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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 12318/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato in giudizio abbreviato alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che si tratta di motivo privo di qualsivoglia specificità e del tutto incomprensibile, risultando dalla sentenza che le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute all'imputato sin dal giudizio di primo grado, tanto che non avevano neppure costituito motivo di doglianza con il gravame di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato in giudizio abbreviato alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che si tratta di motivo privo di qualsivoglia specificità e del tutto incomprensibile, risultando dalla sentenza che le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute all'imputato sin dal giudizio di primo grado, tanto che non avevano neppure costituito motivo di doglianza con il gravame di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2024.
Sentenza Cassazione n. 12318/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris