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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25309/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG ‹RdEit, tlek. 4 J uCjj;)Ì)t3 Nu.92j- -ust4to-i-1--difen-sore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 novembre 2021, il Tribunale di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione di manufatto edilizio realizzato in assenza di permesso di costruire, in violazione dell'art. 7 della 1.47/85, ordine disposto in esecuzione della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. in data 2 luglio 2008 dal Tribunale di Catania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ormai passata in giudicato.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo violazione dell'art. 27, comma 1 Cost., posto che, fin dal tempo del commesso reato (accertato in data 17 marzo 2005) gli stessi non erano né proprietari del terreno su cui il manufatto è stato realizzato (trasferito con atto notarile del 28 maggio 2004),né esecutori delle opere abusive.

Pertanto, deducono erroneità ed illegittimità della sentenza di condanna per violazione del divieto di responsabilità penale per fatto altrui.

Rilevano inoltre di non essere gli attuali possessori del manufatto e quindi nella materiale impossibilità di eseguire l'ordine di demolizione.

Con un secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione del principio di proporzionalità dell'ordine, alla stregua dei criteri enunciati dalla Corte Edu e dalla Corte di cassazione in ordine alle condizioni abitative, di salute ed economiche dell'interessato, del tempo intercorso, delle dimensioni dell'abuso, di cui il giudice di merito non ha fatto alcun riferimento nel provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

Va ricordato in proposito che in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, per la sua natura di sanzione amministrativa applicata dall'autorità giudiziaria, non è suscettibile di passare in giudicato essendone sempre possibile la revoca quando esso risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività (così Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012, Oliva, Rv. 254426, in cui la Corte, nell'affermare il principio, ha annullato il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione emesso nonostante la pendenza della procedura di condono).

Tuttavia la questione relativa al trasferimento della proprietà del bene in epoca antecedente alla commissione del reato e della perdita di possesso dell'area su cui è stato realizzato il manufatto abusivo, non può essere sottoposta al giudice dell'esecuzione, il quale, condivisibilmente, ha evidenziato che l'eventuale erroneità della sentenza di applicazione della pena, ormai divenuta definitiva, dovrebbe essere prospettata in sede di cognizione, non essendo stati addotti fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo tali da consentirne la revoca, ma fatti che concernono la responsabilità penale per il reato edilizio e la lamentata erroneità della sentenza di condanna.

Ed invero il giudice dell'esecuzione, investito dell'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di esecuzione, può verificare l'oggetto dello stesso, l'eventuale esistenza di determinazioni della pubblica amministrazione o del giudice amministrativo, già rilasciate o di imminente rilascio, assolutamente incompatibili con la demolizione, la legittimità e l'efficacia del provvedimento che abbia assegnato una differente destinazione all'immobile o dell'eventuale titolo abilitativo, la corrispondenza di quanto autorizzato alle opere destinate alla demolizione e, ove trovino applicazione disposizioni introdotte da leggi regionali, la conformità delle stesse ai principi generali fissati dalla legislazione nazionale, ma non può sindacare su elementi di fatto persino preesistenti alla sentenza di condanna e non valutati dal giudice di merito.

Ne segue che i ricorrenti avrebbero dovuto far valere in sede di revisione l'erroneità della sentenza di condanna, che può attingere non solo a fatti sopravvenuti e noti, ma anche a fatti non valutati.

Le Sezioni unite hanno, infatti, condivisibilmente stabilito che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, prova nuova è, oltre alla prova sopravvenuta, la prova scoperta, la prova non acquisita e la prova acquisita ma non valutata (Sez.

U., 26/9/2001, Pisano).

Pertanto, la questione relativa alla responsabilità per il reato edilizio, non è deducibile in sede esecutiva, stante la formazione del giudicato.

In ultimo, non è da tacersi il fatto che la sentenza è stata emessa su richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen.

Le parti, che sono pervenute all'applicazione della pena su richiesta, non possono proporre, in sede di legittimità, questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la qualificazione giuridica risultante dall'imputazione, ragion per cui l'accusa, come giuridicamente qualificata, non può più essere messa in discussione, fuori dai casi di palese incongruenza (Cass., Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Rv. 228047; Cass., Sez. 6, n. 2815 del 2/03/1999, Rv. 213471; Cass., Sez. 2, n. 6383 del 29/01/2008, Rv. 239449).

In conclusione, l'ordine di demolizione è stato quindi legittimamente emesso in esecuzione della sentenza di applicazione della pena pronunciata nei confronti degli odierni ricorrenti.

4. Il secondo motivo, concernente la violazione del principio di proporzionalità, è inammissibile, perché non è stato dedotto nell'incidente di esecuzione.

Anche in tema di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere.

Peraltro, costituisce ius receptum che dalla dichiarata inammissibilità non deriva in concreto lesione alcune per la parte, che ben potrà far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del ne bis in idem non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati (Cass. Sez. 1, n. 9780 del 28/02/017).

In conclusione, l'ordinanza impugnata appare correttamente motivata e fare buon governo dei principi di diritto più volte affermati da questa Corte di legittimità in materia.5.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ieicorsg e condanna ir ricorrenWal pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG ‹RdEit, tlek. 4 J uCjj;)Ì)t3 Nu.92j- -ust4to-i-1--difen-sore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 novembre 2021, il Tribunale di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione di manufatto edilizio realizzato in assenza di permesso di costruire, in violazione dell'art. 7 della 1.47/85, ordine disposto in esecuzione della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. in data 2 luglio 2008 dal Tribunale di Catania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ormai passata in giudicato. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo violazione dell'art. 27, comma 1 Cost., posto che, fin dal tempo del commesso reato (accertato in data 17 marzo 2005) gli stessi non erano né proprietari del terreno su cui il manufatto è stato realizzato (trasferito con atto notarile del 28 maggio 2004),né esecutori delle opere abusive. Pertanto, deducono erroneità ed illegittimità della sentenza di condanna per violazione del divieto di responsabilità penale per fatto altrui. Rilevano inoltre di non essere gli attuali possessori del manufatto e quindi nella materiale impossibilità di eseguire l'ordine di demolizione. Con un secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione del principio di proporzionalità dell'ordine, alla stregua dei criteri enunciati dalla Corte Edu e dalla Corte di cassazione in ordine alle condizioni abitative, di salute ed economiche dell'interessato, del tempo intercorso, delle dimensioni dell'abuso, di cui il giudice di merito non ha fatto alcun riferimento nel provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. Va ricordato in proposito che in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, per la sua natura di sanzione amministrativa applicata dall'autorità giudiziaria, non è suscettibile di passare in giudicato essendone sempre possibile la revoca quando esso risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività (così Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012, Oliva, Rv. 254426, in cui la Corte, nell'affermare il principio, ha annullato il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione emesso nonostante la pendenza della procedura di condono). Tuttavia la questione relativa al trasferimento della proprietà del bene in epoca antecedente alla commissione del reato e della perdita di possesso dell'area su cui è stato realizzato il manufatto abusivo, non può essere sottoposta al giudice dell'esecuzione, il quale, condivisibilmente, ha evidenziato che l'eventuale erroneità della sentenza di applicazione della pena, ormai divenuta definitiva, dovrebbe essere prospettata in sede di cognizione, non essendo stati addotti fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo tali da consentirne la revoca, ma fatti che concernono la responsabilità penale per il reato edilizio e la lamentata erroneità della sentenza di condanna. Ed invero il giudice dell'esecuzione, investito dell'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di esecuzione, può verificare l'oggetto dello stesso, l'eventuale esistenza di determinazioni della pubblica amministrazione o del giudice amministrativo, già rilasciate o di imminente rilascio, assolutamente incompatibili con la demolizione, la legittimità e l'efficacia del provvedimento che abbia assegnato una differente destinazione all'immobile o dell'eventuale titolo abilitativo, la corrispondenza di quanto autorizzato alle opere destinate alla demolizione e, ove trovino applicazione disposizioni introdotte da leggi regionali, la conformità delle stesse ai principi generali fissati dalla legislazione nazionale, ma non può sindacare su elementi di fatto persino preesistenti alla sentenza di condanna e non valutati dal giudice di merito. Ne segue che i ricorrenti avrebbero dovuto far valere in sede di revisione l'erroneità della sentenza di condanna, che può attingere non solo a fatti sopravvenuti e noti, ma anche a fatti non valutati. Le Sezioni unite hanno, infatti, condivisibilmente stabilito che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, prova nuova è, oltre alla prova sopravvenuta, la prova scoperta, la prova non acquisita e la prova acquisita ma non valutata (Sez. U., 26/9/2001, Pisano). Pertanto, la questione relativa alla responsabilità per il reato edilizio, non è deducibile in sede esecutiva, stante la formazione del giudicato. In ultimo, non è da tacersi il fatto che la sentenza è stata emessa su richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. Le parti, che sono pervenute all'applicazione della pena su richiesta, non possono proporre, in sede di legittimità, questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la qualificazione giuridica risultante dall'imputazione, ragion per cui l'accusa, come giuridicamente qualificata, non può più essere messa in discussione, fuori dai casi di palese incongruenza (Cass., Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Rv. 228047; Cass., Sez. 6, n. 2815 del 2/03/1999, Rv. 213471; Cass., Sez. 2, n. 6383 del 29/01/2008, Rv. 239449). In conclusione, l'ordine di demolizione è stato quindi legittimamente emesso in esecuzione della sentenza di applicazione della pena pronunciata nei confronti degli odierni ricorrenti. 4. Il secondo motivo, concernente la violazione del principio di proporzionalità, è inammissibile, perché non è stato dedotto nell'incidente di esecuzione. Anche in tema di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere. Peraltro, costituisce ius receptum che dalla dichiarata inammissibilità non deriva in concreto lesione alcune per la parte, che ben potrà far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del ne bis in idem non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati (Cass. Sez. 1, n. 9780 del 28/02/017). In conclusione, l'ordinanza impugnata appare correttamente motivata e fare buon governo dei principi di diritto più volte affermati da questa Corte di legittimità in materia.5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile ieicorsg e condanna ir ricorrenWal pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 25309/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris