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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24909/2025

Testo disponibile della fonte

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ANZA sul ricorso iscritto al n. 4317/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro-tempore, rap p resentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata al ricorso, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Catania, via Filadelfo e [OSCURATO:PERSONA] n. 12, –intimata – e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF-[OSCURATO:PERSONA] 2014.

R.G.

N.4317/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania n. 6452/2022 , depositatail 14 luglio 2022 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 20 maggio 2025 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate –Riscossione notificava, in data 20 dicembre 2017, alla [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. sociale Onlus, la cartella di pagamento n. 29320170038919776, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 44.522,39 per l’omesso versamento di ritenute alla fonte e relative addizionali, liquidate ex art. 36-bisd.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

2. Avverso tale cartella di pagamento la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania la quale, con sentenza n. 12103/2018, depositata il 26 novembre 2018, lo accoglieva parzialmente, dichiarando dovuti i tributi ed escluse le sanzioni ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia – sezione staccata di Catania, con sentenza n. 6452/2022, pronunciata il 6 aprile 2022 e depositata in segreteria il 14 luglio 2022, dichiarava la cessazione della materia del contendere, per avere il contribuente definito in via agevolata la posizione di cui alla cartella di pagamento impugnata, ai sensi dell’art. 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136.

R.G.

N.4317/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 14 febbraio 2023).

Ha depositatocontroricorso l’Agenzia delle Entrate, adesivo al ricorso dell’agente della riscossione,mentre la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. è rimasta intimata.

5. Con decreto presidenziale del 18 febbraio 2025 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 20 maggio2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt.115 c.p.c., nonché violazione dell’art. 3 d.l. n. 119/2018 conv. dalla l. n. 136/2018 ed omesso esame di un fatto decisivo ai fini delgiudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c.

Deduce, in particolare, l’agente per la riscossione che la C.T.R. aveva omesso di considerare che, come risultava dal dettaglio dei versamenti, la società contribuente aveva versato tardivamente e in misura insufficiente le rate della c.d. rottamazione-ter, e che quindi non avrebbe potuto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

2. Il motivo è fondato.

La C.T.R. ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione ex art. 3 d.l. n. 119/2018, conv. dalla l. n. 136/2018, nonostante che dalla documentazione esibita e dal prospetto dei pagamenti risultasse che i pagamenti previsti erano stati parziali e tardivi, a cominciare dalleprime due rate.

R.G.

N.4317/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2019, l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione agevolata, nonché alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati.

Ai sensi dell’art. 3, comma 14, dello stesso d.l. n. 119/2018, in caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetto.

3. Ne consegue, pertanto, chela C.T.R. non avrebbe potuto dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Il ricorso deve quindi essere accolto, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamenta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso iscritto al n. 4317/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro-tempore, rap p resentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata al ricorso, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Catania, via Filadelfo e [OSCURATO:PERSONA] n. 12, –intimata – e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF-[OSCURATO:PERSONA] 2014. R.G. N.4317/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania n. 6452/2022 , depositatail 14 luglio 2022 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 20 maggio 2025 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate –Riscossione notificava, in data 20 dicembre 2017, alla [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. sociale Onlus, la cartella di pagamento n. 29320170038919776, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 44.522,39 per l’omesso versamento di ritenute alla fonte e relative addizionali, liquidate ex art. 36-bisd.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 2. Avverso tale cartella di pagamento la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania la quale, con sentenza n. 12103/2018, depositata il 26 novembre 2018, lo accoglieva parzialmente, dichiarando dovuti i tributi ed escluse le sanzioni ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia – sezione staccata di Catania, con sentenza n. 6452/2022, pronunciata il 6 aprile 2022 e depositata in segreteria il 14 luglio 2022, dichiarava la cessazione della materia del contendere, per avere il contribuente definito in via agevolata la posizione di cui alla cartella di pagamento impugnata, ai sensi dell’art. 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136. R.G. N.4317/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 14 febbraio 2023). Ha depositatocontroricorso l’Agenzia delle Entrate, adesivo al ricorso dell’agente della riscossione,mentre la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. è rimasta intimata. 5. Con decreto presidenziale del 18 febbraio 2025 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 20 maggio2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt.115 c.p.c., nonché violazione dell’art. 3 d.l. n. 119/2018 conv. dalla l. n. 136/2018 ed omesso esame di un fatto decisivo ai fini delgiudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c. Deduce, in particolare, l’agente per la riscossione che la C.T.R. aveva omesso di considerare che, come risultava dal dettaglio dei versamenti, la società contribuente aveva versato tardivamente e in misura insufficiente le rate della c.d. rottamazione-ter, e che quindi non avrebbe potuto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. 2. Il motivo è fondato. La C.T.R. ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione ex art. 3 d.l. n. 119/2018, conv. dalla l. n. 136/2018, nonostante che dalla documentazione esibita e dal prospetto dei pagamenti risultasse che i pagamenti previsti erano stati parziali e tardivi, a cominciare dalleprime due rate. R.G. N.4317/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2019, l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione agevolata, nonché alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. Ai sensi dell’art. 3, comma 14, dello stesso d.l. n. 119/2018, in caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetto. 3. Ne consegue, pertanto, chela C.T.R. non avrebbe potuto dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il ricorso deve quindi essere accolto, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamenta
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