione di cui all'art. 640 bis cod. pen..

2. Nel secondo motivo la difesa rileva che il ricorrente, detenuto in carcere all'epoca del fatto, non avrebbe concorso nella commissione del reato quale istigatore in quanto i coimputati, separatamente giudicati che avevano compilato la domanda per l'ottenimento di contributi in favore dell'imputato, si sarebbero autonomamente risolti in tal senso.

La doglianza non è consentita e comunque è manifestamente infondata.

L'argomentazione - volta a sostenere l'estraneità del ricorrente alla condotta illecita di truffa di cui al capo 10, in ipotesi commessa dai soli operatori del C.A.A. - infatti, non era stata sviluppata nell'atto di appello e presuppone accertamenti di fatto sottratti al presente giudizio.

In ogni caso, il reato risulta rapportato ad una vicenda relativa ai contributi del 2017, allorquando, già da anni, il ricorrente, con il concorso degli incaricati compiacenti appartenenti sempre al medesimo centro di assistenza agricola, aveva perpetrato analoghi illeciti in combutta con essi, sicché vi è prova di una stratificazione del rapporto illecito che rende la tesi del ricorrente del tutto avulsa dal contesto delineato dalla sentenza impugnata, descrittivo di un immutato interesse in capo al Laganà all'ottenimento del contributo attraverso l'opera dei correi di volta in volta modulata in relazione alle circostanze concrete relative alle singole annualità.

L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 8/9/2021 Il consi r este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato il 19/5/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna di [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICO in ordine ai reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen., commessi in forma tentata e consumata) e di falso ideologico in atto pubblico ascrittigli ai capi 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della imputazione, per avere percepito, attraverso apposite richieste formali redatte con l'ausilio di altri coimputati separatamente giudicati, contributi agricoli per alcuni anni compresi tra il 2010 ed il 2017 senza averne diritto. 1. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi 10, 12, 13 e 14 della imputazione ai sensi 640-bis cod. pen. anziché ex art. 316-ter cod. pen., norma della quale avrebbe dovuto essere applicato l'ultimo comma con esclusione della responsabilità penale e applicazione della sola sanzione amministrativa tenuto conto che gli importi percepiti dal ricorrente sarebbero stati inferiori, in ragione di anno, al limite previsto dalla legge (euro 3999,96) e dell'assenza di artifici e raggiri posti in essere nel procedimento finalizzato all'ottenimento dei contributi; 1.2. Vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di truffa tentata ex artt. 56 e 640 cod. pen. di cui al capo 10. Nel secondo motivo la difesa rileva che il ricorrente, detenuto in carcere all'epoca del fatto, non avrebbe concorso nella commissione del reato quale istigatore, secondo quanto emergente dalle conversazioni intercettate, dimostrative della circostanza che i coimputati separatamente giudicati, che avevano compilato la domanda per l'ottenimento di contributi in favore dell'imputato, si sarebbero autonomamente risolti in tal senso. Elementi decisivi questi che non sarebbero stati adeguatamente valutati dalla Corte di Appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti evidenziando che per questi, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 316 ter cod. pen. e considerata l'applicabilità dell'ultimo comma di tale norma, sarebbe prevista la sola sanzione amministrativa. La doglianza è manifestamente infondata. Secondo l'ormai pacifica giurisprudenza di legittimità il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter cod. pen.) differisce da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.) per la mancanza, nel primo reato, dell'elemento dell'induzione in errore attraverso la messa in atto di artifici e raggiri (Sez. 2, n. 47064 del 21/09/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271242 Massime precedenti Vedi: N. 10231 del 2006 Rv. 233449, N. 49464 del 2014 Rv. 261321, N. 23163 del 2016 Rv. 266979). Si è anche precisato - con osservazioni che si rivelano decisive in relazione al caso in esame - che il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell'ente erogatore, essendo quest'ultimo chiamato solo a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento (Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Oro, Rv. 266979; Sez. 2, n. 49642 del 17/10/2014, Ragusa, Rv. 261000).Nella specie, infatti, come ha ampiamente argomentato la sentenza impugnata attraverso puntuali indicazioni con le quali il ricorrente non si confronta, l'ente erogatore dei contributo è legittimato a compiere un'attività di accertamento dei requisiti richiesti in capo al richiedente l'aiuto, attività in parte delegata agli incaricati dei centri di assistenza agricola (C.A.A.) che, nel caso in esame, avevano concorso con l'imputato nel predisporre la falsa documentazione (costituente artificio e raggiro) sulla quale l'ente erogatore aveva fatto affidamento (cfr. pag. 21 della sentenza impugnata), fermo restando che altre attività di controllo, come il telerilevamento, risultano previste in capo all'ente stesso (pag. 24 della sentenza impugnata). Ne consegue, alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza citata, la correttezza della decisione di ritenere configurabile il reato oggetto di contestazione di cui all'art. 640 bis cod. pen.. 2. Nel secondo motivo la difesa rileva che il ricorrente, detenuto in carcere all'epoca del fatto, non avrebbe concorso nella commissione del reato quale istigatore in quanto i coimputati, separatamente giudicati che avevano compilato la domanda per l'ottenimento di contributi in favore dell'imputato, si sarebbero autonomamente risolti in tal senso. La doglianza non è consentita e comunque è manifestamente infondata. L'argomentazione - volta a sostenere l'estraneità del ricorrente alla condotta illecita di truffa di cui al capo 10, in ipotesi commessa dai soli operatori del C.A.A. - infatti, non era stata sviluppata nell'atto di appello e presuppone accertamenti di fatto sottratti al presente giudizio. In ogni caso, il reato risulta rapportato ad una vicenda relativa ai contributi del 2017, allorquando, già da anni, il ricorrente, con il concorso degli incaricati compiacenti appartenenti sempre al medesimo centro di assistenza agricola, aveva perpetrato analoghi illeciti in combutta con essi, sicché vi è prova di una stratificazione del rapporto illecito che rende la tesi del ricorrente del tutto avulsa dal contesto delineato dalla sentenza impugnata, descrittivo di un immutato interesse in capo al Laganà all'ottenimento del contributo attraverso l'opera dei correi di volta in volta modulata in relazione alle circostanze concrete relative alle singole annualità. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 8/9/2021 Il consi r este