CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31820/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Trieste il 12 luglio 2021 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con cui il Tribunale di Udine il 12 ottobre 2020 lo ha riconosciuto respcnsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge in ragione della inutilizzabilità del verbale di accertamento e conseguente nullità del prelievo ematico, in quanto non eseguito su richiesta dell'Autorità. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché articolato su doglianze non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (ultima pagina), sufficiente e congrua nella parte in cui evidenzia che, come emerge dal referto e dalla missiva indirizzata ai carabinieri dalla compagnia di Udine, l'esame alcolemico è stato eseguito su richiesta della forza pubblica. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il