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CassazionedecretoSezione LDecisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 15787/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22636/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C.I.P.A.G., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore ,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1641/2017 depositata il28/03/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenzadel 28/3/17 la C orte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva accolto l'opposizione a cartella esattoriale per euro 5.941 per contributi relativi agli anni 2003-2004.

In particolare, per il 2003,la C orte ha rilevato che la parte aveva aderito al concordato preventivo biennale ex articolo 33 comma 7 decreto legislativo 269 del 2003, convertito in legge 326 del 2003; per il 2004, la Corte ha ritenuto maturata la prescrizione quinquennale, e ciò in quanto il termine decorreva dal momento di trasmissione a lla Cassa della dichiarazione ex articolo 17 legge 73 del 1992 e non da quello, successivo, in cui la Cassa aveva avuto, dagli uffici finanziari,i dati relativi ai redditi percepiti dagli iscritti; ha ritenuto, inoltre , non applicabile la causa di sospensione ex articolo 2941,n. 8 c.c., in mancanza di comportamenti specifici posti in essere al fine del doloso occultamento del debito.

Avverso tale sentenza ricorre la C assa , con due motivi, cui resiste la controparte, con controricorso.

Le parti hanno depositatomemorie. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.

Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 33 decreto - legge n. 269 del 2003 e 1 decreto legislativo n. 509 del 1994, per avere la C orte territoriale trascurato di considerare che la disciplina dei contributi rientra nell'autonomia della Cassa, che non prevede l’applicabilità del concordato preventivo biennale.

Quanto al profilo ora richiamato , la C orte territoriale ha fatto piana e corretta applicazione dell’art. 33 d.lgs. 269/03, che ammette al concordato i titolari di reddito di impresa e da lavoro autonomo, compresi, quindi,i professionisti.

La soggezione delle Casse alla disciplina suddetta ha , del resto, trovato conferma nella giurisprudenza di questa Corte (Sez.

L, Sentenza n. 8464 del 13/04/2011, Rv. 616666 - 01), che ha riconosciuto , in tema di concordato fiscale, l’interesse ad agire del soggetto che ne pretenda l'applicabilità (ex art. art. 33 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326) nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di assistenza e previdenza dei dottori commercialisti.

In tale contesto, il motivo non si sofferma affatto sul profilo del reddito da considerare ma valorizza unicamente la prospettazione del la mancata considerazione della disciplina della Cassa ; l’autonomia della Cassa i llustrata ne l motivo, che astrattamente avrebbe potuto portare ad un diverso esito e ad una diversa regolazione non ha , tuttavia, fondamento in alcuna disposizione derogatoria della richiamata previsione di legge.

Col secondo motivo si deduce violazione degli articoli 17 e 18 legge n. 773 del 1982 nonché 2941 c.c. e 33 regolamento della Cassa , p er avere la C orte territoriale trascurato l'impossibilità pratica di accertamento del maggior reddito prodotto dal professionista.

Anche tale motivo va disatteso.

Invero, da un lato, si è detto (Sez.

L, Sentenza n. 4981 del 04/03/2014, Rv. 630395 - 01) che , in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi.

Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge.

Dall’alto lato, si è rilevato (Sez.

L, Sentenza n. 7000 del 14/03/2008, Rv. 602494 –01; Sez.

L, Sentenza n. 29664 del 18/12/2008, Rv. 606238 – 01 ed altre successive conformi) che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla Cassa dei geometri liberi professionisti, la prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione a quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale.

Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la Cassa ha ottenuto dai competenti uffici i dati definitivi da comunicare all'interessato, posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata "rimessione in termini" della Cassa ai fini della prescrizione e determinare la conseguente disapplicazione della norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF.

Infine, non può trovare applicazione alla specie neppure l’invocato art. 2941 n. 8 cod. civ., posto che la causa di sospensione della prescrizione ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare, per il creditore , una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito, come nella specie, ove la Cassa, pur non avendo poteri assimilabili a quelli dell’INPS, ha egualmente il diritto ex art. 17 co. 13 l. 773/82 di ottenere dai competenti uffici informazioni concernenti gli iscritti.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge, con distrazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22636/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C.I.P.A.G., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore ,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1641/2017 depositata il28/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenzadel 28/3/17 la C orte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva accolto l'opposizione a cartella esattoriale per euro 5.941 per contributi relativi agli anni 2003-2004. In particolare, per il 2003,la C orte ha rilevato che la parte aveva aderito al concordato preventivo biennale ex articolo 33 comma 7 decreto legislativo 269 del 2003, convertito in legge 326 del 2003; per il 2004, la Corte ha ritenuto maturata la prescrizione quinquennale, e ciò in quanto il termine decorreva dal momento di trasmissione a lla Cassa della dichiarazione ex articolo 17 legge 73 del 1992 e non da quello, successivo, in cui la Cassa aveva avuto, dagli uffici finanziari,i dati relativi ai redditi percepiti dagli iscritti; ha ritenuto, inoltre , non applicabile la causa di sospensione ex articolo 2941,n. 8 c.c., in mancanza di comportamenti specifici posti in essere al fine del doloso occultamento del debito. Avverso tale sentenza ricorre la C assa , con due motivi, cui resiste la controparte, con controricorso. Le parti hanno depositatomemorie. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 33 decreto - legge n. 269 del 2003 e 1 decreto legislativo n. 509 del 1994, per avere la C orte territoriale trascurato di considerare che la disciplina dei contributi rientra nell'autonomia della Cassa, che non prevede l’applicabilità del concordato preventivo biennale. Quanto al profilo ora richiamato , la C orte territoriale ha fatto piana e corretta applicazione dell’art. 33 d.lgs. 269/03, che ammette al concordato i titolari di reddito di impresa e da lavoro autonomo, compresi, quindi,i professionisti. La soggezione delle Casse alla disciplina suddetta ha , del resto, trovato conferma nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 8464 del 13/04/2011, Rv. 616666 - 01), che ha riconosciuto , in tema di concordato fiscale, l’interesse ad agire del soggetto che ne pretenda l'applicabilità (ex art. art. 33 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326) nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di assistenza e previdenza dei dottori commercialisti. In tale contesto, il motivo non si sofferma affatto sul profilo del reddito da considerare ma valorizza unicamente la prospettazione del la mancata considerazione della disciplina della Cassa ; l’autonomia della Cassa i llustrata ne l motivo, che astrattamente avrebbe potuto portare ad un diverso esito e ad una diversa regolazione non ha , tuttavia, fondamento in alcuna disposizione derogatoria della richiamata previsione di legge. Col secondo motivo si deduce violazione degli articoli 17 e 18 legge n. 773 del 1982 nonché 2941 c.c. e 33 regolamento della Cassa , p er avere la C orte territoriale trascurato l'impossibilità pratica di accertamento del maggior reddito prodotto dal professionista. Anche tale motivo va disatteso. Invero, da un lato, si è detto (Sez. L, Sentenza n. 4981 del 04/03/2014, Rv. 630395 - 01) che , in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge. Dall’alto lato, si è rilevato (Sez. L, Sentenza n. 7000 del 14/03/2008, Rv. 602494 –01; Sez. L, Sentenza n. 29664 del 18/12/2008, Rv. 606238 – 01 ed altre successive conformi) che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla Cassa dei geometri liberi professionisti, la prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione a quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale. Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la Cassa ha ottenuto dai competenti uffici i dati definitivi da comunicare all'interessato, posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata "rimessione in termini" della Cassa ai fini della prescrizione e determinare la conseguente disapplicazione della norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF. Infine, non può trovare applicazione alla specie neppure l’invocato art. 2941 n. 8 cod. civ., posto che la causa di sospensione della prescrizione ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare, per il creditore , una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito, come nella specie, ove la Cassa, pur non avendo poteri assimilabili a quelli dell’INPS, ha egualmente il diritto ex art. 17 co. 13 l. 773/82 di ottenere dai competenti uffici informazioni concernenti gli iscritti. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge, con distrazione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
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