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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 19 giugno 2025

Cassazione n. 25075/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il suo reclamo in tema di proroga del regime ex art. 41-bis /egge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.) e, con due connessi motivi di ricorso, lamenta che il Giudice specializzato, anziché vagliare le censure sollevate in sede di reclamo - miranti a evidenziare come gli elementi fondanti la proroga fossero generici e privi di un reale confronto con le deduzioni difensive - avrebbe riprodotto acriticamente la decisione contenuta nel decreto ministeriale e, dunque, pretermesso di accertare il persistere delle capacità del detenuto di mantenere o riprendere i contatti con il sodalizio criminale di appartenenza, trascurando di calare la valutazione dell'attualità della pericolosità del ricorrente all'interno degli altri elementi richiesti, quali gli esiti del trattamento penitenziario; ritenuto che il motivo non è adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione differenziato (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, anche con richiamo per relationem al contenuto del decreto ministeriale, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza nella quale risulta inserito con indiscusso ruolo di vertice, la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica; considerato, invero, che nel provvedimento sono stati valorizzati: i) il profilo criminale e il ruolo di rilevo assunto dal condannato in seno alla organizzazione criminale clan Gionta); ii) gli esiti delle investigazioni che danno contezza dell'attuale operatività del sodalizio, in contrasto con quello denominato Quarto sistema, comprendente gli esponenti del gruppo Gallo-Cavalieri; iii) gli esiti deludenti del trattamento (non svolge attività lavorativa) e l'assenza di qualsiasi revisione critica del proprio passato deviante, nonché la condotta carceraria non regolare, come inferito dalle segnalate infrazioni disciplinari; ritenuto che a tale motivazione, aderente alle risultanze in atti e logicamente coerente, il ricorrente muove censure reiterative e a-specifiche; rilevato, per le esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per í profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il suo reclamo in tema di proroga del regime ex art. 41-bis /egge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.) e, con due connessi motivi di ricorso, lamenta che il Giudice specializzato, anziché vagliare le censure sollevate in sede di reclamo - miranti a evidenziare come gli elementi fondanti la proroga fossero generici e privi di un reale confronto con le deduzioni difensive - avrebbe riprodotto acriticamente la decisione contenuta nel decreto ministeriale e, dunque, pretermesso di accertare il persistere delle capacità del detenuto di mantenere o riprendere i contatti con il sodalizio criminale di appartenenza, trascurando di calare la valutazione dell'attualità della pericolosità del ricorrente all'interno degli altri elementi richiesti, quali gli esiti del trattamento penitenziario; ritenuto che il motivo non è adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione differenziato (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, anche con richiamo per relationem al contenuto del decreto ministeriale, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza nella quale risulta inserito con indiscusso ruolo di vertice, la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica; considerato, invero, che nel provvedimento sono stati valorizzati: i) il profilo criminale e il ruolo di rilevo assunto dal condannato in seno alla organizzazione criminale clan Gionta); ii) gli esiti delle investigazioni che danno contezza dell'attuale operatività del sodalizio, in contrasto con quello denominato Quarto sistema, comprendente gli esponenti del gruppo Gallo-Cavalieri; iii) gli esiti deludenti del trattamento (non svolge attività lavorativa) e l'assenza di qualsiasi revisione critica del proprio passato deviante, nonché la condotta carceraria non regolare, come inferito dalle segnalate infrazioni disciplinari; ritenuto che a tale motivazione, aderente alle risultanze in atti e logicamente coerente, il ricorrente muove censure reiterative e a-specifiche; rilevato, per le esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per í profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 19 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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