Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16499/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

RETO sul ricorso iscritto al n. 4992/2018 R.G. proposto dalla Nethun s S.r.l., rappresentata e .difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, 'presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2955/19/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.

T9D032B03137/2014, T9D032B03143/2014. vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositata dall'Agenzia delle Entrate il 17/10/2018 ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto;; rilevato, altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato Che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l'art. 391 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] Roma /4/3-- 2i22 [OSCURATO:PERSONA] csc4.EWA Il Presidente .oggi 3, 6 lin2 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RETO sul ricorso iscritto al n. 4992/2018 R.G. proposto dalla Nethun s S.r.l., rappresentata e .difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, 'presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2955/19/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn. T9D032B03137/2014, T9D032B03143/2014. vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositata dall'Agenzia delle Entrate il 17/10/2018 ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto;; rilevato, altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato Che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l'art. 391 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] Roma /4/3-- 2i22 [OSCURATO:PERSONA] csc4.EWA Il Presidente .oggi 3, 6 lin2 I
Sentenza Cassazione n. 16499/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris