CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 aprile 2025
Cassazione n. 20103/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01HINBO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] di acquistare un porta CD in stoffa; Rilevato che nell'impugnazione si deduce la violazione di legge in quanto il reclamo è stato deciso dal magistrato di sorveglianza de plano, la violazione di legge quanto alla carenza grafica e sostanziale della motivazione, nonché la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto rigetto della richiesta; Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, ritenuto di dover applicare la disciplina di cui all'art. 35 ord. pen., ha qualificato il reclamo proposto avverso tale provvedimento quale ricorso per cassazione e ha disposto trasmettersi gli atti a questa Corte; Rilevato che l'impugnazione sarebbe in astratto ammissibile in quanto, «il ricorso per cassazione avverso il rigetto dei reclami proposti dai detenuti ai sensi dell'art. 35 ord. pen. è ammissibile nella misura in cui si verta in tema di indebita limitazione di diritti soggettivi» (Sez. 1, n. 17014 del 12/12/2014, dep. 2015, Gambardella, Rv. 263362 - 01); Rilevato che in data 2 aprile 2025 è pervenuta una memoria sottoscritta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che evidenzia come in altre situazioni analoghi reclami sono stati trattenuti in decisione dal Tribunale di sorveglianza; Rilevato altresì che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la qualificazione di reclamo generico proposto ex art. 35 ord. pen. attribuita dal magistrato di sorveglianza appare corretta poiché il provvedimento si riferisce a una situazione che non incide sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne (Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia, Rv. 282010 - 01); Rilevato che l'inammissibilità "originaria" del ricorso determina la mancata instaurazione del rapporto processuale per cui le ulteriori censure non sono scrutinabili da questa Corte; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.