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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 ottobre 2023

Cassazione n. 00815/2024

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a seguente ORDINANZA )2aJuLt, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ri3 Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestata recidiva, è inammissibile, atteso il decisivo rilievo che assume l'accordo concluso dalle parti, quanto alla determinazione della pena.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «in tema di concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale, pur essendo stata formalmente dedotta l'illegalità della pena, in realtà si contesta l'errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti» (Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788 - 01).

Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013 - dep. 06/02/2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem.

Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 11/10/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA )2aJuLt, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ri3 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestata recidiva, è inammissibile, atteso il decisivo rilievo che assume l'accordo concluso dalle parti, quanto alla determinazione della pena. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «in tema di concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale, pur essendo stata formalmente dedotta l'illegalità della pena, in realtà si contesta l'errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti» (Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788 - 01). Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013 - dep. 06/02/2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00815/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris