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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2023

Cassazione n. 04042/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.SHANGLIN Zheng ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna nei suoi confronti pronunciata dal Tribunale di Firenze in relazione all'art.590 bis cod.pen., assumendo violazione di legge e vizio motivazionale laddove era stata esclusa la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 2.

Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.

Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio, atteso che il danno provocato alla persona non può riconoscersi di speciale tenuità, né l'indennizzo accordato in sede INAIL alla persona offesa è il frutto di una vo- lontaria condotta riparativa del conducente investitore, né risulta al contempo in- tegralmente riparatorio, a nulla rilevando, sul punto, il fatto che l'istituto assicu- ratore abbia promossa azione di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati per la responsabilità civile, trattandosi di regresso previsto dalla legge.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14 Dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.SHANGLIN Zheng ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna nei suoi confronti pronunciata dal Tribunale di Firenze in relazione all'art.590 bis cod.pen., assumendo violazione di legge e vizio motivazionale laddove era stata esclusa la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 2. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio, atteso che il danno provocato alla persona non può riconoscersi di speciale tenuità, né l'indennizzo accordato in sede INAIL alla persona offesa è il frutto di una vo- lontaria condotta riparativa del conducente investitore, né risulta al contempo in- tegralmente riparatorio, a nulla rilevando, sul punto, il fatto che l'istituto assicu- ratore abbia promossa azione di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati per la responsabilità civile, trattandosi di regresso previsto dalla legge. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 Dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04042/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris