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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 02485/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 047HWMQ ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 ~mira 2025 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Treviso del 31 maggio 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni uno di reclusione ed euro 700,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 cod. pen. (capo 1) e 61 n. 2, 493-ter cod. pen. (capo 2).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge, chiedendo correggersi l'errore materiale presente nella sentenza impugnata relativamente all'indicazione del suo cognome; vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 2.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.

2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere osservato come la ricorrente si sia limitata a indicare la presenza di un errore nell'intestazione della sentenza riguardante l'indicazione del suo cognome senza, tuttavia, allegare prova alcuna di tale presunta inesattezza, così rendendo il motivo non ammissibile per mancanza di autosufficienza.

2.2. Con riguardo, poi, alla seconda doglianza, deve essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.

Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01).

Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito (cfr. p. 1) per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art.131-bis cod. pen.3.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 047HWMQ ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 ~mira 2025 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Treviso del 31 maggio 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni uno di reclusione ed euro 700,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 cod. pen. (capo 1) e 61 n. 2, 493-ter cod. pen. (capo 2). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge, chiedendo correggersi l'errore materiale presente nella sentenza impugnata relativamente all'indicazione del suo cognome; vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere osservato come la ricorrente si sia limitata a indicare la presenza di un errore nell'intestazione della sentenza riguardante l'indicazione del suo cognome senza, tuttavia, allegare prova alcuna di tale presunta inesattezza, così rendendo il motivo non ammissibile per mancanza di autosufficienza. 2.2. Con riguardo, poi, alla seconda doglianza, deve essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01). Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito (cfr. p. 1) per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art.131-bis cod. pen.3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 02485/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris