CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 dicembre 2021
Cassazione n. 10012/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]- RINUNCIANTE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - RINUNCIANTE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE ASSISE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati ricorsi curati da distinti Difensori di fiducia, per la cassazione del dispositivo della sentenza della Corte di Assise di Taranto del 31 maggio 2021 con la quale i predetti sono stati condannati, in solido con altri imputati, al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, lamentando l'abnormità del provvedimento impugnato, nella misura in cui la sentenza prevede la condanna anche in relazione ad ipotesi di reato diverse da quelle per cui è stata riconosciuta la loro responsabilità. 2. Sono pervenute rinunzie ai ricorsi da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il P.G. della S.C. ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. 4. Le impugnazioni vanno dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. d), c.p.p., per intervenuta rinunzia alle stesse. 5. Avendo nelle more la Corte di Assise corretto ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. i numerosi errori materiali da cui era inficiato il dispositivo, nulla è dovuto per le spese né deve applicarsi la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende (deve infatti convenirsi con il principio secondo cui «Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale»: Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308; sostanzialmente in termini, più recentemente, Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785; nello stesso senso v. in precedenza Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859; tutte in conformità all'insegnamento delle Sezioni Unite: Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta ed altro, Rv. 208166, e Sez. U, ord. n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi. Così deciso il 03/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ClaCLLERIA