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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25006/2026

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posto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; considerato che la nullità generale a regime intermedio che sarebbe stata generata dalla revoca della ammissione di parte dei testi a difesa non è stata tempestivamente eccepita sicché deve ritenersi definitivamente sanata; rilevato che il secondo motivo di ricorso relativo alle statuizioni civili è stato dedotto per la prima volta in Corte di legittimità con insanabile frattura della catena devolutiva e violazione dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen.; considerato infine che il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta la motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato in quanto - contrariamente a quanto dedotto - la quantificazione della sanzione risulta giustificata con argomenti non manifestamente illogici ed aderenti alle emergenze processuali (pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente *ndra l3ccLione Luciano I, pehali DtsPOSITATA CANC ERta •t3 L je26, %te ›[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; considerato che la nullità generale a regime intermedio che sarebbe stata generata dalla revoca della ammissione di parte dei testi a difesa non è stata tempestivamente eccepita sicché deve ritenersi definitivamente sanata; rilevato che il secondo motivo di ricorso relativo alle statuizioni civili è stato dedotto per la prima volta in Corte di legittimità con insanabile frattura della catena devolutiva e violazione dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen.; considerato infine che il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta la motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato in quanto - contrariamente a quanto dedotto - la quantificazione della sanzione risulta giustificata con argomenti non manifestamente illogici ed aderenti alle emergenze processuali (pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente *ndra l3ccLione Luciano I, pehali DtsPOSITATA CANC ERta •t3 L je26, %te ›[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25006/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris