CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 25771/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n. 29670/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso l’avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), il quale lo rappresenta e difende -ricorrente e controricorrente all’incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.A. GUATTANI n.15 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti e ricorrenti incidentali – e contro [OSCURATO:PERSONA] C - intimata - avverso SENTENZA n. 8806/2024 d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 3/4/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: Con ordinanzan. 8806 del 3 a prile 2024 questa T erza S ezione C ivile della Corte Suprema di Cassazione ha deciso sul ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e sul ricorso incidentale presentato dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel dispositivo dichiarando che“accoglie i primi tre motivi del ricorso incidentale, con assorbimento dei restanti, e il ricorso incidentale, cassa e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte di Appello di Milano,in diversa composizione ”. Tuttavia nella parte conclusiva della motivazione, l'ordinanza accoglie i primi tre motivi del ricorso principale, a ssorbiti gli altri , e tutto il ricorso incidentale, quest'ultimo essendo composto di tre motivi. Sussiste pertanto errore materiale nel dispositivo, che deve essere oggetto di correzione, per cui, precisamente,ove nel dispositivo si recita “ La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso incidentale, con assorbimento dei restanti, e il ricorso incidentale,cassa e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione”, deveintendersi “ La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso principale, con assorbimento dei restanti, e i tre motivi del ricorso incidentale, cassa e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione.” P.Q.M. in correzione dell’errore materiale del dispositivo di Cass. sez. 3, ord. 3 aprile 2024 n. 8806, laddovein tale dispositivo si recita “ La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso incidentale, con assorbimento dei restanti, e il ricorso incidentale,cassa e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione”, deve intendersi “ La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso principale, con assorbimento dei restanti,e i tre motivi del ricorso incidentale,cassa e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione