CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13226/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TAVIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che ha confermato la condanna ex art. 391-ter cod. pen.); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che, con un motivo unico, ha dedotto violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., non risultando provata la sussistenza del delitto al di là di ogni ragionevole dubbio, essendo la motivazione solo congetturale; rilevato che il motivo è insanabilmente generico, vieppiù a fronte della motivazione, completa e logica, della sentenza impugnata nella quale si precisa come dal verbale di perquisizione presso la cella del detenuto emergesse il suo tentativo di disfarsi dal telefonino, buttandolo nel water, e che lo stesso imputato, dopo un primo momento, ne ammise la detenzione dinanzi al Giudice; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P P.Q.M