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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 luglio 2026

Cassazione n. 24231/2026

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rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],3204 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PACCIANIMATILDE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], STEFANISTEFANIA, [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 1006/2025 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 13/03/2025 R.G.N. 2724/2024;Numero registro generale 11150/2025Numero sezionale 3204/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 24231/2026Data pubblicazione 29/07/202602/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 1006/2025,ha confermato la pronuncia di primo grado che avevadichiarato il diritto degli odierni controricorrenti alriconoscimento del servizio mensa per i turni di lavorocontinuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornalieree, per l’effetto, aveva condannato l’Azienda ComplessoOspedaliero “[OSCURATO:PERSONA]Addolorata” al pagamento dellesomme rispettivamente determinate in favore di ciascunlavoratore.2.

I giudici di seconde cure hanno rilevato che il riconoscimentodel buono pasto presentava funzione assistenziale e nonretributiva, per cui si poneva fuori dell’ambito di applicazionedell’art. 2948 cod. civ. operante per le pretese retributive;inoltre, ai fini del riconoscimento delle pretese dei lavoratori,dipendenti turnisti dell’[OSCURATO:PERSONA] citata e che nonavevano fruito del servizio mensa o sostitutivo a spesedell’azienda nei periodi superiori alle sei ore di lavoro, hannorichiamato la giurisprudenza di legittimità in materia.3.

Avverso la sentenza di secondo grado l’Azienda ComplessoOspedaliero “[OSCURATO:PERSONA]Addolorata” ha proposto ricorsoper cassazione affidato a cinque motivi, cui gli intimati hannoresistito con controricorso.4.

Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1n. 3 c.p.c., la “Violazione ovvero falsa o comunque erroneaapplicazione dell’art. 2948, n. 4, seconda ipotesi, cod. civ.”,Numero registro generale 11150/2025operante il termine decennale di prescrizione anziché quelloN umero sezionale 3204/2026Numero di raccolta generale 24231/2026quinquennale, sebbene le domande risarcitorie riguardasseroData pubblicazione 29/07/2026l’omessa erogazione di un contributo da pagarsi a giornata,in corrispondenza con l’effettivo svolgimento del servizio, o,al più e secondo l’uso normale, a cadenza mensile incorrispondenza con il pagamento della retribuzione el’emissione della busta-paga.2.

Il motivo è infondato.La gravata sentenza è in linea con quanto affermato daquesta Corte (Cass. n. 20250/2024) che, con riferimento altermine prescrizionale applicabile, ha precisato -sullapremessa che il riconoscimento del buono pasto presentafunzione assistenziale e non retributiva (Sez.

L - Ordinanzan. 8968 del 31/03/2021; Sez.

L - Sentenza n. 5547 del01/03/2021; Sez.

L - Sentenza n. 31137 del 28/11/2019),ponendosi quindi al di fuori dell’ambito di applicazionedall'art. 2948 c.c., operante invece per le pretese retributive-che proprio la natura assistenziale del riconoscimento delbuono pasto ed il suo connettersi alla tutela del benesserepsicofisico dei lavoratori e, quindi alla salute dei medesimi,conduce alla logica conseguenza per cui il mancatoriconoscimento del diritto alla pausa per il pasto ed almeccanismo sostitutivo del relativo buono si traduce in unaforma di incidenza sulla salute dei lavoratori, determinandoquindi quella che va qualificata come pretesa risarcitoria perviolazione dell’art. 2087 cod. civ. (Cass. Sez.

L - Ordinanzan. 31919 del 28/10/2022 Cass. Sez.

L, Sentenza n. 10414del 06/05/2013), con conseguente applicazione del termineprevisto in tema di illecito contrattuale.3.

Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la “Violazione ovvero falsa o comunque erroneaNumero registro generale 11150/2025Numero sezionale 3204/2026applicazione dell’art. 27, comma 4, del c.c.n.l. 2016-N2um0e1ro8 d i era ccolta generale 24231/2026Data pubblicazione 29/07/2026dell’omologo art. 43, comma 4, del c.c.n.l. 2019-2021,applicabili ratione temporis ed incidenti anche sullainterpretazione delle disposizioni negoziali anteriori, anche inrelazione agli art. 1362 e 1363 cod. civ.”, atteso che la Corteterritoriale, in modo incongruo rispetto al dato letterale e alsistema delineato dalla disciplina negoziale collettiva, avevaerroneamente ignorato che l’articolazione oraria prevista perl’attribuzione del diritto alla fruizione del servizio di mensaera differente da quella allegata dalle parti originariericorrenti, laddove, in particolare, la sovrapposizione tra lapausa lavorativa e l’interruzione dell’orario di lavoro per lospostamento in mensa era negozialmente ed espressamenteprevista per i soli lavoratori non turnisti e, tra questi, per ilavoratori che operavano con orario giornaliero fisso e scissoin due segmenti separati da un intervallo, collocato fuoridall’orario di lavoro, ed era invece incompatibile con losvolgimento del lavoro infermieristico in turno, oltre che nonprevista con riferimento alla prestazione non in turno ma adorario giornaliero fisso e ininterrotto.4.

Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c., la “Violazione ovvero falsa o comunque erroneaapplicazione dell’art. 27, comma 4, del c.c.n.l. 2016-2018 edell’omologo art. 43, comma 4, del c.c.n.l. 2019-2021,nonché degli art. 106, commi 1 e 3, del c.c.n.l. per il triennio2019-2021, dell’art. 86, comma 12, del c.c.n.l. per il triennio2016-2018 e dell’art. 44, commi 3 e 11, del c.c.n.l. del 1995,tutti anche in relazione agli art. 1218, 1362 e 1363 cod. civ.”,il diritto alla fruizione della mensa anche in riferimento allosvolgimento di turni notturni, in distonia: con l’individuazioneNumero registro generale 11150/2025Numero sezionale 3204/2026negoziale dell’articolazione oraria connotante l’attribNuumzeiroo ndi era ccolta generale 24231/2026Data pubblicazione 29/07/2026del diritto alla fruizione del servizio di mensa a caricoaziendale; con la configurazione dell’istituzione del servizio edei relativi limiti quale oggetto dell’autonomia aziendale, cuiè dunque rimessa la determinazione anche sull’istituzione onon istituzione del servizio di mensa in orario notturno; conla previsione delle indennità contrattuali volte a compensarel’inutilizzabilità in tempo notturno di servizi normalmentedisponibili in orario diurno.5.

I suddetti motivi, da trattare congiuntamente per la lorostretta connessione, sono infondati.L’Azienda ricorrente non ha offerto elementi nuovi, idonei aconfutare l’orientamento ormai costante della giurisprudenzadi legittimità, qui richiamato anche ai sensi dell’art. 118 disp.contrattazione collettiva del comparto sanitario in materia didiritto alla fruizione, da parte del lavoratore, del serviziomensa o delle modalità sostitutive eventualmente previste.Tale orientamento ha affermato i seguenti principi.L'attribuzione del buono pasto è un’agevolazione di carattereassistenziale che, nell'ambito dell'organizzazionedell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze delservizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine digarantirne il benessere fisico necessario per proseguirel'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda aquello contrattualmente previsto per la fruizione delbeneficio.Essa è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che,a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che illavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero dialmeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato,Numero registro generale 11150/2025restando irrilevanti la durata di tali intervalli e il fatto cheN umero sezionale 3204/2026Numero di raccolta generale 24231/2026l’orario di lavoro sia articolato in turni (v., a partire da Cass.,Data pubblicazione 29/07/2026Sez.

L, Sentenza n. 5547 del 01/03/2021, tra le altre Cass.,Sez.

L, Ordinanza n. 32113 del 31/10/2022, Ordinanza n.9206 del 03/04/2023, Ordinanza n. 22478 del 08/08/2024).Si tratta di un indirizzo che ha interpretato l'art. 29 delc.c.n.l. del comparto Sanità del 20 settembre 2001, anchecome modificato dall’art. 4 del c.c.n.l. comparto Sanità del31 luglio 2009 e che deve essere mantenuto fermo anche peri segmenti di attività lavorativa prestata sotto la vigenzadell’art. 27, comma 4, c.c.n.l. comparto Sanità 2016-2018del 21 maggio 2018 e dell’art. 43, comma 4, c.c.n.l. 2019-2021 del 2 novembre 2022.La lettura fornita dalla ricorrente di tali due ultime previsioninon può essere condivisa.È vero che esse hanno escluso il diritto dei lavoratori turnistia fruire di una pausa di trenta minuti, conservando loro ladurata della pausa di soli dieci minuti, ma in tal modo essenon hanno certo inteso escludere per i turnisti il diritto allafruizione del servizio mensa; esso, infatti, matura non infunzione della durata della pausa, ma dell’orario di lavoro,che, ove superi le sei ore continuative ex art. 8 del d.lgs. n.66 del 2003, dà diritto a una pausa e dunque a fruire delservizio mensa, anche eventualmente in una delle modalitàsostitutive stabilite dall’Azienda, prima dell’inizio dell’orario odopo la sua cessazione.Né rileva che i lavoratori siano infermieri turnisti, poichél’esistenza di un obbligo datoriale di assicurare ai lavoratoricerte pause, non significa di certo che ciò renda inevitabileche tutti quei lavoratori abbandonino contestualmente ilservizio, lasciando i malati privi di assistenza; è infattiNumero registro generale 11150/2025evidentemente obbligo dell’ente di gestione di ciascunN umero sezionale 3204/2026Numero di raccolta generale 24231/2026servizio sanitario fare in modo che quelle pause siano goduteData pubblicazione 29/07/2026in modo che ciò non si verifichi, attraverso un opportunocalibrarsi dei turni e degli orari degli addetti (Cass., Sez.

L,Ordinanza n. 23370 del 16/08/2025).Ciò vale evidentemente a disattendere anche il terzo motivo,poiché i principi così affermati, nell’attribuire il diritto allafruizione del servizio mensa a prescindere dal momento incui, prima, durante o dopo il turno, esso possa essere fruito,si estendono ai turnisti notturni.Né può essere condivisa l’affermazione per cui l’indennitàspecifica di cui godono i dipendenti in turno notturno siafunzionale a compensare non soltanto la maggiore gravositàdel lavoro in quelle ore, ma anche la «normale assenza, nelperiodo notturno, della disponibilità di servizi ordinariamenteapprestati in ambito diurno, tra i quali quello disomministrazione dei pasti».Di tale finalità ulteriore non vi è traccia nelle disposizioni dellacontrattazione collettiva citate dal ricorrente, le quali silimitano, e non sempre, a far riferimento al disagio derivanteal personale turnista come tale dalla particolare articolazionedi lavoro e a prevedere un’indennità aggiuntiva quando ilturno sia notturno, ma non menzionano l’impossibilità difruire del servizio mensa.Quanto al richiamo all’articolazione dell’orario di lavoro, èevidente che, nel contesto di disposizioni dedicate ai turni eal lavoro notturno e festivo, esso va inteso in termini diversida quello operato nelle disposizioni relative al serviziomensa, dove esso vuole riferirsi semplicemente alla duratadel turno, non inferiore a sei ore continuative, e non alla suadistribuzione nell’arco della giornata o della settimana.Numero registro generale 11150/2025Né l’indirizzo sin qui riassunto si pone in contrasto con altrNi umero sezionale 3204/2026Numero di raccolta generale 24231/2026precedenti di questa Corte, citati dal ricorrente, i qualiData pubblicazione 29/07/2026avevano affermato il diverso principio per cui né la legge néla contrattazione collettiva attribuiscono ai lavoratori undiritto alla istituzione della mensa da parte del datore dilavoro (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 16736 del 02/01/2012,Sentenza n. 25192 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Tali precedenti sono pienamente conciliabili con l’indirizzo quiribadito, il quale presuppone come avvenuta da partedell’azienda la (eventuale e non obbligatoria) istituzione delservizio mensa, con le sue modalità sostitutive.6.

La sentenza impugnata deve dirsi, pertanto, anche sottoquesto profilo, conforme a diritto.7.

Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1n. 3 cpc, la “Violazione ovvero falsa o comunque erroneaapplicazione dell’art. 27, comma 4, del c.c.n.l. 2016-2018 edell’art. 43, comma 4, del c.c.n.l. 2019-2021, applicabiliratione temporis ed incidenti anche sulla interpretazionedelle disposizioni negoziali anteriori, anche considerati inrelazione all’art. 8 del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66”,presupposto della fruizione del servizio di mensa concontributo aziendale lo svolgimento di lavoro giornalierocontinuativo superiore alla sesta ora, aveva accolto ledomande dei lavoratori Majolino e Diamanti con riguardo aturni lavorativi che, secondo le stesse prospettazioni attoree,non eccedevano le sei ore consecutive.8.

Il motivo non è meritevole di accoglimento per plurimi profilidi inammissibilità.In primo luogo, perché non sono specificati e riportati gli attida cui rilevare il non superamento delle sei ore rispetto aiNumero registro generale 11150/2025Numero sezionale 3204/2026turni espletati dai lavoratori Majolino e Diamanti; in sNeucmoerno ddi ora ccolta generale 24231/2026Data pubblicazione 29/07/2026luogo, perché nel caso in cui si lamenti l'omessa pronuncia,da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delledomande o eccezioni proposte, è indispensabile che il motivorechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivantedalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarareinammissibile il gravame allorché sostenga che lamotivazione sia mancante o insufficiente o si limiti adargomentare sulla violazione di legge (Cass. Sez.

Un. n.17931/2013), come nel caso in esame, in cui si è invocatounicamente il vizio di cui all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; in terzoed ultimo luogo, perché le censure contestano accertamentidi fatto, non sindacabili in sede di legittimità, in una ipotesiprocessuale di cd.

“doppia conforme”.9.

Con il quinto motivo, proposto in via subordinata ai primi tre,si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la “Violazioneovvero falsa o comunque erronea applicazione degli art.1223 e 1226 cod. civ., anche in relazione all’art. 29, comma3, del c.c.n.l. del 2001, non modificato successivamente”,il contenuto dell’eventuale spettanza risarcitoria, avrebbedovuto procedere all’elisione della porzione di retribuzionepercepita da ciascuna parte odierna intimata per il periodo diincontroversa fruizione della pausa, di cui si assumeva ladovuta destinazione alla consumazione del pasto in mensa,detta destinazione presupponendo la collocazione fuoridall’orario di lavoro retribuito, sicché la correlataretribuzione, erogata per dato incontroverso e documentato,non sarebbe spettata se detta frazione di orario fosse statadestinata allo spostamento e alla permanenza in mensa.10.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 11150/2025Il diritto all’indennità sostitutiva della mensa spetta, come sNi umero sezionale 3204/2026Numero di raccolta generale 24231/2026è detto, a tutti i lavoratori che svolgano la loro attivitàData pubblicazione 29/07/2026lavorativa per almeno sei ore continuative e che, per taleragione, abbiano diritto a un intervallo non lavorato.La fruizione di tale intervallo – che, come detto, non èretribuito ed è destinato alla consumazione del pastoall’interno o all’esterno dell’azienda, con la possibilità, per ilavoratori turnisti che abbiano una pausa non sufficiente atale scopo, di farlo prima o dopo il turno – non priva illavoratore turnista del diritto a godere delle più brevi pauseretribuite eventualmente previste dalla contrattazionecollettiva e destinate precipuamente al recupero delleenergie lavorative nel contesto del lavoro articolato in turni.Nessuna elisione o compensazione è pertanto ipotizzabile travoci (indennità sostitutiva del servizio mensa e retribuzionedella pausa intralavorativa) che hanno natura e funzionidisomogenee.11.

Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essererigettato.12.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nellamisura indicata in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole ineuro 5.200,00 per compensi professionali ed euro 200,00 peresborsi, oltre al rimborso delle spese generali del 15% e agliaccessori di legge, da distrarre in favore del procuratoredichiaratosi antistatario.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dàversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo aNumero registro generale 11150/2025Numero sezionale 3204/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il Nriucmoerros doi r,a ccolta generale 24231/2026Data pubblicazione 29/07/2026a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],3204 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PACCIANIMATILDE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], STEFANISTEFANIA, [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 1006/2025 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 13/03/2025 R.G.N. 2724/2024;Numero registro generale 11150/2025Numero sezionale 3204/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 24231/2026Data pubblicazione 29/07/202602/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 1006/2025,ha confermato la pronuncia di primo grado che avevadichiarato il diritto degli odierni controricorrenti alriconoscimento del servizio mensa per i turni di lavorocontinuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornalieree, per l’effetto, aveva condannato l’Azienda ComplessoOspedaliero “[OSCURATO:PERSONA]Addolorata” al pagamento dellesomme rispettivamente determinate in favore di ciascunlavoratore.2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che il riconoscimentodel buono pasto presentava funzione assistenziale e nonretributiva, per cui si poneva fuori dell’ambito di applicazionedell’art. 2948 cod. civ. operante per le pretese retributive;inoltre, ai fini del riconoscimento delle pretese dei lavoratori,dipendenti turnisti dell’[OSCURATO:PERSONA] citata e che nonavevano fruito del servizio mensa o sostitutivo a spesedell’azienda nei periodi superiori alle sei ore di lavoro, hannorichiamato la giurisprudenza di legittimità in materia.3. Avverso la sentenza di secondo grado l’Azienda ComplessoOspedaliero “[OSCURATO:PERSONA]Addolorata” ha proposto ricorsoper cassazione affidato a cinque motivi, cui gli intimati hannoresistito con controricorso.4. Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1n. 3 c.p.c., la “Violazione ovvero falsa o comunque erroneaapplicazione dell’art. 2948, n. 4, seconda ipotesi, cod. civ.”,Numero registro generale 11150/2025operante il termine decennale di prescrizione anziché quelloN umero sezionale 3204/2026Numero di raccolta generale 24231/2026quinquennale, sebbene le domande risarcitorie riguardasseroData pubblicazione 29/07/2026l’omessa erogazione di un contributo da pagarsi a giornata,in corrispondenza con l’effettivo svolgimento del servizio, o,al più e secondo l’uso normale, a cadenza mensile incorrispondenza con il pagamento della retribuzione el’emissione della busta-paga.2. Il motivo è infondato.La gravata sentenza è in linea con quanto affermato daquesta Corte (Cass. n. 20250/2024) che, con riferimento altermine prescrizionale applicabile, ha precisato -sullapremessa che il riconoscimento del buono pasto presentafunzione assistenziale e non retributiva (Sez. L - Ordinanzan. 8968 del 31/03/2021; Sez. L - Sentenza n. 5547 del01/03/2021; Sez. L - Sentenza n. 31137 del 28/11/2019),ponendosi quindi al di fuori dell’ambito di applicazionedall'art. 2948 c.c., operante invece per le pretese retributive-che proprio la natura assistenziale del riconoscimento delbuono pasto ed il suo connettersi alla tutela del benesserepsicofisico dei lavoratori e, quindi alla salute dei medesimi,conduce alla logica conseguenza per cui il mancatoriconoscimento del diritto alla pausa per il pasto ed almeccanismo sostitutivo del relativo buono si traduce in unaforma di incidenza sulla salute dei lavoratori, determinandoquindi quella che va qualificata come pretesa risarcitoria perviolazione dell’art. 2087 cod. civ. (Cass. Sez. L - Ordinanzan. 31919 del 28/10/2022 Cass. Sez. L, Sentenza n. 10414del 06/05/2013), con conseguente applicazione del termineprevisto in tema di illecito contrattuale.3. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la “Violazione ovvero falsa o comunque erroneaNumero registro generale 11150/2025Numero sezionale 3204/2026applicazione dell’art. 27, comma 4, del c.c.n.l. 2016-N2um0e1ro8 d i era ccolta generale 24231/2026Data pubblicazione 29/07/2026dell’omologo art. 43, comma 4, del c.c.n.l. 2019-2021,applicabili ratione temporis ed incidenti anche sullainterpretazione delle disposizioni negoziali anteriori, anche inrelazione agli art. 1362 e 1363 cod. civ.”, atteso che la Corteterritoriale, in modo incongruo rispetto al dato letterale e alsistema delineato dalla disciplina negoziale collettiva, avevaerroneamente ignorato che l’articolazione oraria prevista perl’attribuzione del diritto alla fruizione del servizio di mensaera differente da quella allegata dalle parti originariericorrenti, laddove, in particolare, la sovrapposizione tra lapausa lavorativa e l’interruzione dell’orario di lavoro per lospostamento in mensa era negozialmente ed espressamenteprevista per i soli lavoratori non turnisti e, tra questi, per ilavoratori che operavano con orario giornaliero fisso e scissoin due segmenti separati da un intervallo, collocato fuoridall’orario di lavoro, ed era invece incompatibile con losvolgimento del lavoro infermieristico in turno, oltre che nonprevista con riferimento alla prestazione non in turno ma adorario giornaliero fisso e ininterrotto.4. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c., la “Violazione ovvero falsa o comunque erroneaapplicazione dell’art. 27, comma 4, del c.c.n.l. 2016-2018 edell’omologo art. 43, comma 4, del c.c.n.l. 2019-2021,nonché degli art. 106, commi 1 e 3, del c.c.n.l. per il triennio2019-2021, dell’art. 86, comma 12, del c.c.n.l. per il triennio2016-2018 e dell’art. 44, commi 3 e 11, del c.c.n.l. del 1995,tutti anche in relazione agli art. 1218, 1362 e 1363 cod. civ.”,il diritto alla fruizione della mensa anche in riferimento allosvolgimento di turni notturni, in distonia: con l’individuazioneNumero registro generale 11150/2025Numero sezionale 3204/2026negoziale dell’articolazione oraria connotante l’attribNuumzeiroo ndi era ccolta generale 24231/2026Data pubblicazione 29/07/2026del diritto alla fruizione del servizio di mensa a caricoaziendale; con la configurazione dell’istituzione del servizio edei relativi limiti quale oggetto dell’autonomia aziendale, cuiè dunque rimessa la determinazione anche sull’istituzione onon istituzione del servizio di mensa in orario notturno; conla previsione delle indennità contrattuali volte a compensarel’inutilizzabilità in tempo notturno di servizi normalmentedisponibili in orario diurno.5. I suddetti motivi, da trattare congiuntamente per la lorostretta connessione, sono infondati.L’Azienda ricorrente non ha offerto elementi nuovi, idonei aconfutare l’orientamento ormai costante della giurisprudenzadi legittimità, qui richiamato anche ai sensi dell’art. 118 disp.contrattazione collettiva del comparto sanitario in materia didiritto alla fruizione, da parte del lavoratore, del serviziomensa o delle modalità sostitutive eventualmente previste.Tale orientamento ha affermato i seguenti principi.L'attribuzione del buono pasto è un’agevolazione di carattereassistenziale che, nell'ambito dell'organizzazionedell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze delservizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine digarantirne il benessere fisico necessario per proseguirel'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda aquello contrattualmente previsto per la fruizione delbeneficio.Essa è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che,a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che illavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero dialmeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato,Numero registro generale 11150/2025restando irrilevanti la durata di tali intervalli e il fatto cheN umero sezionale 3204/2026Numero di raccolta generale 24231/2026l’orario di lavoro sia articolato in turni (v., a partire da Cass.,Data pubblicazione 29/07/2026Sez. L, Sentenza n. 5547 del 01/03/2021, tra le altre Cass.,Sez. L, Ordinanza n. 32113 del 31/10/2022, Ordinanza n.9206 del 03/04/2023, Ordinanza n. 22478 del 08/08/2024).Si tratta di un indirizzo che ha interpretato l'art. 29 delc.c.n.l. del comparto Sanità del 20 settembre 2001, anchecome modificato dall’art. 4 del c.c.n.l. comparto Sanità del31 luglio 2009 e che deve essere mantenuto fermo anche peri segmenti di attività lavorativa prestata sotto la vigenzadell’art. 27, comma 4, c.c.n.l. comparto Sanità 2016-2018del 21 maggio 2018 e dell’art. 43, comma 4, c.c.n.l. 2019-2021 del 2 novembre 2022.La lettura fornita dalla ricorrente di tali due ultime previsioninon può essere condivisa.È vero che esse hanno escluso il diritto dei lavoratori turnistia fruire di una pausa di trenta minuti, conservando loro ladurata della pausa di soli dieci minuti, ma in tal modo essenon hanno certo inteso escludere per i turnisti il diritto allafruizione del servizio mensa; esso, infatti, matura non infunzione della durata della pausa, ma dell’orario di lavoro,che, ove superi le sei ore continuative ex art. 8 del d.lgs. n.66 del 2003, dà diritto a una pausa e dunque a fruire delservizio mensa, anche eventualmente in una delle modalitàsostitutive stabilite dall’Azienda, prima dell’inizio dell’orario odopo la sua cessazione.Né rileva che i lavoratori siano infermieri turnisti, poichél’esistenza di un obbligo datoriale di assicurare ai lavoratoricerte pause, non significa di certo che ciò renda inevitabileche tutti quei lavoratori abbandonino contestualmente ilservizio, lasciando i malati privi di assistenza; è infattiNumero registro generale 11150/2025evidentemente obbligo dell’ente di gestione di ciascunN umero sezionale 3204/2026Numero di raccolta generale 24231/2026servizio sanitario fare in modo che quelle pause siano goduteData pubblicazione 29/07/2026in modo che ciò non si verifichi, attraverso un opportunocalibrarsi dei turni e degli orari degli addetti (Cass., Sez. L,Ordinanza n. 23370 del 16/08/2025).Ciò vale evidentemente a disattendere anche il terzo motivo,poiché i principi così affermati, nell’attribuire il diritto allafruizione del servizio mensa a prescindere dal momento incui, prima, durante o dopo il turno, esso possa essere fruito,si estendono ai turnisti notturni.Né può essere condivisa l’affermazione per cui l’indennitàspecifica di cui godono i dipendenti in turno notturno siafunzionale a compensare non soltanto la maggiore gravositàdel lavoro in quelle ore, ma anche la «normale assenza, nelperiodo notturno, della disponibilità di servizi ordinariamenteapprestati in ambito diurno, tra i quali quello disomministrazione dei pasti».Di tale finalità ulteriore non vi è traccia nelle disposizioni dellacontrattazione collettiva citate dal ricorrente, le quali silimitano, e non sempre, a far riferimento al disagio derivanteal personale turnista come tale dalla particolare articolazionedi lavoro e a prevedere un’indennità aggiuntiva quando ilturno sia notturno, ma non menzionano l’impossibilità difruire del servizio mensa.Quanto al richiamo all’articolazione dell’orario di lavoro, èevidente che, nel contesto di disposizioni dedicate ai turni eal lavoro notturno e festivo, esso va inteso in termini diversida quello operato nelle disposizioni relative al serviziomensa, dove esso vuole riferirsi semplicemente alla duratadel turno, non inferiore a sei ore continuative, e non alla suadistribuzione nell’arco della giornata o della settimana.Numero registro generale 11150/2025Né l’indirizzo sin qui riassunto si pone in contrasto con altrNi umero sezionale 3204/2026Numero di raccolta generale 24231/2026precedenti di questa Corte, citati dal ricorrente, i qualiData pubblicazione 29/07/2026avevano affermato il diverso principio per cui né la legge néla contrattazione collettiva attribuiscono ai lavoratori undiritto alla istituzione della mensa da parte del datore dilavoro (Cass., Sez. L, Sentenza n. 16736 del 02/01/2012,Sentenza n. 25192 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Tali precedenti sono pienamente conciliabili con l’indirizzo quiribadito, il quale presuppone come avvenuta da partedell’azienda la (eventuale e non obbligatoria) istituzione delservizio mensa, con le sue modalità sostitutive.6. La sentenza impugnata deve dirsi, pertanto, anche sottoquesto profilo, conforme a diritto.7. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1n. 3 cpc, la “Violazione ovvero falsa o comunque erroneaapplicazione dell’art. 27, comma 4, del c.c.n.l. 2016-2018 edell’art. 43, comma 4, del c.c.n.l. 2019-2021, applicabiliratione temporis ed incidenti anche sulla interpretazionedelle disposizioni negoziali anteriori, anche considerati inrelazione all’art. 8 del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66”,presupposto della fruizione del servizio di mensa concontributo aziendale lo svolgimento di lavoro giornalierocontinuativo superiore alla sesta ora, aveva accolto ledomande dei lavoratori Majolino e Diamanti con riguardo aturni lavorativi che, secondo le stesse prospettazioni attoree,non eccedevano le sei ore consecutive.8. Il motivo non è meritevole di accoglimento per plurimi profilidi inammissibilità.In primo luogo, perché non sono specificati e riportati gli attida cui rilevare il non superamento delle sei ore rispetto aiNumero registro generale 11150/2025Numero sezionale 3204/2026turni espletati dai lavoratori Majolino e Diamanti; in sNeucmoerno ddi ora ccolta generale 24231/2026Data pubblicazione 29/07/2026luogo, perché nel caso in cui si lamenti l'omessa pronuncia,da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delledomande o eccezioni proposte, è indispensabile che il motivorechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivantedalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarareinammissibile il gravame allorché sostenga che lamotivazione sia mancante o insufficiente o si limiti adargomentare sulla violazione di legge (Cass. Sez. Un. n.17931/2013), come nel caso in esame, in cui si è invocatounicamente il vizio di cui all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; in terzoed ultimo luogo, perché le censure contestano accertamentidi fatto, non sindacabili in sede di legittimità, in una ipotesiprocessuale di cd. “doppia conforme”.9. Con il quinto motivo, proposto in via subordinata ai primi tre,si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la “Violazioneovvero falsa o comunque erronea applicazione degli art.1223 e 1226 cod. civ., anche in relazione all’art. 29, comma3, del c.c.n.l. del 2001, non modificato successivamente”,il contenuto dell’eventuale spettanza risarcitoria, avrebbedovuto procedere all’elisione della porzione di retribuzionepercepita da ciascuna parte odierna intimata per il periodo diincontroversa fruizione della pausa, di cui si assumeva ladovuta destinazione alla consumazione del pasto in mensa,detta destinazione presupponendo la collocazione fuoridall’orario di lavoro retribuito, sicché la correlataretribuzione, erogata per dato incontroverso e documentato,non sarebbe spettata se detta frazione di orario fosse statadestinata allo spostamento e alla permanenza in mensa.10. Il motivo è infondato.Numero registro generale 11150/2025Il diritto all’indennità sostitutiva della mensa spetta, come sNi umero sezionale 3204/2026Numero di raccolta generale 24231/2026è detto, a tutti i lavoratori che svolgano la loro attivitàData pubblicazione 29/07/2026lavorativa per almeno sei ore continuative e che, per taleragione, abbiano diritto a un intervallo non lavorato.La fruizione di tale intervallo – che, come detto, non èretribuito ed è destinato alla consumazione del pastoall’interno o all’esterno dell’azienda, con la possibilità, per ilavoratori turnisti che abbiano una pausa non sufficiente atale scopo, di farlo prima o dopo il turno – non priva illavoratore turnista del diritto a godere delle più brevi pauseretribuite eventualmente previste dalla contrattazionecollettiva e destinate precipuamente al recupero delleenergie lavorative nel contesto del lavoro articolato in turni.Nessuna elisione o compensazione è pertanto ipotizzabile travoci (indennità sostitutiva del servizio mensa e retribuzionedella pausa intralavorativa) che hanno natura e funzionidisomogenee.11. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essererigettato.12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nellamisura indicata in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole ineuro 5.200,00 per compensi professionali ed euro 200,00 peresborsi, oltre al rimborso delle spese generali del 15% e agliaccessori di legge, da distrarre in favore del procuratoredichiaratosi antistatario.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dàversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo aNumero registro generale 11150/2025Numero sezionale 3204/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il Nriucmoerros doi r,a ccolta generale 24231/2026Data pubblicazione 29/07/2026a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
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