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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2023

Cassazione n. 18507/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26860-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], r appresentato e difeso dall ’ avv . [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitalelegale come da pec Registri di Giustizia; -ricorrente - contro Comune di Taranto , in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, viadei Pontefici n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto Pubblico impiego – differenze retributive per beneficio ex art. 44 R.D. 1290/1922 R.G.N.26860/2017 Cron.

Rep.

Ud.19/05/2023 CC avverso la sentenza n. 167/2017 della Corte d ’ appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto , depositata il 24/04/2017 r.g.n. 10/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.La Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune di Taranto, quale [OSCURATO:PERSONA] inquadrato nella categoria D, posizione economica D3, avverso la sentenza di rigetto della domanda avanzata per ottenere il riconoscimento del suo diritto alle differenze retributive maturate per effetto del beneficio riconosciutogli con decorrenza dal 1° novembre 1991 ai sensi dell’art. 44 del R.D. 30 settembre 1922 n. 1290 su tutti gli elementi del trattamento economico, anche per il periodo successivo al 1° aprile 1999, data di entrata in vigore del c.c.n.l. del 31 marzo 1999, in quanto dal 1° aprile 1999 il Comune di Taranto aveva sospeso l’erogazione di tale trattamento economico, senza tener conto dei benefici goduti in virtù della delibera municipale n. 4211/1976 e di quanto previsto dal predetto R.D.;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale, premesso che sono rimesse al giudice ordinario solo le controversie per il riconoscimento di diritti relativi al periodo successivo al 1° luglio 1998– in quanto devolute al giudice amministrati vo quelle per i precedenti periodi – e che la domanda da esaminare andava circoscritta al solo periodo dal 1° luglio 1998 al 31 marzo 1999, ha rilevato che dagli atti si evinceva che il Comune di Taranto, con delibera dell’8 maggio 1998, aveva riconosciuto al Maragno i benefici di cui alla precedente delibera del 1976, con decorrenza da 1° gennaio 1996 e che tali benefici erano stati attribuiti sulla retribuzione tabellare e sulla tredicesima mensilità, sicché la domanda del lavoratore era, per questo aspetto, infondata.

Inoltre, la predetta delibera di Giunta municipale del 1976 aveva attribuito il trattamento economico spettante per la qualifica superiore a quella posseduta, lasciando immutata la qualifica di appartenenza, non potendo essere riconosciuto, in sede di applicazione del c.c.n.l. 1998/2001, l’inquadramento nella categoria superiore e conservando il ricorrente i diritti riconosciutigli, con riassorbimento degli stessi; infatti, doveva escludersi la possibilità di trattamenti più favorevole di quelli contrattualmente previsti a decorrere dal 1° aprile 1999, data di vigenza del richiamato c.c.n.l., in ragione della tassatività delle norme di inquadramento del personale nel nuovo sistema di classificazione di cui all’art. 7 del c.c.n.l., che non consente alcuna deroga e vieta il reinquadramento per mansioni o quello operato sulla base del trattamento economico posseduto (comprese le indennità ad personam) e qualsiasi operazione in contrasto con le previsioni contrattuali;

3. avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il Maragno, articolando due motivi, cui resiste il Comune di Taranto con controricorso.

Considerato che: 1.con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 63 e 69 del d.lgs. n. 165 del 2001, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sul periodo antecedente al 1° luglio 1998 per essere la controversia devoluta al giudice amministrativo, mentre la protrazione dell’inadempimento oltre il discrimine temporale dl 30 giugno 1998 radica la giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data;

1.1. il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse, in quanto, come risulta dallo storico di lite ed evidenziato nello stesso ricorso, la domanda è stata avanzata in riferimento alla differenza di trattamento maturata per il periodo successivo al 1° aprile 1999, sicché non rileva la dedotta questione di giurisdizione, che priva di qualsivoglia rilievo pratico la pronuncia sul punto(in tal senso, fra molte, Cass. Sez. 6 - 1, 25/06/2020 , n. 12678);

2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del c.c.n.l. del 1° aprile 1999 e dell’art. 50 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 nonché degli artt.2077 e 2103 cod. civ., nonché dell’art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 43 e 44 del R.D. n. 1290 del 1922, dell’art. 5 della l. n. 474 del 1958 e degli artt. 1 e 3 della l. n. 539 del 1950, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., avendo il c.c.n.l. del 2000 espressamente previsto la salvezza dei benefici economici previsti dalle leggi speciali;

2.1. il motivo è fondato per quanto di ragione;

2.2. in effetti, il ricorrente intende far leva sull’art. 50 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000, che avrebbe espressamente previsto la salvezza dei benefici economici previsti dalle leggi speciali, ma, a ben vedere, viene prospettato più in generale il vizio di violazione di legge, nella misura in cui la sentenza impugnata ha disconosciuto la salvezzadei benefici previsti dagli artt. 43 e 44 del R.D. n. 1290 del 1922, applicabile al dipendente, in virtù della legge n. 474 del 1958 e degli artt. 1 e 3 della legge n. 539 del 1950, censura che, sotto questo profilo, merita accoglimento;

2.3. la Corte di merito, infatti, ha ritenuto che, con l’entrata in vigore del c.c.n.l. 1998/1991, fosse precluso il riconoscimento di trattamenti più favorevoli di quelli contrattualmente previsti, con conseguente riassorbimento dei benefici economici in precedenza goduti dal ricorrente;

2.4. tuttavia, in tal modo, la Corte ha disconosciuto l’operatività di benefici previsti da pregresse disposizioni speciali aventi valore di legge, che, con particolare riferimento a quella invocata dal ricorrente, non potevano neppure reputarsi implicitamente abrogate, dal momento che l’art. 44 del R.D. n. 1290 del 1922 è stato abrogato espressamente in epoca largamente successiva e precisamente con l’art. 70 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. in l. 6 agosto 2008, n. 133, che, nella parte di interesse (comma 2) recita «Con la decorrenza di cui al comma 1 [i.e. 1° gennaio 2009] sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del testo unico di cui al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.»;

3. ne consegue la cassazione della sentenza impugnata sul punto ed il rinvio alla Corte d’appello di Bari, che provvederà anche sulla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26860-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], r appresentato e difeso dall ’ avv . [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitalelegale come da pec Registri di Giustizia; -ricorrente - contro Comune di Taranto , in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, viadei Pontefici n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto Pubblico impiego – differenze retributive per beneficio ex art. 44 R.D. 1290/1922 R.G.N.26860/2017 Cron. Rep. Ud.19/05/2023 CC avverso la sentenza n. 167/2017 della Corte d ’ appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto , depositata il 24/04/2017 r.g.n. 10/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.La Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune di Taranto, quale [OSCURATO:PERSONA] inquadrato nella categoria D, posizione economica D3, avverso la sentenza di rigetto della domanda avanzata per ottenere il riconoscimento del suo diritto alle differenze retributive maturate per effetto del beneficio riconosciutogli con decorrenza dal 1° novembre 1991 ai sensi dell’art. 44 del R.D. 30 settembre 1922 n. 1290 su tutti gli elementi del trattamento economico, anche per il periodo successivo al 1° aprile 1999, data di entrata in vigore del c.c.n.l. del 31 marzo 1999, in quanto dal 1° aprile 1999 il Comune di Taranto aveva sospeso l’erogazione di tale trattamento economico, senza tener conto dei benefici goduti in virtù della delibera municipale n. 4211/1976 e di quanto previsto dal predetto R.D.; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale, premesso che sono rimesse al giudice ordinario solo le controversie per il riconoscimento di diritti relativi al periodo successivo al 1° luglio 1998– in quanto devolute al giudice amministrati vo quelle per i precedenti periodi – e che la domanda da esaminare andava circoscritta al solo periodo dal 1° luglio 1998 al 31 marzo 1999, ha rilevato che dagli atti si evinceva che il Comune di Taranto, con delibera dell’8 maggio 1998, aveva riconosciuto al Maragno i benefici di cui alla precedente delibera del 1976, con decorrenza da 1° gennaio 1996 e che tali benefici erano stati attribuiti sulla retribuzione tabellare e sulla tredicesima mensilità, sicché la domanda del lavoratore era, per questo aspetto, infondata. Inoltre, la predetta delibera di Giunta municipale del 1976 aveva attribuito il trattamento economico spettante per la qualifica superiore a quella posseduta, lasciando immutata la qualifica di appartenenza, non potendo essere riconosciuto, in sede di applicazione del c.c.n.l. 1998/2001, l’inquadramento nella categoria superiore e conservando il ricorrente i diritti riconosciutigli, con riassorbimento degli stessi; infatti, doveva escludersi la possibilità di trattamenti più favorevole di quelli contrattualmente previsti a decorrere dal 1° aprile 1999, data di vigenza del richiamato c.c.n.l., in ragione della tassatività delle norme di inquadramento del personale nel nuovo sistema di classificazione di cui all’art. 7 del c.c.n.l., che non consente alcuna deroga e vieta il reinquadramento per mansioni o quello operato sulla base del trattamento economico posseduto (comprese le indennità ad personam) e qualsiasi operazione in contrasto con le previsioni contrattuali; 3. avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il Maragno, articolando due motivi, cui resiste il Comune di Taranto con controricorso. Considerato che: 1.con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 63 e 69 del d.lgs. n. 165 del 2001, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sul periodo antecedente al 1° luglio 1998 per essere la controversia devoluta al giudice amministrativo, mentre la protrazione dell’inadempimento oltre il discrimine temporale dl 30 giugno 1998 radica la giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data; 1.1. il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse, in quanto, come risulta dallo storico di lite ed evidenziato nello stesso ricorso, la domanda è stata avanzata in riferimento alla differenza di trattamento maturata per il periodo successivo al 1° aprile 1999, sicché non rileva la dedotta questione di giurisdizione, che priva di qualsivoglia rilievo pratico la pronuncia sul punto(in tal senso, fra molte, Cass. Sez. 6 - 1, 25/06/2020 , n. 12678); 2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del c.c.n.l. del 1° aprile 1999 e dell’art. 50 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 nonché degli artt.2077 e 2103 cod. civ., nonché dell’art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 43 e 44 del R.D. n. 1290 del 1922, dell’art. 5 della l. n. 474 del 1958 e degli artt. 1 e 3 della l. n. 539 del 1950, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., avendo il c.c.n.l. del 2000 espressamente previsto la salvezza dei benefici economici previsti dalle leggi speciali; 2.1. il motivo è fondato per quanto di ragione; 2.2. in effetti, il ricorrente intende far leva sull’art. 50 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000, che avrebbe espressamente previsto la salvezza dei benefici economici previsti dalle leggi speciali, ma, a ben vedere, viene prospettato più in generale il vizio di violazione di legge, nella misura in cui la sentenza impugnata ha disconosciuto la salvezzadei benefici previsti dagli artt. 43 e 44 del R.D. n. 1290 del 1922, applicabile al dipendente, in virtù della legge n. 474 del 1958 e degli artt. 1 e 3 della legge n. 539 del 1950, censura che, sotto questo profilo, merita accoglimento; 2.3. la Corte di merito, infatti, ha ritenuto che, con l’entrata in vigore del c.c.n.l. 1998/1991, fosse precluso il riconoscimento di trattamenti più favorevoli di quelli contrattualmente previsti, con conseguente riassorbimento dei benefici economici in precedenza goduti dal ricorrente; 2.4. tuttavia, in tal modo, la Corte ha disconosciuto l’operatività di benefici previsti da pregresse disposizioni speciali aventi valore di legge, che, con particolare riferimento a quella invocata dal ricorrente, non potevano neppure reputarsi implicitamente abrogate, dal momento che l’art. 44 del R.D. n. 1290 del 1922 è stato abrogato espressamente in epoca largamente successiva e precisamente con l’art. 70 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. in l. 6 agosto 2008, n. 133, che, nella parte di interesse (comma 2) recita «Con la decorrenza di cui al comma 1 [i.e. 1° gennaio 2009] sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del testo unico di cui al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.»; 3. ne consegue la cassazione della sentenza impugnata sul punto ed il rinvio alla Corte d’appello di Bari, che provvederà anche sulla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appell
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