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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16646/2026

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ice delle indagini preliminari diCrotone;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LuigiGiordano, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 23 settembre 2025 il Gip del Tribunale di Crotone haapplicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesiquattro di arresto ed euro 1.400 di ammenda, in relazione al reato di cuiall’art. 186, commi 2 lett. c) e 2 sexies d. lgs. 285/1992, per essersi posto allaguida di un’autovettura in stato di ebbrezza alcolica e con l’aggravante di averecommesso il fatto dopo le ore 22,00 e prima delle ore 7,00.Il giudice, dato atto che le parti, all’udienza, avevano chiesto la sostituzionedella sola pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, ha provveduto inconformità, prescrivendo ad [OSCURATO:PERSONA] divieti e obblighi ai sensi dell’art. 56-ter legge24 novembre 1981 n. 689.2.

Avverso la sentenza propone ricorso l’[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del propriodifensore, articolando un unico motivo con cui deduce il difetto di correlazione trala richiesta e la sentenza, oltre che l’illegalità della pena, ai sensi dell’art. 448,comma 2-bis cod. proc. pen.

Lamenta la difesa che il Tribunale ha “stravolto”l’istanza di applicazione della pena depositata con l’atto di opposizione al decretopenale di condanna con cui era stata chiesta la sostituzione dell’intera pena aisensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada e 54 d.lgs. 274/2000.

Il giudice,viceversa, ha sostituito esclusivamente la pena detentiva con il lavoro di pubblicautilità sostitutivo condannando l’imputato al pagamento dell’ammenda eimponendo le prescrizioni di cui all’art. 56 ter L. n. 689/1991.

Così facendo haapplicato congiuntamente “il lavoro di pubblica utilità” di cui all’art. 186,comma 9 bis, Cod. strada - regolato dall’art. 54 d.lgs. 274/2000 - e “il lavoro dipubblica utilità sostitutivo” di cui all’art. 56 L. n. 689/1981 come introdotto dald.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 che prevede la sostituzione della sola pena detentivaoltre che l’applicazione delle prescrizioni di cui all’art. 56 ter della legge citata, cherisultano del tutto estranee all’art. 54 d.lgs. 274/2000.La pena è, dunque, illegale sotto un duplice profilo: a) la mancatasostituzione della pena pecuniaria in lavoro di pubblica utilità; b) l’applicazione distringenti e sproporzionate prescrizioni limitative della libertà personale nonpreviste dall’istituto invocato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2.

Contrariamente a quanto si assume con il ricorso, la pena non è nédifforme da quella concordata né frutto di una commistione di disciplineeterogenee.3.

Si legge nella sentenza impugnata che, a seguito di opposizione a decretopenale di condanna, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, avevachiesto la definizione del procedimento nelle forme di cui all’art. 444 cod. proc.pen.

All’udienza all’uopo fissata, veniva avanzata proposta di definizione delprocedimento con la pena concordata con il p.m. di udienza e veniva ammesso ilrito.

Si legge, altresì, che «le parti precisavano che la sostituzione con i lavori dipubblica utilità era relativa solo alla pena detentiva e non anche alla penapecuniaria e, pertanto, chiedevano sostituirsi la pena finale, nei termini sopraindicati, mesi quattro di arresto ed euro 1.400,00 di ammenda, con la pena di mesiquattro di lavoro di pubblica utilità ed euro 1.400,00 di ammenda».4.

L'argomento concernente l'asserita nullità della sentenza che ha ratificatol'accordo, come formulato, è manifestamente infondato.Va, innanzitutto, rilevato che la pena veniva concordata in udienza e che leparti “precisavano…” dal che si desume che non si è trattato di una sostituzionearbitrariamente decisa dal giudice.

Anche ove la “precisazione” fosse consistita inuna modifica della proposta originariamente formulata in sede di opposizione aldecreto penale di condanna, non si ravviserebbero i profili di illegalità della penadedotti.In proposito il Collegio ritiene di aderire all'orientamento già espresso daquesta Sezione, secondo cui, prima della ratifica del giudice e della pronuncia dellasentenza, le parti possono congiuntamente modificare l'originario accordo osostituirlo con un nuovo accordo (Sez. 4, n. 37968 del 06/10/2021, Rv. 282054 -01).

Superata, infatti, l'originaria impostazione, secondo cui, in tema dipatteggiamento, ciascuna parte è libera di revocare il consenso già prestatoall'applicazione della pena fino a quando il giudice non ratifichi l'accordo (Sez. 3,n. 3580 del 09/01/2009, Aluku, Rv. 242673), si è consolidato il principio secondocui la richiesta di applicazione della pena non è più unilateralmente revocabile unavolta intervenuto il consenso del pubblico ministero e nelle more della ratificagiudiziale dell'accordo così perfezionatosi (Sez. 5, n. 44456 del 27/06/2012,Bernardini, Rv. 254058).

Tuttavia, la non modificabilità unilaterale e la nonrevocabilità del consenso già espresso non implicano l'immodificabilitàdell'accordo, che resta, comunque, nella disponibilità delle parti sino alla ratificada parte del giudice e alla pronuncia della sentenza.Tale regola risponde ai principi generali in materia negoziale, la cuiapplicazione risulta, peraltro, imposta dall'art. 27, terzo comma, Cost., atteso cheeventuali modifiche congiunte potrebbero rendersi necessarie proprio al fine diadattare il trattamento sanzionatorio concordato alla gravità del fatto ed allafinalità rieducativa della pena (così, in motivazione, Sez. 4, n. 37968 del06/10/2021 Rv. 282054 - 01).5.

Nel caso di specie, la modifica-precisazione congiunta dell'accordo dipatteggiamento intervenuta prima della ratifica giudiziale risulta pienamentelegittima e non inficia in alcun modo la validità della sentenza impugnata.Risulta evidente, dunque, che il giudice si è limitato a ratificare l’accordocome “precisato” in udienza e non ha, come si sostiene, “applicato congiuntamentedue istituti processuali differenti e non sovrapponibili tra loro”: il lavoro di pubblicautilità di cui all’art. 186, comma 9-bis Cod.

Strada, come regolato dall’art. 54 d.lgs.n. 274/2000 (secondo cui l’intera pena inflitta può essere sostituita) e il lavoro di“pubblica utilità sostitutivo” di cui all’art. 56 bis L. n. 689/1981 come introdottodal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 che prevede la sostituzione della sola penadetentiva ed ha, quale conseguenza legale, l’applicazione delle prescrizioni comunidi cui al successivo art. 56 ter.Ne consegue che il ricorrente non può lamentare in questa sede,l’applicazione nei suoi confronti della pena sostitutiva della sola pena detentiva,che egli aveva chiesto, sulla quale vi era stato il consenso del p.m. e rispetto allequali le prescrizioni previste dall’art. 56-ter della l. n. 689 del 1981 non dipendonodalla valutazione discrezionale del giudice.

Tali prescrizioni, infatti, costituisconocontenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicareobbligatoriamente, anche in caso di patteggiamento (Sez. 3, n. 30440 del11/06/2025, Ahmed, Rv. 288509-01; Sez. 6, n. 41487 del 16/10/2024, M., Rv.287261-02; Sez. 6, n. 30768 del 16/05/2023, F., Rv. 284967-01).6.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenzaCorte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie nonsussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, anorma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese delprocedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammendedella somma equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 27 febbraio 2026.La Consigliera est.

La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ice delle indagini preliminari diCrotone;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LuigiGiordano, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 23 settembre 2025 il Gip del Tribunale di Crotone haapplicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesiquattro di arresto ed euro 1.400 di ammenda, in relazione al reato di cuiall’art. 186, commi 2 lett. c) e 2 sexies d. lgs. 285/1992, per essersi posto allaguida di un’autovettura in stato di ebbrezza alcolica e con l’aggravante di averecommesso il fatto dopo le ore 22,00 e prima delle ore 7,00.Il giudice, dato atto che le parti, all’udienza, avevano chiesto la sostituzionedella sola pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, ha provveduto inconformità, prescrivendo ad [OSCURATO:PERSONA] divieti e obblighi ai sensi dell’art. 56-ter legge24 novembre 1981 n. 689.2. Avverso la sentenza propone ricorso l’[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del propriodifensore, articolando un unico motivo con cui deduce il difetto di correlazione trala richiesta e la sentenza, oltre che l’illegalità della pena, ai sensi dell’art. 448,comma 2-bis cod. proc. pen. Lamenta la difesa che il Tribunale ha “stravolto”l’istanza di applicazione della pena depositata con l’atto di opposizione al decretopenale di condanna con cui era stata chiesta la sostituzione dell’intera pena aisensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada e 54 d.lgs. 274/2000. Il giudice,viceversa, ha sostituito esclusivamente la pena detentiva con il lavoro di pubblicautilità sostitutivo condannando l’imputato al pagamento dell’ammenda eimponendo le prescrizioni di cui all’art. 56 ter L. n. 689/1991. Così facendo haapplicato congiuntamente “il lavoro di pubblica utilità” di cui all’art. 186,comma 9 bis, Cod. strada - regolato dall’art. 54 d.lgs. 274/2000 - e “il lavoro dipubblica utilità sostitutivo” di cui all’art. 56 L. n. 689/1981 come introdotto dald.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 che prevede la sostituzione della sola pena detentivaoltre che l’applicazione delle prescrizioni di cui all’art. 56 ter della legge citata, cherisultano del tutto estranee all’art. 54 d.lgs. 274/2000.La pena è, dunque, illegale sotto un duplice profilo: a) la mancatasostituzione della pena pecuniaria in lavoro di pubblica utilità; b) l’applicazione distringenti e sproporzionate prescrizioni limitative della libertà personale nonpreviste dall’istituto invocato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Contrariamente a quanto si assume con il ricorso, la pena non è nédifforme da quella concordata né frutto di una commistione di disciplineeterogenee.3. Si legge nella sentenza impugnata che, a seguito di opposizione a decretopenale di condanna, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, avevachiesto la definizione del procedimento nelle forme di cui all’art. 444 cod. proc.pen. All’udienza all’uopo fissata, veniva avanzata proposta di definizione delprocedimento con la pena concordata con il p.m. di udienza e veniva ammesso ilrito. Si legge, altresì, che «le parti precisavano che la sostituzione con i lavori dipubblica utilità era relativa solo alla pena detentiva e non anche alla penapecuniaria e, pertanto, chiedevano sostituirsi la pena finale, nei termini sopraindicati, mesi quattro di arresto ed euro 1.400,00 di ammenda, con la pena di mesiquattro di lavoro di pubblica utilità ed euro 1.400,00 di ammenda».4. L'argomento concernente l'asserita nullità della sentenza che ha ratificatol'accordo, come formulato, è manifestamente infondato.Va, innanzitutto, rilevato che la pena veniva concordata in udienza e che leparti “precisavano…” dal che si desume che non si è trattato di una sostituzionearbitrariamente decisa dal giudice. Anche ove la “precisazione” fosse consistita inuna modifica della proposta originariamente formulata in sede di opposizione aldecreto penale di condanna, non si ravviserebbero i profili di illegalità della penadedotti.In proposito il Collegio ritiene di aderire all'orientamento già espresso daquesta Sezione, secondo cui, prima della ratifica del giudice e della pronuncia dellasentenza, le parti possono congiuntamente modificare l'originario accordo osostituirlo con un nuovo accordo (Sez. 4, n. 37968 del 06/10/2021, Rv. 282054 -01). Superata, infatti, l'originaria impostazione, secondo cui, in tema dipatteggiamento, ciascuna parte è libera di revocare il consenso già prestatoall'applicazione della pena fino a quando il giudice non ratifichi l'accordo (Sez. 3,n. 3580 del 09/01/2009, Aluku, Rv. 242673), si è consolidato il principio secondocui la richiesta di applicazione della pena non è più unilateralmente revocabile unavolta intervenuto il consenso del pubblico ministero e nelle more della ratificagiudiziale dell'accordo così perfezionatosi (Sez. 5, n. 44456 del 27/06/2012,Bernardini, Rv. 254058). Tuttavia, la non modificabilità unilaterale e la nonrevocabilità del consenso già espresso non implicano l'immodificabilitàdell'accordo, che resta, comunque, nella disponibilità delle parti sino alla ratificada parte del giudice e alla pronuncia della sentenza.Tale regola risponde ai principi generali in materia negoziale, la cuiapplicazione risulta, peraltro, imposta dall'art. 27, terzo comma, Cost., atteso cheeventuali modifiche congiunte potrebbero rendersi necessarie proprio al fine diadattare il trattamento sanzionatorio concordato alla gravità del fatto ed allafinalità rieducativa della pena (così, in motivazione, Sez. 4, n. 37968 del06/10/2021 Rv. 282054 - 01).5. Nel caso di specie, la modifica-precisazione congiunta dell'accordo dipatteggiamento intervenuta prima della ratifica giudiziale risulta pienamentelegittima e non inficia in alcun modo la validità della sentenza impugnata.Risulta evidente, dunque, che il giudice si è limitato a ratificare l’accordocome “precisato” in udienza e non ha, come si sostiene, “applicato congiuntamentedue istituti processuali differenti e non sovrapponibili tra loro”: il lavoro di pubblicautilità di cui all’art. 186, comma 9-bis Cod. Strada, come regolato dall’art. 54 d.lgs.n. 274/2000 (secondo cui l’intera pena inflitta può essere sostituita) e il lavoro di“pubblica utilità sostitutivo” di cui all’art. 56 bis L. n. 689/1981 come introdottodal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 che prevede la sostituzione della sola penadetentiva ed ha, quale conseguenza legale, l’applicazione delle prescrizioni comunidi cui al successivo art. 56 ter.Ne consegue che il ricorrente non può lamentare in questa sede,l’applicazione nei suoi confronti della pena sostitutiva della sola pena detentiva,che egli aveva chiesto, sulla quale vi era stato il consenso del p.m. e rispetto allequali le prescrizioni previste dall’art. 56-ter della l. n. 689 del 1981 non dipendonodalla valutazione discrezionale del giudice. Tali prescrizioni, infatti, costituisconocontenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicareobbligatoriamente, anche in caso di patteggiamento (Sez. 3, n. 30440 del11/06/2025, Ahmed, Rv. 288509-01; Sez. 6, n. 41487 del 16/10/2024, M., Rv.287261-02; Sez. 6, n. 30768 del 16/05/2023, F., Rv. 284967-01).6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenzaCorte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie nonsussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, anorma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese delprocedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammendedella somma equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 27 febbraio 2026.La Consigliera est. La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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