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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 05923/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro, decidendo sull'appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Crotone escludeva la recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e confermava la decisione impugnata.

La contestazione si sostanziava nell'aver portato in luogo pubblico, senza motivo giustificato i coltelli in imputazione, armi che erano detenute nella vettura condotta da [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorrono per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, sviluppando due distinti atti di impugnazione, gli imputati e lamentano il vizio di motivazione, non avendo dato conto il giudice territoriale della mancata assoluzione dal reato ascritto e, per la [OSCURATO:PERSONA] per non aver considerato che non si potesse inferire dal solo rapporto di coniugio la disponibilità delle armi oggetto di imputazione.

3. I ricorsi sono manifestamente infondati e sviluppati in fatto.

Si tende attraverso le impugnazioni ad una nuova e diversa valutazione in fatto del risultato della prova, aspetto viepiù sottolineato in considerazione delle deposizioni dei testi e che darebbero conto, secondo i ricorrenti, di una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda.

Deve poi osservarsi che la Corte territoriale ha anche spiegato, con motivazione immune da censure, le ragioni per le quali, per altro verso, i coltelli si riferissero anche alla [OSCURATO:PERSONA] nonostante i coltelli fossero nell'auto di Seceleanu.

La donna, invero, guidava la vettura e aveva la disponibilità dell'auto a bordo della quale erano i coltelli.

Per queste ragioni processuali, i ricorsi proposti devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 8 settembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] axst- D EP O S [OSCURATO:PERSONA] CANCr ERA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro, decidendo sull'appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Crotone escludeva la recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e confermava la decisione impugnata. La contestazione si sostanziava nell'aver portato in luogo pubblico, senza motivo giustificato i coltelli in imputazione, armi che erano detenute nella vettura condotta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorrono per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, sviluppando due distinti atti di impugnazione, gli imputati e lamentano il vizio di motivazione, non avendo dato conto il giudice territoriale della mancata assoluzione dal reato ascritto e, per la [OSCURATO:PERSONA] per non aver considerato che non si potesse inferire dal solo rapporto di coniugio la disponibilità delle armi oggetto di imputazione. 3. I ricorsi sono manifestamente infondati e sviluppati in fatto. Si tende attraverso le impugnazioni ad una nuova e diversa valutazione in fatto del risultato della prova, aspetto viepiù sottolineato in considerazione delle deposizioni dei testi e che darebbero conto, secondo i ricorrenti, di una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda. Deve poi osservarsi che la Corte territoriale ha anche spiegato, con motivazione immune da censure, le ragioni per le quali, per altro verso, i coltelli si riferissero anche alla [OSCURATO:PERSONA] nonostante i coltelli fossero nell'auto di Seceleanu. La donna, invero, guidava la vettura e aveva la disponibilità dell'auto a bordo della quale erano i coltelli. Per queste ragioni processuali, i ricorsi proposti devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 8 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] axst- D EP O S [OSCURATO:PERSONA] CANCr ERA
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