CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 08928/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entata e difesa dell’Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., società cancellata dal registrodelle imprese in data 28/05/2019, in persona del legale rappresentatepro tempore, nonché BOIANO Vincenzo e SAVORRA Giuseppina, socidella predetta società;- intimati -Numero registro generale 10983/2020Numero sezionale 1490/2026Numero di raccolta generale 8928/2026Data pubblicazione 09/04/2026e contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex socio accomandatarioe successore della cancellata [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., rappresentato e difeso,per procura speciale in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -avverso la sentenza n. 7266/22/2019 della Commissione tributariaregionale della CAMPANIA, depositata in data 01/10/2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 13 febbraio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. L’Agenzia delle entrate a seguito della mancata presentazione daparte della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. della dichiarazionedei redditi relativi all’anno d’imposta 2010, che la predetta societàcontribuente, destinataria di un atto di recupero di crediti compensatinei modelli F24 presentò soltanto il 21/12/2015, emise nei confrontidella stessa un avviso di accertamento ai fini IVA e IRAP nonché separatoavviso di accertamento ai fini IRPEF nei confronti dei soci ArmandoRusso e [OSCURATO:PERSONA] per i maggiori redditi di partecipazione nellapredetta società.2. La società contribuente ed il socio [OSCURATO:PERSONA] proposeroimpugnazione avverso gli atti impositivi loro rispettivamente notificati e,a seguito di rigetto dei ricorsi da parte della CTP di Napoli, proposeroappello alla CTR della Campania che con la sentenza in epigrafe indicata,riuniti i ricorsi, li ha accolti annullando gli atti impositivi.3. Secondo i giudici di appello:- non vi era stata violazione del litisconsorzio necessario «in quantonel caso concreto non ci si trovava in presenza di un accertamento unicoriguardante una pluralità di soggetti (società e soci), ma di dueNumero registro generale 10983/2020Numero sezionale 1490/2026Numero di raccolta generale 8928/2026Data pubblicazione 09/04/2026accertamenti separati, sebbene quello nei confronti dei soci fosseconseguenziale a quello precedentemente compiuto nei confronti dellasocietà, che, pur avendo carattere pregiudiziale, non fa stato neiconfronti dei soci in caso di estraneità degli stessi dal giudizio», in ciòrichiamando Cass. n. 25136/2013 e precisando che i separati giudizierano stati comunque riuniti e trattati unitariamente in secondo grado;- era fondata la doglianza relativa alla mancata attivazione delcontraddittorio preventivo in quanto l’accertamento societario aveva adoggetto un tributo armonizzato e la società contribuente avevadimostrato che avrebbe potuto prospettare in quella sede dellecircostanze che potevano condurre ad un diverso risultato, qualidocumenti relativi alla sua attività e allegare circostanze relativeall’effettiva redditività delle imprese del settore, tali da indurre arideterminare la percentuale di incidenza dei costi sui ricavi, ridottadall’Ufficio con rifermento agli anni d’imposta 2012 e 2013 dal 20 al 6per cento; ed invero, dai documenti depositati in sede di tentativo didefinizione dell’accertamento con adesione, la maggiore IVA pretesa eraassorbita dall’IVA versata sugli acquisti, da riconoscersi in presenza deirequisiti sostanziali per la detrazione;- l’Ufficio non aveva compiutamente illustrato nell’atto impositivo leragioni per le quali non aveva preso in considerazione i ricavitardivamente dichiarati dalla società contribuente e nel contempodisconosciuto parte dei costi indicati nella dichiarazione tardiva e i giudicidi primo grado non avevano dato conto di aver valutato ladocumentazione prodotta dalla società ricorrente; e ciò determinaval’invalidità dell’avviso di accertamento societario per difetto dimotivazione;- l’annullamento dell’avviso di accertamento societario comportaval’annullamento anche dell’avviso di accertamento emesso nei confrontidel socio [OSCURATO:PERSONA], il cui appello, quindi, andava accolto.Numero registro generale 10983/2020Numero sezionale 1490/2026Numero di raccolta generale 8928/2026Data pubblicazione 09/04/20264. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorsoper cassazione affidato a quattro motivi cui replica con controricorso ememoria il socio [OSCURATO:PERSONA], mentre restano intimati la societàcontribuente e la socia [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt.1, 2 e 35, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 227 c.p.c. in combinatodisposto dagli artt. 81, comma 1, lett. a), e 82 (ora 67 e 68) del d.P.R.n. 917 del 1986, nonché la nullità della sentenza per ultrapetizione, inviolazione dell’art. 112 c.p.c., e per l’omesso esercizio del potere/doveredi riquantificazione della pretesa erariale.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 12,comma 7, della legge n. 212 del 2000, in combinato disposto dagli artt.38 e 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, 37 e 55 del d.P.R. n. 633del 1972 e 25 del d.lgs. n. 446 del 1997.La ricorrente censura la statuizione di annullamento dell’avviso diaccertamento societario per mancato espletamento del contraddittorionella fase amministrativa, sostenendo che i giudici di appello nonavevano considerato che quello operato nella speciedall’amministrazione finanziaria era un accertamento espletato ai sensidell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e condotto a tavolino.Sostiene ancora la ricorrente che «pur risultando regolarmenteper adesione, la società contribuente non ha allegato elementi ritenutiutili alla rideterminazione dell’avviso di accertamento, né lo ha fatto ingiudizio» (ricorso, pag. 18).3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 38, 39, commaNumero registro generale 10983/2020Numero sezionale 1490/2026Numero di raccolta generale 8928/2026Data pubblicazione 09/04/20262, 41, 41-bis e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 nonché 55 del d.P.R. n. 633del 1972, 25 del d.lgs. n. 446 del 1997, 2, comma 7, del d.P.R. n. 322del 1998, e 2697 c.c., lamentando che la sentenza impugnata avevaerroneamente affermato il difetto di motivazione dell’avviso diaccertamento societario nel quale, invece, erano state chiaramenteesplicitate le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche poste a sostegnodella pretesa erariale; che, in presenza di dichiarazione omessa,l’amministrazione finanziaria era legittimata ad accertare il redditosocietario induttivamente, sulla base dei dati e delle notizie comunquein suo possesso; che, pur spettando alla società contribuente fornireprova contraria, questa non vi aveva adempiuto, nemmeno in sede dirichiesta, poi respinta, di annullamento in autotutela dell’atto impositivoe a seguito di istanza di definizione con adesione; che erano errate leargomentazioni svolte in sentenza con riferimento alle riprese atassazione operate con riferimento a diversi anni d’imposta, stantel’autonomia dei singoli periodi.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 36-bis e 36-ter deld.P.R. n. 600 del 1973 nonché 37 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendoche l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi determinavala perdita della facoltà della società contribuente di utilizzare incompensazione il credito maturato in detta annualità, di cui non avevaprovato l’esistenza. Piuttosto, con sentenza della CTP 18517/16/2017 esuccessivamente con sentenza della CTR n. 2378/33/2017, in sede direvocazione con sentenza definitiva della CTR n. 7794/23/2017,favorevole all’amministrazione finanziaria, risultava provato in giudizioche la società contribuente aveva utilizzato in compensazione creditiinesistenti per gli anni d’imposta 2008-2011.6. Rileva preliminarmente questa Corte che dagli atti di causarisulta che:Numero registro generale 10983/2020Numero sezionale 1490/2026Numero di raccolta generale 8928/2026Data pubblicazione 09/04/2026- la società contribuente è stata cancellata dal registro delleimprese in data 28/05/2019, ovvero in epoca di poco anteriore aldeposito della sentenza d’appello (01/10/2019);- il ricorso è stato correttamente notificato al legale rappresentanteoperando nella fattispecie il differimento quinquennale di cui all’art. 28,comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014;- il ricorso è stato notificato al socio Vincenzo BOIANO, che nonrisulta essere stato parte del giudizio d’appello;- la CTR ha pronunciato sulla questione del litisconsorzio necessarioma limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] con statuizione diinsussistenza della violazione che non è stata fatta oggetto di motivo diricorso per cassazione;- in primo grado il ricorso della società e quello del socio [OSCURATO:PERSONA] nonerano stati trattati simultaneamente (sent. 4589/2017, della Sez. 10^,il primo; sent. 12839/2017, della Sez. 13^, il secondo);- è venuta meno la fictio iuris della persistenza della società ai finifiscali essendo decorso il termine quinquennale di cui all’art. 28, comma4, d.lgs. citato.7. Da quanto rilevato emerge che entrambi i giudizi di merito sonostati celebrati in evidente difetto di contraddittorio con gli originari soci,in particolare con il socio Boiano, che non risulta aver partecipato anessuno dei predetti giudizi, e con i soci [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppinaSavorra, che non risultano aver partecipato ai giudizi di primo gradoleggendosi dalla sentenza impugnata che con il primo motivo di appello,poi non accolto, era stata eccepita la nullità della sentenza di primogrado proprio per violazione del litisconsorzio necessario, essendo stataomessa l’integrazione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e della Savorra, destinataridi avvisi di accertamento per i redditi di partecipazione nella predettas.a.s., né disposta la riunione con il giudizio proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avversoNumero registro generale 10983/2020Numero sezionale 1490/2026Numero di raccolta generale 8928/2026Data pubblicazione 09/04/2026l’atto impositivo al medesimo notificato per tali redditi e in cui era statachiamata in causa la socia Savorra (sentenza, pag. 3).8. Va premesso che la questione dell’integrità del contraddittoriotra società e soci, imposto per controversie avverso gli accertamentinotificati a società di persone (Cass. Sez. U. n. 14815/2008), machiaramente violata nei gradi di merito, è preliminare e assorbentedell’eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso erarialeper omessa censura della statuizione d’appello di annullamento dell’attoimpositivo per difetto di motivazione dello stesso.Ma la circostanza che nel frattempo si è compiuto il terminequinquennale di cui all’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2024,decorrente dalla data del 28 maggio 2019, di cancellazione della s.a.s.dal registro delle imprese, comporta l’impossibilità di ricostituire ilcontraddittorio con la società, per la definitiva cessazione della prima(Cass. n. 10429/2025).Si pone, dunque, nel presente giudizio la questione dellapersistenza o meno del litisconsorzio soltanto tra i soci, una voltadefinitivamente cessata la società di persone per essere venuta menoanche la fictio iuris di cui sopra si è detto.Questione emersa in altro giudizio in cui questa Corte hapronunciato ordinanza interlocutoria n. 31837/2025, con la quale è statadisposta la rimessione della causa all’udienza pubblica ritenendonecessario un approfondimento del tema in quella sede.9. Ne consegue la necessità di rinvio della causa a nuovo ruolo in P.Q.Mdispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, in data 13 febbraio 2026.La PresidenteAngelina-Maria PERRINO