CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29340/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 9755del ruolo generale dell’anno 201 4, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente dif ensore Avv.to [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv.toSalvatore Piermartini, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,in [OSCURATO:PERSONA] n. 11; -ricorrenteprincipale- Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] al ricorso principale e a quello incidentale- estinzione del giudizio Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrentee ricorrente incidentale – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 458 / 34 /1 3 depositata in data 23 ottobre 2013, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso principale , affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva accolto parzialmente l’appello proposto nei confronti d e ll’Agenzia delle entrate , in persona del Diretto re pro tempore, avverso la sentenza n. 301 /0 9 /201 3 della Commissione Tributaria provinciale di Catania che aveva rigettato il ricorso del suddetto contribuenteavverso il silenzio- rifiuto in ordine all’istanza di rimborso- ai sensi dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, quale residente nel Comune di Catania colpito dal sisma del 1990 -del 90% dei tributi dallo stesso versati per il triennio 1990-1992 a titolo di Irpef, Ilor, Iva, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] immobili;-la CTR ha accolto parzialmente l’appello del contribuente disponendo il rimborso del 90% limitatamente all’Irpef e all’Ilor versati da quest’ultimo negli anni 1990-1992; - l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso spiegando ricorso incidentale articolato in un motivo; -il ricorrente e l’Agenzia hanno depositato istanza di rinuncia congiunta rispettivamente al ricorso principale e quello incidentale; - in data 19 settembre 2023, il ricorre nte ha depositato memoria rappresentando l’avvenuta rinuncia congiunta delle parti agli atti del processo e chiedendo disporsi la compensazione delle spese; Considerato che -con il primo motivo il ricorrente principale denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la CTR pronunciato in ordine alla domanda relativa alla corresponsione degli interessi sulle somme oggetto di rimborso; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1282, comma 1, c.c. e 3 della Cost. per non avere la CTR disposto sulle somme oggetto di rimborso la corresponsione degli interessi; -con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 3 e 111 Cost. nonché dell’art. 9, comma 17 della legge n. 289/2002 per avere la CTR escluso il rimborso dell’Iva; - con il quarto motivo si denuncia, i n relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 3 e 111 Cost. nonché dell’art. 87, comma 2, lett. b) del Trattato istitutivo della Comunità europea avuto riguardo al divieto di effettuare alcun distinguo tra le categorie di beneficiari degli aiuti di stato previsti dalla legge n. 289/2002 da individuarsi in tutti i contribuenti cittadini residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpite dal sisma del dicembre del 1990; -con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. per non avere la CTR pronunciato in ordine alla domanda di condanna dell’Agenzia alle spese del primo grado di giudizio; -con il quinto motivo si denuncia,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 91, comma 1, c.p.c. per avere la CTR erroneamentecompensato tra le parti le spese processuali del grado di appello; -con l’unico motivo del ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate denuncia in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 21, comma 20, secondo periodo, del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR accolto parzialmente l’appello del contribuente sebbene l’istanza di rimborso fosse stata presentata in data 23.2.2001 ben oltre il termine biennale ex art. 21, comma 20, secondo periodo, cit.; -il contribuente e l’Agenzia delle entrate , non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio, hanno depositato atto di rinuncia congiunta rispettivamente al ricorso principale e a quello incidentale debitamente sottoscritto, in data 28 giugno 2019, da entrambi con richiesta di compensazione delle spese di lite; -la rinuncia -alla stregua di costante insegnamento di questa Suprema Corte - produce l ’ estinzione del processo anche in assenza di accettazione, atteso che tale atto non ha carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali, e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la possibilità di condanna del rinunciante alle spese (da ultimo, Sez. 5, n. 10140 del 28/05/2020; Cass. sez. 5, n. 36915 del 2022); -nella specie, stante l’atto di rinuncia congiunta al ricorso principale e a quello incidentale, ne consegue l’estinzione del giudizio; - in considerazione dell’esito del giudizio sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite; - la declaratoria di estin zione del giudizio esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; P.Q.M. 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