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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26184/2022

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osti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 27 marzo 1953; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 18 aprile 1981; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 novembre 1985; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 novembre 1956; D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 26 giugno 1976; [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acicastello 1'11 aprile 1953; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 13 aprile 1952; avverso la sentenza del 7 gennaio 2019, emessa dalla Corte d'appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori degli imputati, avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che insistono per l'accoglimento dei ricorsiRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Agli odierni ricorrenti, con due diversi decreti (uno del 2012 ed un altro del 2014), sono stati contestati, in origine, una pluralità di reati fiscali (qualificati ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 3 e 10 d.lgs 74 del 2000) e quattro parallele imputazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

Nel corso dell'iter processuale, tutti i reati tributari sono stati tutti dichiarati prescritti.

Residuano, quindi, le sole imputazioni fallimentari, in relazione alle quali, la Corte d'appello di Messina, confermando la decisione resa in primo grado, ha ritenuto la responsabilità degli imputati secondo le rispettive contestazioni.

In particolare, al capo a) del secondo decreto, è stato contestato il reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica, di cui agli artt. 223, 216, comma 1 n. 2,

I. fall., perché gli imputati ([OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di direttore generale, [OSCURATO:PERSONA], presidente del consiglio di amministrazione, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consiglieri del consiglio di amministrazione, e [OSCURATO:PERSONA], autista, ma già presidente del consiglio di amministrazione), in concorso tra loro, avrebbero distrutto o, comunque, sottratto, con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e cagionare un parallelo pregiudizio per i creditori, i libri e le altre scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., successivamente dichiarata fallita, simulando il furto di un furgone, asseritamente contenente la predetta documentazione.

Nei residui capi d'imputazione, invece, sono contestati tre diversi fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale; al capo b) e al capo d) mediante esposizione di passività inesistenti, al capo c) mediante dissimulazione di attivo.

In particolare, al capo b) della rubrica, è contestato, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nelle loro predette qualità, [OSCURATO:PERSONA], oggi non ricorrente, e [OSCURATO:PERSONA], quali consiglieri di amministrazione, e [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], di aver esposto passività inesistenti, consistite nella formalizzazione dell'acquisto di un fabbricato (peraltro già gravato di formalità pregiudizievoli e sottoposto a procedura esecutiva) che, invece, rimaneva nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA].

Al capo c), è contestato, a [OSCURATO:PERSONA] (quale amministratore di fatto), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive predette qualità, di aver dissimulato due beni immobili appartenenti alla società, formalizzando, con atto del 15 novembre 2006, la vendita di due villette, a beneficio di [OSCURATO:PERSONA], in realtà, in ipotesi d'accusa, rimaste entrambe nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quanto meno fino all'il novembre 2011.

In ultimo, al capo d), è contestato (a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sempre nelle rispettive qualità) di aver esposto, allo 2scopo di recare pregiudizio ai creditori, passività inesistenti, contabilizzando autonomamente fatture d'acquisto, intestate a terzi, ma relative ad operazioni inesistenti per importi di C 1.149.319 nel 2004 ed C 6.579.570 nel 2005.

2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso, in primo luogo, [OSCURATO:PERSONA], articolando undici motivi di ricorso, tutti formulati sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, e, il secondo ed il settimo, anche sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale.

2.1. Con il primo, relativo al capo a) della rubrica, si deduce l'assoluta carenza della motivazione offerta dai giudici di merito in ordine alla ritenuta configurabilità del reato, sia con riferimento al profilo oggettivo, che alla parallela sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.

Secondo la corte territoriale, gli imputati, ciascuno nella loro rispettiva qualità, avrebbero simulato il furto della documentazione al fine di occultare la consumazione dei reati fiscali commessi in quel periodo (contestati negli altri capi d'imputazione e successivamente dichiarati prescritti).

Tale assunto, tuttavia, sarebbe del tutto apodittico, atteso, da un canto, che proprio dalla denuncia di furto, secondo una massima d'esperienza consolidata, nascerebbero gli accertamenti fiscali; dall'altro, che la ricostruzione offerta postulerebbe che, in quel periodo, la società fosse stata in crisi e che gli imputati avessero avuto la consapevolezza di ciò (per come ritenuto dalla corte territoriale).

Circostanza priva di alcun riscontro, perché, in quegli anni, la società versava in un periodo di prosperità economica, protratta, sostanzialmente, fino al 2011, quando, con il cambio di gestione, sarebbe sopravvenuto il fallimento.

Peraltro, la documentazione sarebbe stata comunque verificata, con esito positivo, dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate; sia quella afferente al 2004 (verificata e giudicata regolare nel 2005 dalla Guardia di Finanza di Taormina), sia quella successiva al 2006 (verificata, sempre con esito positivo, nel corso di un accertamento tributario).

Quanto al profilo soggettivo, il ricorrente censura in primo luogo il criterio logico con il quale la corte territoriale avrebbe ritenuto la sussistenza di un intento fraudolento in capo all'imputato solo perché "verosimile" che già nel 2006 vi fossero state le condizioni che poi avrebbero portato allo stato di insolvenza.

Ebbene, a prescindere dalla considerazione per cui l'affermazione della penale responsabilità non potrebbe discendere da un giudizio di verosimiglianza, nel merito, neanche il pubblico ministero avrebbe mai ipotizzato che nel 2006 vi fossero state anche delle semplici avvisaglie del successivo stato di crisi, sopraggiunto solo nel 2011, con il successivo fallimento.

32.2. Con il secondo motivo, sempre relativo al capo a), si deduce il difetto di correlazione tra l'accusa, cristallizzata nel capo d'imputazione (dove la condotta è contestata al ricorrente in quanto commessa nella sua ipotizzata qualità di direttore generale), e la successiva sentenza (dove, invece, la condotta sarebbe stata ritenuta commessa quale amministratore di fatto della società).

Tale assunto, tuttavia, oltre ad essere privo di oggettivi riscontri, neanche allegati dalla corte territoriale, sarebbe comunque un'inammissibile modifica della contestazione, incidente sulla validità della decisione.

2.3. Il terzo motivo afferisce, invece, al capo b) della rubrica.

Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata avrebbe travisato le risultanze dibattimentali, in quanto l'affermazione per cui il prezzo non sarebbe mai stato pagato sarebbe in aperta contraddizione con quanto attestato nell'atto di compravendita e con le conseguenti appostazioni contabili, dove l'immobile e i relativi frutti sono stati regolarmente indicati nell'attivo dello stato patrimoniale.

Non potrebbe ritenersi significativa neanche la circostanza, evidenziata dalla corte territoriale, per cui tale immobile, soggetto a procedura esecutiva, non sarebbe neanche stato appreso alla massa fallimentare.

L'omessa apprensione sarebbe frutto di una libera scelta, gravemente negligente, del curatore; imputabile, quindi, non certo al ricorrente, ma alla sola inerzia dell'ufficio fallimentare.

L'operazione sarebbe stata, invece, particolarmente vantaggiosa per la società perché avrebbe permesso l'acquisto di un bene immobile, fruttifero, ad un prezzo risultato essere più basso dell'effettivo valore di mercato (determinato proprio nella procedura esecutiva alla quale il bene è stato poi sottoposto).

Un vantaggio non pregiudicato, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, dalle formalità delle quali era pur gravato l'immobile, in quanto iscritte per importi del tutto irrilevanti rispetto all'effettivo valore del bene.

Sotto il profilo soggettivo, in ultimo, la motivazione fornita dalla corte territoriale (e riferita alla ipotizzata consapevolezza di un concreto stato di crisi già in quel momento) sarebbe stata del tutto illogica e priva di basi fattuali, in ragione della oggettiva floridità economica in cui versava la società negli anni in contestazione.

2.4. Il quarto ed il quinto motivo attengono al capo c) della rubrica.

Il ricorrente deduce, preliminarmente, che la corte territoriale, pur a fronte di un'imputazione per dissimulazione, avrebbe ritenuto, espressamente, con conseguente inevitabile pregiudizio per le ragioni della difesa, l'esistenza di un fatto diverso, rappresentato dalla distrazione del prezzo di acquisto, che, come accertato dalla corte, risultava effettivamente pagato.

Nel merito, proprio in ragione dell'accertato pagamento del prezzo, il reato contestato non sarebbe configurabile.

La corte territoriale, preso atto 4dell'intervenuto pagamento, avrebbe ritenuto la sussistenza della condotta dissimulatoria perché la compravendita sarebbe stata diretta a sostituire la ricchezza durevole e tangibile della proprietà immobiliare, concreta garanzia per i creditori, con quella evanescente del denaro, facilmente occultabile.

Ma tale assunto, secondo la difesa, sarebbe illogico e contraddittorio rispetto alle emergenze processuali, in quanto presupporrebbe una successiva distrazione del denaro, condotta, invece, estranea al capo d'imputazione Né, in ultimo, potrebbe dedursi la natura simulata dalla permanenza, all'interno delle due villette, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sì amministratori della società, ma anche figli dell'acquirente e, pertanto, legittimati in quanto tali (e non come amministratori) a permanere nell'abitazione della madre.

In ogni caso, il reato sarebbe stato contestato al ricorrente nella sua asserita qualità di amministratore di fatto, circostanza ritenuta dai giudici di merito, ma priva di alcun supporto fattuale, neanche semplicemente allegato.

2.5. Il sesto motivo attiene al capo d) della rubrica.

Secondo la difesa, pur volendo ritenere che fossero stati dedotti, nella dichiarazione fiscale, costi indeducibili in quanto riferiti ad operazioni inesistenti, al fine di ritenere sussistente il reato fallimentare, occorrerebbe provare che alla dichiarazione fiscale fosse seguita una conseguente annotazione contabile.

Ma, in assenza della documentazione, tale dato non potrebbe mai essere provato.

In ogni caso, la ritenuta inesistenza delle operazioni (e la conseguente falsità della relativa annotazione contabile) si fonderebbe esclusivamente sugli esiti degli accertamenti della guardia di finanza, in sé inidonei a fondare un giudizio di responsabilità, in quanto viziati da vistosi errori logici e di calcolo.

Mancherebbe, in ultimo, la prova del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, che la corte territoriale avrebbe dedotto dalla sola sussistenza del reato tributario, nonostante l'intrinseca diversità tra le due fattispecie.

2.6. Il settimo motivo, anche questo riferito al capo d), ripropone le medesime censure sollevate, con il secondo motivo, in relazione al capo a) della rubrica: sia con riferimento al profilo processuale del difetto di correlazione tra la contestazione e la sentenza, sia sotto il profilo sostanziale dell'assenza di elementi sintomatici dai quali dedurre lo svolgimento, in fatto, delle funzioni gestorie.

2.7. Gli ultimi quattro motivi attengono, invece, al trattamento sanzionatorio.

Si deduce: - l'erronea applicazione della disciplina della continuazione tra le diverse fattispecie di bancarotta, il cui concorso sarebbe regolato, sotto il profilo sanzionatorio, dall'art. 219

I. fall., aggravante, tuttavia, non contestata; - l'illegittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche, escluse senza considerare quanto dedotto dalla difesa; 5- l'illegittima applicazione dell'aumento per la recidiva, ritenuta sul semplice ed apodittico assunto della maggiore pericolosità, desunta solo dai precedenti specifici; - l'omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

3. Tutti gli altri imputati propongono un solo, autonomo, ricorso, articolato su otto motivi, formulati tutti sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione.

3.1. Il primo motivo, afferente al capo a) della rubrica, è sostanzialmente sovrapponibile al corrispondente motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Anche questo censura la ritenuta sussistenza del reato, sia sotto il profilo oggettivo, che in relazione al ritenuto dolo specifico.

Si deduce che: la documentazione oggetto della contestazione (antecedente al furto) sarebbe stata comunque ricostruita dalla Guardia di Finanza nel processo verbale di constatazione conclusivo della verifica del 2006; tale documentazione, comunque, negli anni antecedenti al furto, sarebbe stata oggetto di plurime verifiche da parte della guardia di finanza e dell'agenzia delle entrate, terminate con esito positivo; in quegli anni la società stava attraversando un periodo di prosperità economica; sotto il profilo soggettivo, l'automatica deduzione del dolo di bancarotta dalla sussistenza del delitto tributario, sarebbe illogica in quanto non terrebbe conto dell'oggettiva differenza tra le fattispecie; con riferimento alla posizione di ciascuno dei concorrenti, la corte territoriale si sarebbe limitata ad enunciare il ruolo rivestito da ciascuno.

3.2. Il secondo motivo, invece, afferisce al capo b) ed è sovrapponibile al terzo motivo formulato da [OSCURATO:PERSONA].

Si deduce, in estrema sintesi, che: l'immobile oggetto della contestazione era nella piena ed assoluta disponibilità della società, per cui nessuna fittizia passività sarebbe mai stata rappresentata; inspiegabilmente il curatore non lo avrebbe appreso alla massa fallimentare; l'operazione economica sarebbe stata vantaggiosa per gli interessi sociali; nessun reale pregiudizio sarebbe derivato dalle limitate iscrizioni pregiudizievoli esistenti al momento dell'acquisto; non sarebbero emersi elementi specifici idonei a fondare il ritenuto dolo specifico, desunto dalla corte dall'asserita consapevolezza, in capo agli imputati, di un'ipotetica (ed indimostrata) situazione di crisi in cui la corte ha ritenuto che versasse la società, cosicché, in ipotesi, la fattispecie dovrebbe qualificarsi al massimo come bancarotta semplice (per aver posto in essere un'operazione di "pura sorte").

Anche in questo caso, peraltro, nulla sarebbe stato argomentato in ordine alle individuali responsabilità ed al ruolo assunto da ciascuno all'interno dell'operazione economica.

63.3. Il terzo motivo attiene al capo c) ed è sostanzialmente sovrapponibile al quarto ed al quinto motivo formulati con il primo ricorso.

Si deduce: che il prezzo della compravendita sarebbe stato integralmente pagato (circostanza riconosciuta dalla stessa corte); che, quindi, l'operazione non potrebbe ritenersi simulata; che la dissimulazione non potrebbe desumersi, come ritenuto dalla corte territoriale, dalla mera liquidazione di un bene immobile, legittima scelta imprenditoriale.

3.4. Il quarto motivo attiene al capo d) ed è sovrapponibile al sesto motivo formulato nel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Si deduce: l'inesistenza delle scrittura contabili e, con essa, l'impossibilità di verificare che le passività oggetto della contestazione (desunte da scritture extra contabili) siano state effettivamente trasfuse nelle relative scritture contabili; l'impossibilità di far trasmigrare la prova della bancarotta dal relativo reato tributario; l'insussistenza di elementi specifici idonei a fondare il ritenuto dolo specifico, desunto dalla corte dall'asserita consapevolezza, in capo agli imputati, di un'ipotetica (ed indimostrata) situazione di crisi in cui la corte ha ritenuto che versasse la società.

3.5. Gli ultimi quattro motivi attengono al trattamento sanzionatorio e sono sovrapponibili agli ultimi quattro motivi del primo ricorso.

4. Con memoria del 27 maggio, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso.

5. Con memoria del 27 maggio 2022, vengono, poi, proposti cinque nuovi motivi di ricorso, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]:

4.1. Con il primo motivo, formulato sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, si ribadiscono le argomentazioni già evidenziate con i motivi principale, deducendo che: - la sentenza impugnata, trattando del capo "A" di imputazione, vorrebbe radicare già nell'anno 2006 la sussistenza delle condizioni della futura insolvenza della società, in ragione della loro supposta (ma mai provata) "verosimiglianza".

Mera presunzione sfornita di qualsiasi supporto probatorio, dalla quale, peraltro, attraverso un'ulteriore presunzione, si giungerebbe alla prova del dolo specifico ritenuto in capo agli imputati.

E ciò varrebbe in particolare per il D'[OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile in ragione di un «lapalissiano il mandato dei responsabili della società», congettura anche questa priva di qualsiasi riscontro probatorio; - sempre con riferimento al capo A), la deduzione operata dalla corte territoriale quanto al furto (secondo cui «il furgone era, poi, rinvenuto e restituito dai Carabinieri all'avente diritto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma della documentazione 7asseritamente in esso contenuta non si rilevava traccia, ancorché del tutto priva di valore per i terzi [...]») apparirebbe manifestamente illogica, perché contraria a plurime massime di esperienza e al comune buon senso.

Nulla, infatti, vieterebbe di ritenere (e, anzi, sarebbe ragionevole supporre) che i terzi responsabili del furto del veicolo si siano disfatti della documentazione proprio perché, per essi, priva di significato e perciò di inutile intralcio.

Sembrerebbe, anzi, difficile ipotizzare il contrario: ossia che gli autori del furto, evidentemente intenzionati a fare uso del furgone per finalità proprie, potessero lasciare il veicolo ingombro della copiosa documentazione ovvero persino premurarsi di risistemarla in vista della successiva 'restituzione' del mezzo.

Né potrebbe escludersi che la dispersione dell'anzidetta documentazione sia stata motivata dall'idea che essa potesse rivelarsi, oltre che inutile, anche dannosa per gli autori del furto, costituendo possibile elemento di identificazione del reale proprietario del veicolo.

In ultimo, sempre sotto tale profilo, la circostanza che dalla denuncia di furto non si sia poi giunti ad un accertamento di responsabilità per simulazione di reato, è elemento che suffragherebbe senz'altro la veridicità delle affermazioni contenute nella denuncia medesima.

4.2. Con il secondo motivo aggiunto, anche questo formulato sotto il profilo della violazione di legge, si lamenta nuovamente l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] della qualifica di "amministratore di fatto", senza alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti.

4.3. Il terzo motivo è formulato sotto il profilo della violazione degli artt. 110 e 117 cod. pen., in relazione all'ipotizzato contributo concorsuale attribuito a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].

Per tutti, si sostiene, mancherebbe la qualifica soggettiva considerata dall'art. 223 della legge fallimentare.

Per cui, rispetto a tali posizioni - si sostiene - si potrebbe al massimo ipotizzare un concorso "esterno" nel reato "proprio" degli amministratori.

Con tutte le conseguenze derivanti da tale diversa prospettiva, soprattutto con riferimento al profilo della partecipazione soggettiva del concorrente estraneo e con particolare riferimento, poi, alla ritenuta convinzione che gli imputati fossero consapevoli della futura insolvenza della società.

Sotto questo profilo, sarebbe illogico affermare l'irrilevanza della corretta tenuta della contabilità per il periodo successivo al 25 maggio 2006, in quanto la valutazione della condotta dovrebbe essere proiettata nella più ampia prospettiva che poi conduce al dissesto con conseguente dichiarazione di fallimento e non limitata al tempo della sua tenuta.

Le medesime considerazioni varrebbero anche per il capo B) della rubrica, quantomeno riguardo alle posizioni del Sig.

D'[OSCURATO:PERSONA] e della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] che non rivestivano, al tempo della ipotizzata commissione del delitto, alcuna qualifica rilevante.

Nulla si dice, quindi, in merito al contributo offerto dagli 8imputati ed in particolare dal D'[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]; così come nulla si dice in ordine al relativo profilo soggettivo.

Ed analoghe considerazioni vengono mosse anche con riferimento al capo C) ed al capo D), riproducendo, sostanzialmente, le medesime censure già sollevate con i motivi principali.

4.4. Il quarto motivo è formulato con riferimento all'asserita violazione del secondo comma dell'art. 40 cod. pen., nella parte in cui difetterebbe ogni motivazione in ordine al collegamento causale tra le condotte contestate ed il successivo dissesto.

Secondo la difesa, l'esigenza del collegamento causale tra condotta e l'evento (il successivo fallimento) sarebbe inequivocabilmente espressa nella lettera dell'articolo 223, comma 2, della legge fallimentare ed imposte dal principio di offensività, in quanto, in assenza di tale nesso le condotte contestate sarebbero irrilevanti, in quanto non idonee a mettere concretamente in pericolo le ragioni creditorie.

E tanto sarebbe lesivo del principio di personalità della responsabilità penale, così come sancito testualmente dall'art. 27 Cost. e, prima ancora, dall'art. 25.

Né varrebbe a spostare i termini del problema, si continua, la considerazione per cui i reati fallimentari sarebbero meri reati di pericolo e la sentenza di fallimento mera condizione obiettiva di punibilità.

Anche in questa prospettiva, infatti, resta ferma l'esigenza di verificare che l'evento di pericolo sia riconducibile alla condotta del reo e che il pericolo riferito all'evento e non alla mera condotta.

In caso contrario, emergerebbe l'evidente sproporzione della pena comminata dal primo comma dell'art. 223

I. fall., rispetto a quella stabilita dal secondo comma dello stesso articolo: stessa punizione per fatti non parificabili in termini di gravità, in quanto la condotta (di danno) contestata nel secondo apparirebbe senz'altro più grave di quella prevista dal primo comma, invece espressiva di un mero pericolo.

4.5. Il quinto motivo, in ultimo, è formulato sotto il profilo della violazione di legge e della manifesta illogicità della motivazione e ripropone, sotto diverso profilo, le censure già mosse in ordine alla concreta offensività della condotta.

Si richiama, a tal fine, la giurisprudenza di questa Corte in relazione alla necessario apprezzamento di uno stato di crisi che deve accertarsi in capo all'agente; elemento necessario per «orientare la "lettura" di ogni sua iniziativa di distacco dei beni [...] nel senso della idoneità a creare un pericolo per l'interesse dei creditori sociali».

Un principio, dettato in tema di bancarotta patrimoniale per distrazione, che, tuttavia, esigerebbe un'ancóra più stringente osservanza a fronte di fatti che, a differenza della distrazione, distruzione o dissipazione di beni, non attingono la reale consistenza del patrimonio, limitandosi a veicolarne una inesatta rappresentazione.

Una ricostruzione 9diversa, si sostiene, si porrebbe in un insanabile contrasto con il principio di necessaria offensività o, in subordine, con la proporzionalità del trattamento sanzionatorio riservato alle ipotesi ipoteticamente punibili anche in assenza di verifica della loro concreta idoneità offensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo ed il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse degli altri ricorrenti afferiscono al capo a) della rubrica e, in quanto intimamente connessi tra loro, devono essere esaminati congiuntamente.

Preliminarmente, sotto il profilo processuale, quanto alla ritenuta incongruità tra il fatto contestato e quello ritenuto da giudici (dedotta con il secondo motivo di ricorso), è sufficiente rilevare come la corte territoriale non ha ritenuto che il ricorrente abbia commesso il fatto nella qualità di amministratore di fatto (peraltro contestata al capo c), ma solo che l'effettiva esistenza di una carica formale fosse, in sé, un dato irrilevante, attesa, comunque, la sua posizione preminente all'interno della società, coerente, quindi, con l'esercizio in fatto delle contestate funzioni di direttore generale.

Posizione ampiamente desumibile non solo dai rapporti che il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) aveva con i clienti (pur riconosciuti dal ricorrente), ma anche dai rapporti intrattenuti con il curatore, dalle originarie cariche sociali assunte, dagli stretti rapporti familiari con i successivi amministratori, dal diretto o indiretto coinvolgimento nelle plurime operazioni di emissione assegni.

Elementi tutti evidenziati dai giudici di merito nel corpo delle rispettive sentenze e con le quali il ricorrente non si è confrontato.

D'altronde, sotto un profilo generale, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).

Cosicché, non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e quanto ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), non solo la decisione con la quale, rimasta immutata l'azione distrattiva ascritta, sia stato condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, anziché quale amministratore di fatto (Sez. 5, n. 18770 di 22/12/2014, dep. 2015, Runca, Rv. 264073; Sez. 5, n. 4117 del 9/12/2009, dep. 2010, Prosperi, Rv. 246100; nello stesso senso, v. già Sez. 5, n. 13595 del 19/02/2003, Leoni, Rv. 224842), ma anche, come nel caso in esame, quando il fatto sia stato effettivamente addebitato all'imputato non quale formale 10titolare di una delle cariche indicata nell'art. 223,

I. fall., come contestato nell'imputazione, ma in ragione dell'esercizio sostanziale, in fatto, delle funzioni connesse alla qualifica formale ritenuta nel capo d'imputazione.

Perché anche in questo caso la condotta ascritta non muta ed il nucleo fattuale rimane identico.

Ciò considerato, appare opportuno premettere che il reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica contestato al capo a) della rubrica, come sottolineato dagli stessi ricorrenti, deve intendersi riferito alle sole scritture contabili antecedenti il 25 maggio 2006 (data in cui è stata presentata la denuncia di furto).

Non consegnate in quanto, appunto, asseritamente rubate, unitamente al furgone che le conteneva.

In ipotesi di accusa, il furto rappresenterebbe un mero espediente volto a giustificare l'omessa ostensione della documentazione relativa agli anni immediatamente precedenti, al fine impedire, o comunque per rendere più difficoltoso, l'accertamento dei reati fiscali commessi in quel periodo (contestati nei capi d'imputazione e poi dichiarati prescritti) e, con essi, dell'indebita percezione di rimborsi e detrazioni IVA delle quali la società ha beneficiato.

I fatti sono stati dettagliatamente ricostruiti nella sentenza di primo grado, alla luce della relazione del curatore fallimentare e dell'attività investigativa compiuta, dei verbali di constatazione e dalla complessiva ampia documentazione acquisita agli atti.

In occasione di una verifica fiscale intrapresa nel 2006 a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., emergeva, tra l'altro, l'assenza di tutta la documentazione contabile della predetta società fino al 25 maggio 2006, che la società assumeva essere stata oggetto di furto in detta data.

La singolarità della vicenda si manifestava immediatamente per la particolarità della denuncia di furto, sporta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], conducente del furgone (ma in realtà già presidente del consiglio di amministrazione), inizialmente riferita al solo automezzo (rinvenuto vuoto pochi giorni dopo) e solo successivamente integrata con riferimento al contenuto dello stesso.

La società giustificava la presenza della documentazione riferendo di un trasloco in atto nella nuova sede sociale.

Tale giustificazione, tuttavia, non trovava riscontro ed anzi era logicamente incompatibile con le successive emergenze istruttorie, atteso che i nuovi locali ove, secondo le indicazioni fornite dalla società, dovevano essere trasferiti gli uffici, risultavano essere situati all'interno di un'area sottoposta a sequestro dal corpo forestale, ancora privi di allacci per le forniture ed inidonei (in quanto senza porte, infissi e pavimenti) ad ospitare la sede di una società, in quel momento, operativa.

Parallelamente, dagli esiti delle attività ispettive, risultava come la [OSCURATO:PERSONA] avesse contabilizzato, negli anni 2004 e 2005, cospicui elementi fittizi (rilevati 11attraverso riscontri obiettivi e non in via presuntiva), utilizzati dalla società per gonfiare le passività annuali e ridimensionare i profitti della società, tanto da giungere, per gli anni 2004 e 2005, ad un significativo rimborso IVA, rispettivamente, di 350.000 e 400.000 euro.

Ed analogamente per il 2006, anno in cui, pur a fronte di fatture documentate per soli 64.502 euro, venivano dichiarati imponibili per quasi quattro milioni di euro, cui corrispondeva una (indebita) detrazione IVA per quasi un milione di euro.

Emergeva anche l'emissione di una pluralità di assegni, apparentemente emessi in favore di ditte fornitrici, ma, in realtà, consegnati e incassati da terzi e poi ritrasferiti al [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]).

Ricostruiti in questi termini i fatti, i giudici di merito hanno evidenziato: 1) la singolarità della denuncia, inizialmente riferita al solo furgone e successivamente integrata con riferimento al contenuto dello stesso; 2) l'equivocità delle modalità del furto: il conducente del furgone era [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in realtà già presidente del consiglio di amministrazione, ed il furgone stesso era stato rinvenuto dai carabinieri pochi giorni dopo, ma senza il suo asserito contenuto, in sé privo di valore per qualsiasi altra persona; 3) la conseguente assoluta inattendibilità delle giustificazioni fornite dalla società; 4) gli esiti delle attività ispettive dell'Agenzia delle Entrate, dalle quali emergeva l'interesse degli imputati all'occultamento.

E, alla luce di tali evidenze logiche, hanno dedotto che proprio la denuncia di furto dovesse ritenersi, in realtà, un artifizio necessario per impedire o rendere particolarmente difficoltosa la ricostruzione delle operazioni economiche compiute.

A fronte di ciò i ricorrenti hanno dedotto in primo luogo che la deduzione sarebbe illogica, in quanto contraria a comuni massime di esperienza e comunque incoerente rispetto ad altre possibili ricostruzioni.

La censura è inammissibile.

Innanzi tutto, è necessario precisare, con riferimento alla specifica deduzione prospettata nei motivi nuovi, che l'assunto non è frutto di una duplice presunzione.

Il dato oggettivo è che la documentazione antecedente al 25 maggio 2006 non è stata né rinvenuta, né consegnata.

I giudici di merito hanno solo ritenuto inattendibile la giustificazione offerta dalla società, deducendo, attraverso plurimi argomenti logici, dalle particolari modalità del fatto, la natura simulata del furto.

A fronte di ciò, la difesa si limita a riproporre la medesima precedente giustificazione, evidenziando possibili diverse alternative logiche.

Ma, come già ritenuto da questa Corte (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Rv. 278237), perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere 12l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentati soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi (oggettivo e soggettivo) fare riferimento a circostanze sostenibili, cioè desunte dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali, seppure plausibili.

Sotto tale profilo, la difesa deduce che tale documentazione, negli anni antecedenti al furto, sarebbe stata oggetto di plurime verifiche da parte della guardia di finanza e dell'agenzia delle entrate, terminate con esito positivo, per cui non vi sarebbe stato alcun interesse ad occultare o sottrarre la contabilità.

Anche tale deduzione è infondata.

Non solo perché le irregolarità sono emerse solo all'esito della successiva verifica, conclusasi nel 2009 (e, rispetto ad esse, i ricorrenti nulla deducono nel merito se non, genericamente, un'asserita erroneità dei calcoli effettuati), ma anche perché gli accertamenti del 2005, della Guardia di Finanza di Taormina, sono stati diretti (per come richiamato dalla stessa difesa) solo a verificare la corrispondenza delle fatture emesse con le annotazioni nel registro IVA, circostanza del tutto neutra (e quindi irrilevante) rispetto alla contestata fittizietà di tali operazioni.

Quanto, poi, all'asserita regolarità della documentazione successiva al 25 maggio 2006, la deduzione è eccentrica rispetto alle contestazioni, perché queste sono riferite solo alla documentazione antecedente alla data del furto.

Così come eccentriche sono le deduzioni relative alla successiva avvenuta ricostruzione della contabilità.

La bancarotta fraudolenta documentale specifica (contestata agli imputati) è un reato di mera condotta, che si perfeziona, sotto il profilo oggettivo, con la sola distruzione, sottrazione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili; condotte che sono sanzionate in quanto tali, per il solo fatto di essere ritenute idonee a creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dall'essersi verificato o meno l'evento della concreta impossibilità di ricostruire la consistenza patrimoniale o il movimento degli affari (Sez. 5, n. 2493 del 17/12/1982, dep. 1983, Rv. 158016) o dalla ricostruzione "aliunde" della documentazione stessa (Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, Rv. 262588).

Ugualmente irrilevante è, poi, l'eventuale prosperità economica della società o, parallelamente, l'esistenza o meno di uno stato di crisi o la prevedibilità di una successiva insolvenza.

Il rapporto tra la condotta in ipotesi posta in essere dagli imputati e il successivo fallimento, quanto meno di oggettiva insolvenza, è questione ripresa anche nei motivi nuovi, in termini di ritenuta offensività della condotta NUU 13contestata, che, secondo la difesa, se sganciata dal successivo fallimento, non sarebbe idonea a mettere concretamente in pericolo le ragioni creditorie.

Le deduzioni non sono condivisibili, perché il fallimento è evento estraneo all'offesa tipica e, quindi alla volizione dell'agente: è solo una condizione estrinseca di punibilità diretta a restringere l'area del penalmente illecito alle sole condotte, di per sé lesive dell'interesse creditorio (Sez. 5, n. 2899 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274610).

Principio, per quanto dettato in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, applicabile a tutte le ipotesi di bancarotta fraudolenta prefallimentare.

D'altronde, la prospettiva attraverso la quale deve essere valutata la pericolosità della condotta è diversa ed estranea rispetto ad un'eventuale insolvenza della società.

Il reato contestato è, per come si è detto, un reato di pericolo (Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, dep. 2017, Rv. 269019), ma la pericolosità della condotta deve essere valutata in relazione allo specifico interesse protetto dalla norma, che non è quello di evitare il fallimento, ma la necessaria informazione, completa ed attendibile, che l'imprenditore deve offrire ai creditori, per permettere la successiva valutazione, a loro riservata, della consistenza patrimoniale destinata a garanzia dei loro crediti (Sez. 5, n. 1925 de I 26/09/2018, dep. 2019).

Interesse leso dalla semplice commissione di una delle condotte indicate nell'art. 216, comma 1, n. 2

I. fall. (che, in sé, preclude la possibilità di offrire ai creditori un'informazione completa ed attendibile), a prescindere dal successivo fallimento, che, all'interno della fattispecie normativa, per come si è detto, rappresenta solo una successiva ed eventuale condizione di punibilità di condotte, però, in sé già lesive dell'interesse protetto.

Né, in ultimo, appaiono rilevanti le considerazioni relative alla necessaria concretezza del pericolo generato dalla condotta e, sotto tale profilo, non appare pertinente neanche il richiamo ai singoli procedenti di questa Corte.

Questa Corte, infatti, nella richiamata sentenza del 24 marzo 2017, n. 17819, Palitta, Rv. 269562, ha effettivamente ritenuto che il pericolo previsto dalla bancarotta pre-fallimentare (patrimoniale) non può che essere correlato alla idoneità dell'atto di depauperamento a creare un vulnus all'integrità della garanzia dei creditori in caso di apertura di procedura concorsuale; cosicché, in altre occasioni (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Rv. 261446), si è esclusa la sussistenza del reato in tutte le ipotesi in cui, per la minima entità delle operazioni, realizzate quando la società era in bonis, non fosse stato concretamente compromesso l'interesse creditorio alla conservazione della consistenza patrimoniale della società.

E tanto, in astratto, è ben ipotizzabile anche per la bancarotta documentale, ma solo per le ipotesi in cui, appunto, la condotta non abbia compromesso concretamente l'interesse (dei creditori e, in genere, dei terzi) ad una attendibile ed completa rappresentazione economica, 14patrimoniale e finanziaria della società.

Ipotesi che, in concreto, per l'effettiva dimensione della condotta (afferente all'intera documentazione contabile antecedente il 25 maggio 2006), non è neanche prospettabile.

In questi termini, quindi, non si pone né un profilo di concreta offensività della condotta, né una pur invocata lesione del principio di personalità della responsabilità penale.

Né, in ultimo, si prospetta (in relazione alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 223 della legge fallimentare) alcuna irragionevole parificazione, sotto il profilo sanzionatorio, di fatti diversi.

E ciò perché il mercato, all'interno del quale la società, quale operatore economico è distinto ad operare, è un sistema nel quale l'efficienza delle dinamiche concorrenziali dipendeu ineludibilmente dalla maggiore o minore informazione garantita ai singoli operatori coinvolti.

Per cui l'interesse creditorio ad un'attendibile e completa informazione della consistenza patrimoniale della società rappresenta, in sé, bene giuridico (di titolarità superindividuale) sostanzialmente sovrapponibile a quello, parallelo, dell'integrità patrimoniale.

Ed anzi, a questo sovraordinato in ragione della potenziale dimensione collettiva degli interessi lesi.

Quanto al profilo soggettivo, poi, i giudici di merito non hanno equiparato il dolo del reato fallimentare a quello tipico del reato tributario, ma, attraverso argomentazioni logiche e coerenti con i dati processuali (e quindi insindacabili in questa sede), hanno solo dedotto l'esistenza del primo dalla realizzazione delle condotte contestate negli altri capi d'imputazione quali reati tributari, ritenendo la denuncia di furto sporta il 25 maggio 2006 un artifizio necessario per impedire o rendere particolarmente difficoltosa la ricostruzione delle operazioni economiche compiute.

In altri termini, il dato oggettivo e incontestato è che la documentazione non è stata consegnata non solo in sede di verifica fiscale, negli anni immediatamente successivi al 2006, ma neanche al momento della dichiarazione di fallimento.

Quindi, se nel 2006 la natura simulata del furto è argomento logico per dedurre lo specifico dolo di evasione richiesto dall'art. 10 del d.lgs 74 del 2000, questo stesso elemento diventa argomento logico per fondare, nel 2011, il dolo specifico del reato fallimentare contestato, sul presupposto del dato oggettivo, incontestato, dell'omesso deposito delle scritture contabili anche al momento del sopravvenuto fallimento e della già evidenziata infondatezza della giustificazione fornita, la stessa utilizzata nel 2006, nel corso delle verifiche fiscali.

Le successive deduzioni relative alla "verosimile" consapevolezza in capo agli imputati di un attuale (o prevedibile stato d'insolevenza), per come si è detto in precedenza, appaiono deduzioni del tutto irrilevanti ai fini della consumazione del reato contestato. 15Residua da valutare la posizione di ciascuno dei concorrenti.

Secondo la difesa, la corte territoriale si sarebbe limitata ad enunciare il ruolo rivestito da ciascuno.

Con i motivi nuovi è stata, poi, contestata la sussistenza delle qualifiche soggettive indicate nel capo d'imputazione, con riferimento al [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) e al D'[OSCURATO:PERSONA].

Sotto tale profilo, è necessario premettere che il capo a) è stato contestato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive qualità, precedentemente evidenziate, di direttore generale, di presidente e componente del consiglio di amministrazione e di autista del furgone oggetto della denuncia di furto.

A prescindere dalla posizione quest'ultimo, direttamente coinvolto nella realizzazione dell'artifizio ed in quanto tale concorrente nella sottrazione della documentazione, la responsabilità degli altri coimputati trova la sua giustificazione nelle funzioni svolte dagli amministratori e dal direttore generale, che rappresentano il sostrato normativo dell'art. 223 della legge fallimentare.

Ebbene, sugli amministratori, chiamati a gestire l'impresa, incombe, fra l'altro, l'obbligo di conservare i libri e le scritture contabili di cui all'art. 2214, con la cura e diligenza necessaria (art. 2302 cod. civ.).

Cosicché, accertato il mancato rinvenimento delle scritture contabili relative al periodo in cui gli imputati svolgevano pacificamente le funzioni di amministratore, incombe sugli imputati l'onere di provare che il mancato rinvenimento delle predette scritture fosse dipeso da un fatto agli stessi non imputabile.

E le giustificazioni fornite (il furto del furgone contenente la documentazione non rivenuta), alla luce di quanto evidenziato in precedenza e sulla base di valutazioni (in fatto) che competono solo ai giudici di merito e non sindacabili se non espresse con argomentazioni manifestamente illogiche, sono state ritenute inattendibili.

Analoghe considerazioni possono essere mosse anche con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato nella sua qualità di direttore generale.

Già si è detto della posizione assunta da quest'ultimo e degli elementi di fatto attraverso i quali i giudici di merito hanno dedotto lo svolgimento delle funzioni apicali contestate.

Ebbene, in questa sede, è sufficiente ribadire che anche i direttori generali (di fatto) di una società (individuati sulla base non già della mera qualifica formale, ma delle effettive funzioni esercitate in relazione alla gestione dell'attività imprenditoriale ed all'assetto organizzativo dell'azienda, ovvero della rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta) sono destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. (Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Rv. 280550).

E le stesse circostanze, evidenziate in precedenza, poste a base del ritenuto svolgimento in fatto delle 16funzioni apicali, permettono di imputare anche a [OSCURATO:PERSONA] le condotte contestate, proprio in ragione della posizione apicale assunta all'interno della struttura societaria.

I motivi, pertanto, devono essere rigettati.

2. Il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse degli altri ricorrenti afferiscono al capo b) della rubrica, dove è contestato, a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nelle loro predette qualità, a [OSCURATO:PERSONA], oggi non ricorrente, e a [OSCURATO:PERSONA], quali consiglieri di amministrazione, nonché a [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], di aver esposto passività inesistenti, consistite nella formalizzazione dell'acquisto di un fabbricato (peraltro già gravato di formalità pregiudizievoli e sottoposto a procedura esecutiva) che, invece, rimaneva nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA].

I motivi sono solo in parte fondati.

Per come si è detto, i ricorrenti hanno dedotto che: l'immobile oggetto della contestazione era nella piena ed assoluta disponibilità della società, per cui nessuna passività sarebbe mai stata rappresentata; inspiegabilmente il curatore non lo avrebbe appreso alla massa fallimentare; l'operazione economica sarebbe stata vantaggiosa per gli interessi sociali; nessun reale pregiudizio sarebbe derivato dalle limitate iscrizioni pregiudizievoli esistenti al momento dell'acquisto; non sarebbero emersi elementi specifici idonei a fondare il ritenuto dolo specifico, desunto dalla corte dalla asserita consapevolezza, in capo agli imputati, di un'ipotetica (ed indimostrata) situazione di crisi in cui la corte riteneva che versasse la società; nulla sarebbe stato argomentato in ordine alle individuali responsabilità ed al ruolo assunto da ciascuno all'interno dell'operazione economica.

Le censure, in sé, sono tutte infondate.

I giudici di merito hanno dato atto di come la Polizia Tributaria di Messina, dopo aver ricostruito le vicende economiche della società poi fallita, avesse poi rilevato l'esistenza di alcune singolari operazioni societarie ed in particolare, per quel che rileva in questa sede, di due compravendite, aventi per oggetto un fabbricato e due villette (immobili entrambi ubicati in Pedara, rispettivamente in via Faro e in via Tarderia).

In entrambi i casi si rilevava la predisposizione di atti pubblici finalizzati all'allegazione di esborsi consistenti, in realtà mai avvenuti (i corrispettivi, infatti, pur emergendo dagli atti pubblici, quanto meno con riferimento al fabbricato, non trovavano corrispondente riscontro documentale).

Con riferimento al fabbricato, in particolare, dalle indagini svolte dal curatore emergeva come questo fosse gravato, già al momento del suo acquisto, da un pignoramento immobiliare e da un'ipoteca giudiziaria ed era stato oggetto 17di una domanda giudiziale per simulazione, introdotta dal Banco di Sicilia, accolta in primo e secondo grado e non impugnata in cassazione.

L'immobile, in ogni caso, continuava ad essere gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] (moglie del ricorrente ed originaria proprietaria dell'immobile), che, come riferito alcuni conduttori, avrebbe continuato a riscuotere i canoni di locazione anche dopo l'alienazione.

In sintesi, quindi, il prezzo non è stato pagato e l'immobile continua ad essere gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] anche successivamente alla compravendita.

Ciò considerato, - il dato documentale per cui nell'atto pubblico le parti abbiano dichiarato di aver integralmente pagato il prezzo, proprio perché rappresenta una mera dichiarazione negoziale, imposta dalla legge, non può esso stesso rappresentare prova del pagamento.

Così come a nulla rileva la (doverosa) appostazione contabile dell'acquisto effettuato, in quanto formale adempimento conseguente alla (formale) stipula dell'atto; - il ricorrente nulla deduce in ordine all'azione di simulazione intrapresa, precedentemente, dal Banco di Sicilia, il cui (definitivo) esito favorevole ha introdotto un ulteriore creditore nella procedura esecutiva; - lo stesso ricorrente riconosce che la [OSCURATO:PERSONA] abbia in diverse occasioni provveduto a riscuotere i canoni di locazioni delle diverse unità delle quali è composto il fabbricato (circostanza, peraltro, ampiamente documentata nella sentenza di primo grado, a pag. 27). - la natura fittizia dell'operazione, la conseguente appostazione in contabilità delle relative poste e le significative formalità pregiudizievoli emerse a carico del bene acquistato danno conto dello scopo fraudolento dell'operazione e delle conseguenti annotazioni contabili.

Sotto tale profilo è appena il caso di precisare che il valore di mercato del bene non è certo coincidente con quello indicato dall'esperto nominato nella procedura esecutiva (indicazione funzionale solo all'individuazione del prezzo base d'asta), ma quello, non indicato dai ricorrenti, al quale tale bene, poi, è stato effettivamente venduto.

Tutto ciò, a prescindere, anche in questo caso, dal pur ipotizzato stato di dissesto, in relazione al quale valgono le osservazioni evidenziati nel precedente punto n. 2., al quale si rinvia anche per tutte le considerazioni relative alla contestata riconducibilità della condotta in capo ai singoli imputati, profilo, quest'ultimo, in relazione al quale è sufficiente aggiungere che, anche in questo caso, l'atto oggetto di contestazione rientra tipicamente nelle funzioni gestorie e, quindi, direttamente imputabile agli amministratori e, per quanto rilevato nel precedente punto n. 2, a [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di direttore generale, nonché al D'[OSCURATO:PERSONA], in quanto controparte contrattuale.

Occorre, tuttavia, rilevare come, in realtà, il fatto contestato è stato qualificato (erroneamente) in termini di esposizione di passività inesistenti.

Tale 18condotta, tuttavia, sussiste nelle ipotesi in cui, attraverso le relative annotazioni contabili, si facciano apparire debiti o obbligazioni in realtà inesistenti, diminuendo, così, la quota patrimoniale attiva (destinata, ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., a garanzia delle obbligazioni assunte) nella misura corrispondente al debito fittizio.

La passività, contabilmente, è rappresentata da ogni elemento patrimoniale negativo e, quindi, destinato ad essere iscritto nella "sezione sinistra" dello stato patrimoniale, ordinariamente rappresentato da debiti, fondi rischio, poste accese a spese future, poste rettificative.

Diverse dalle passività sono i componenti negativi del reddito, e cioè i costi sostenuti.

Questi, ove vengano fittiziamente esposti, non costituiscono in senso tecnico "passività" inesistenti, bensì soltanto costi inesistenti.

In questi casi, il credito inesistente del terzo non è soltanto riconosciuto, ma risulta già (apparentemente) pagato, per cui l'operazione maschera una dispersione oramai verificatasi, ed è perciò riconducibile ad una ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, consistente in una sottrazione d'attività dissimulata in contabilità mediante la registrazione di inesistenti costi sostenuti (Sez. 5, n. 29336 del 20/04/2007, Rv. 237255).

In concreto, agli imputati è contestato di aver formalizzato l'acquisto di un fabbricato rimasto nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] e di aver, conseguentemente, esposto in contabilità il relativo prezzo, in realtà mai pagato.

Si tratta, quindi, alla luce di quanto osservato, non già di esposizione di passività inesistenti, ma di annotazione di costi inesistenti, perché relativi ad un'operazione economica fittizia.

E quindi di una condotta distrattiva, consistita nella sottrazione d'attività dissimulata in contabilità mediante registrazione di inesistenti costi sostenuti.

La circostanza, tuttavia, è comunque irrilevante, in quanto, dal punto di vista oggettivo, le diverse condotte indicate nella norma (art. 216, comma 1, n. 1

I. fall.) rappresentano diverse modalità di aggressione del medesimo interesse giuridico, rappresentato dall'integrità della consistenza patrimoniale dell'imprenditore posta a garanzia dei creditori, lesa sia da atti distrattivi effettivamente compiuti, sia da atti solo fittiziamente posti in essere, tesi, appunto, a creare un'apparente diminuzione della garanzia patrimoniale.

Tanto più che la diversa fattispecie all'interno della quale le condotte contestate devono essere sussunte è retta, sotto il profilo soggettivo, dal dolo generico, a fronte del necessario dolo specifico richiesto per l'ipotesi di esposizione dei passività inesistenti.

Tutto ciò impone, però che la diminuzione della garanzia sia stata effettiva: il mero dato contabile (rilevante, in sede fiscale, quale esposizione di elementi passivi fittizi), non è, in sé, una distrazione.

La bancarotta patrimoniale distrattiva sanziona il vulnus che l'atto determina all'integrità del patrimonio 19destinato (ai sensi dell'art. 2740 cod. civ.) a garanzia dei creditori.

Integrità che non è compromessa dal mero dato contabile, pur sussistente, ma dall'effettiva distrazione di quell'entità patrimoniale che, in contabilità, appare come inesistente.

Tale dato, nella ricostruzione offerta dai giudici di merito, manca.

E tanto impone l'annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d'appello di Messina per un nuovo giudizio, teso alla verifica, appunto, dell'effettiva sottrazione della somma corrispondente alla fittizia annotazione contabili di costi inesistenti.

3. Il quarto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed il corrispondente terzo motivo proposto da tutti gli altri imputati sono, invece, fondati, con conseguente assorbimento del quinto motivo del primo ricorso.

Agli imputati, al capo c) della rubrica, è contestato di aver dissimulato parte dell'attivo patrimoniale della società, vendendo fittiziamente (in ipotesi d'accusa), a [OSCURATO:PERSONA], due villette, in realtà rimaste nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In ipotesi d'accusa, l'atto sarebbe fittizio in quanto il prezzo non sarebbe stato pagato ed il fabbricato sarebbe rimasto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA].

I ricorrenti deducono che il prezzo della compravendita sarebbe stato invece integralmente pagato (circostanza riconosciuta dalla stessa corte); che, quindi, l'operazione non potrebbe ritenersi simulata; che la dissimulazione non potrebbe desumersi, come ritenuto dalla corte territoriale, dalla mera liquidazione di un bene immobile, in quanto legittima scelta imprenditoriale.

Le censure sono fondate.

La condotta di dissimulazione consiste nell'occultamento del bene (al fine di evitare l'apprensione da parte degli organi della procedura concorsuale e, quindi, distrarre il bene dalla sua naturale destinazione impressa dall'art. 2740 cod. civ.) realizzata attraverso la predisposizione di negozi giuridici (in realtà solo apparenti) o artifizi contabili attraverso i quali celare l'obiettivo ultimo, rappresentato, per come si è detto, dal dissimulare parte del patrimonio facendolo apparire come non esistente.

Ciò considerato, in concreto, alcuna dissimulazione può ritenersi avvenuta.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, infatti, è stato accertato (e di tanto danno atto anche i giudici di merito) che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente pagato il prezzo, facendo ricorso ad un mutuo fondiario.

Per cui l'atto, quanto meno sotto questo profilo, non può considerarsi simulato.

Ma la fittizietà non può essere desunta neanche dalla permanenza all'interno delle due unità abitative di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (per come ritenuto dalla corte 20territoriale), in quanto sì amministratori, ma anche figli della [OSCURATO:PERSONA], legittima proprietaria dell'immobile, ed in quanto tali legittimati ad occupare l'immobile.

Né, in ultimo, si può ritenere che, in assenza di autonome contestazioni in ordine alla destinazione del prezzo di vendita, la fittizietà dell'operazione possa consistere nell'aver sostituito un bene immobile, durevole, con il denaro, facilmente occultabile.

Ne deriverebbe una sostanziale dissimulazione in tutte le compravendite immobiliari, che, invece, rappresentano solo una legittima ed insindacabile scelta imprenditoriale.

Si impone, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata, in parte qua, ed il rinvio alla Corte d'appello di Messina affinché si indichino gli elementi dai quali si deduce la natura dissimulata dell'operazione economica oggetto di contestazione, essendo quelli evidenziati del tutto insufficienti o inesistenti.

4. Il sesto ed il settimo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed il quarto motivo del ricorso proposto dagli altri imputati attengono al capo d) della rubrica.

Al capo d), è contestato (a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sempre nelle rispettive qualità) il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale mediante esposizione di passività inesistenti, consistite nella indebita contabilizzazione di fatture d'acquisto, intestate a terzi (per importi di C 1.149.319 nel 2004 ed C 6.579.570 nel 2005) e relative ad operazioni oggettivamente inesistenti.

Riproposte le medesime censure sollevate, con il secondo motivo, in relazione al capo a) della rubrica (sia con riferimento al profilo processuale del difetto di correlazione tra la contestazione e la sentenza, sia sotto il profilo sostanziale dell'assenza di elementi sintomatici dai quali dedurre lo svolgimento, in fatto, delle funzioni gestorie), si deduce: l'inesistenza delle scrittura contabili e, con essa, l'impossibilità di verificare che le passività oggetto della contestazione (desunte da scritture extra contabili) siano state effettivamente trasfuse nelle relative scritture contabili; l'impossibilità di far trasmigrare la prova della bancarotta dal relativo reato tributario; l'insussistenza di elementi specifici idonei a fondare il ritenuto dolo specifico, desunto dalla corte dall'asserita consapevolezza, in capo agli imputati, di un'ipotetica (ed indimostrata) situazione di crisi in cui la corte ha ritenuto che versasse la società.

I motivi sono fondati nei limiti che verranno evidenziati.

Rinviando a quanto osservato nell'analisi del primo motivo di ricorso quanto al profilo processuale ed allo svolgimento in fatto delle funzioni di direttore generale da parte del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), nonché alla riconducibilità delle condotte ai singoli imputati ai quali il reato è stato ascritto, anche in questa sede 21devono essere riproposte le medesime considerazioni svolte in relazione alla qualificazione del fatto contestato.

La condotta contestata (aver contabilizzato costi per operazioni inesistenti) è stata qualificata in termini di esposizione di passività inesistenti, ma, in realtà, per come si è detto, la contabilizzazione di costi non sostenuti, in senso tecnico, non costituiscono "passività" inesistenti, in quanto il credito inesistente risulta già (apparentemente) pagato.

L'operazione, quindi, mascherando una dispersione oramai verificatasi, deve essere qualificata in termini di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, consistendo di una sottrazione d'attività dissimulata in contabilità mediante la registrazione di inesistenti costi sostenuti.

La diversa qualificazione del fatto contestato nelle sue esatte dimensioni oggettive è, tuttavia, per come si è detto, circostanza irrilevante, in quanto, dal punto di vista oggettivo, le diverse condotte indicate nella norma (art. 216, comma 1, n. 1

I. fall.) rappresentano diverse modalità di aggressione del medesimo interesse giuridico.

Ciò considerato, i ricorrenti non hanno specificamente dedotto in ordine alla fittizietà delle diverse operazioni contabili, limitandosi ad evidenziare, genericamente, non meglio specificati vizi degli accertamenti tributari.

Quindi, ritenuta l'inesistenza delle singole operazioni alla luce degli specifici accertamenti tributari, la relativa contabilizzazione avvenuta mediante l'emissione di fatture fittizie (per come si è detto non specificamente contestata) o la restituzione di quanto apparentemente pagato a mezzo di assegni bancari, integra in sé lo strumento contabile attraverso il quale viene impressa una destinazione illecita alle relative risorse finanziarie.

E, quindi, condotta distrattiva.

Ed il diverso profilo soggettivo richiesto (il dolo generico) esclude ogni rilevanza (peraltro già valutata in precedenza con riferimento agli altri capi d'imputazione) delle censure relative al ritenuto dolo specifico.

Anche in questa sede, tuttavia, è necessario riproporre le medesime considerazioni che sono state avanzate con riferimento al capo b) della rubrica: il mero dato contabile non è, in sé, una distrazione, in quanto non incide di per sé solo sulla consistenza patrimoniale dell'imprenditore, ma sull'esatta rappresentazione (contabile, appunto) del suo patrimonio.

Tale dato, nella ricostruzione offerta dai giudici di merito, anche in questo caso manca.

E tanto impone l'annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d'appello di Messina per un nuovo giudizio, teso alla verifica, appunto, dell'effettiva sottrazione della somma corrispondente alla fittizia annotazione contabile di costi inesistenti.

225. L'annullamento della sentenza impugnata in relazione ai capo b), c) e d) assorbe gli ultimi quattro motivi di ricorso, relativi, per come si è detto, al trattamento sanzionatorio, che saranno esaminati dal giudice del rinvio.

In ultimo, in applicazione dell'art. 624 cod. proc. pen., deve essere dichiarata l'irrevocabilità della condanna relativa al capo a) della rubrica, in relazione al quale i ricorsi sono stati rigettati.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 27 marzo 1953; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 18 aprile 1981; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 novembre 1985; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 novembre 1956; D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 26 giugno 1976; [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acicastello 1'11 aprile 1953; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 13 aprile 1952; avverso la sentenza del 7 gennaio 2019, emessa dalla Corte d'appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori degli imputati, avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che insistono per l'accoglimento dei ricorsiRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Agli odierni ricorrenti, con due diversi decreti (uno del 2012 ed un altro del 2014), sono stati contestati, in origine, una pluralità di reati fiscali (qualificati ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 3 e 10 d.lgs 74 del 2000) e quattro parallele imputazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Nel corso dell'iter processuale, tutti i reati tributari sono stati tutti dichiarati prescritti. Residuano, quindi, le sole imputazioni fallimentari, in relazione alle quali, la Corte d'appello di Messina, confermando la decisione resa in primo grado, ha ritenuto la responsabilità degli imputati secondo le rispettive contestazioni. In particolare, al capo a) del secondo decreto, è stato contestato il reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica, di cui agli artt. 223, 216, comma 1 n. 2, I. fall., perché gli imputati ([OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di direttore generale, [OSCURATO:PERSONA], presidente del consiglio di amministrazione, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consiglieri del consiglio di amministrazione, e [OSCURATO:PERSONA], autista, ma già presidente del consiglio di amministrazione), in concorso tra loro, avrebbero distrutto o, comunque, sottratto, con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e cagionare un parallelo pregiudizio per i creditori, i libri e le altre scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., successivamente dichiarata fallita, simulando il furto di un furgone, asseritamente contenente la predetta documentazione. Nei residui capi d'imputazione, invece, sono contestati tre diversi fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale; al capo b) e al capo d) mediante esposizione di passività inesistenti, al capo c) mediante dissimulazione di attivo. In particolare, al capo b) della rubrica, è contestato, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nelle loro predette qualità, [OSCURATO:PERSONA], oggi non ricorrente, e [OSCURATO:PERSONA], quali consiglieri di amministrazione, e [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], di aver esposto passività inesistenti, consistite nella formalizzazione dell'acquisto di un fabbricato (peraltro già gravato di formalità pregiudizievoli e sottoposto a procedura esecutiva) che, invece, rimaneva nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]. Al capo c), è contestato, a [OSCURATO:PERSONA] (quale amministratore di fatto), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive predette qualità, di aver dissimulato due beni immobili appartenenti alla società, formalizzando, con atto del 15 novembre 2006, la vendita di due villette, a beneficio di [OSCURATO:PERSONA], in realtà, in ipotesi d'accusa, rimaste entrambe nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quanto meno fino all'il novembre 2011. In ultimo, al capo d), è contestato (a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sempre nelle rispettive qualità) di aver esposto, allo 2scopo di recare pregiudizio ai creditori, passività inesistenti, contabilizzando autonomamente fatture d'acquisto, intestate a terzi, ma relative ad operazioni inesistenti per importi di C 1.149.319 nel 2004 ed C 6.579.570 nel 2005. 2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso, in primo luogo, [OSCURATO:PERSONA], articolando undici motivi di ricorso, tutti formulati sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, e, il secondo ed il settimo, anche sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale. 2.1. Con il primo, relativo al capo a) della rubrica, si deduce l'assoluta carenza della motivazione offerta dai giudici di merito in ordine alla ritenuta configurabilità del reato, sia con riferimento al profilo oggettivo, che alla parallela sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice. Secondo la corte territoriale, gli imputati, ciascuno nella loro rispettiva qualità, avrebbero simulato il furto della documentazione al fine di occultare la consumazione dei reati fiscali commessi in quel periodo (contestati negli altri capi d'imputazione e successivamente dichiarati prescritti). Tale assunto, tuttavia, sarebbe del tutto apodittico, atteso, da un canto, che proprio dalla denuncia di furto, secondo una massima d'esperienza consolidata, nascerebbero gli accertamenti fiscali; dall'altro, che la ricostruzione offerta postulerebbe che, in quel periodo, la società fosse stata in crisi e che gli imputati avessero avuto la consapevolezza di ciò (per come ritenuto dalla corte territoriale). Circostanza priva di alcun riscontro, perché, in quegli anni, la società versava in un periodo di prosperità economica, protratta, sostanzialmente, fino al 2011, quando, con il cambio di gestione, sarebbe sopravvenuto il fallimento. Peraltro, la documentazione sarebbe stata comunque verificata, con esito positivo, dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate; sia quella afferente al 2004 (verificata e giudicata regolare nel 2005 dalla Guardia di Finanza di Taormina), sia quella successiva al 2006 (verificata, sempre con esito positivo, nel corso di un accertamento tributario). Quanto al profilo soggettivo, il ricorrente censura in primo luogo il criterio logico con il quale la corte territoriale avrebbe ritenuto la sussistenza di un intento fraudolento in capo all'imputato solo perché "verosimile" che già nel 2006 vi fossero state le condizioni che poi avrebbero portato allo stato di insolvenza. Ebbene, a prescindere dalla considerazione per cui l'affermazione della penale responsabilità non potrebbe discendere da un giudizio di verosimiglianza, nel merito, neanche il pubblico ministero avrebbe mai ipotizzato che nel 2006 vi fossero state anche delle semplici avvisaglie del successivo stato di crisi, sopraggiunto solo nel 2011, con il successivo fallimento. 32.2. Con il secondo motivo, sempre relativo al capo a), si deduce il difetto di correlazione tra l'accusa, cristallizzata nel capo d'imputazione (dove la condotta è contestata al ricorrente in quanto commessa nella sua ipotizzata qualità di direttore generale), e la successiva sentenza (dove, invece, la condotta sarebbe stata ritenuta commessa quale amministratore di fatto della società). Tale assunto, tuttavia, oltre ad essere privo di oggettivi riscontri, neanche allegati dalla corte territoriale, sarebbe comunque un'inammissibile modifica della contestazione, incidente sulla validità della decisione. 2.3. Il terzo motivo afferisce, invece, al capo b) della rubrica. Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata avrebbe travisato le risultanze dibattimentali, in quanto l'affermazione per cui il prezzo non sarebbe mai stato pagato sarebbe in aperta contraddizione con quanto attestato nell'atto di compravendita e con le conseguenti appostazioni contabili, dove l'immobile e i relativi frutti sono stati regolarmente indicati nell'attivo dello stato patrimoniale. Non potrebbe ritenersi significativa neanche la circostanza, evidenziata dalla corte territoriale, per cui tale immobile, soggetto a procedura esecutiva, non sarebbe neanche stato appreso alla massa fallimentare. L'omessa apprensione sarebbe frutto di una libera scelta, gravemente negligente, del curatore; imputabile, quindi, non certo al ricorrente, ma alla sola inerzia dell'ufficio fallimentare. L'operazione sarebbe stata, invece, particolarmente vantaggiosa per la società perché avrebbe permesso l'acquisto di un bene immobile, fruttifero, ad un prezzo risultato essere più basso dell'effettivo valore di mercato (determinato proprio nella procedura esecutiva alla quale il bene è stato poi sottoposto). Un vantaggio non pregiudicato, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, dalle formalità delle quali era pur gravato l'immobile, in quanto iscritte per importi del tutto irrilevanti rispetto all'effettivo valore del bene. Sotto il profilo soggettivo, in ultimo, la motivazione fornita dalla corte territoriale (e riferita alla ipotizzata consapevolezza di un concreto stato di crisi già in quel momento) sarebbe stata del tutto illogica e priva di basi fattuali, in ragione della oggettiva floridità economica in cui versava la società negli anni in contestazione. 2.4. Il quarto ed il quinto motivo attengono al capo c) della rubrica. Il ricorrente deduce, preliminarmente, che la corte territoriale, pur a fronte di un'imputazione per dissimulazione, avrebbe ritenuto, espressamente, con conseguente inevitabile pregiudizio per le ragioni della difesa, l'esistenza di un fatto diverso, rappresentato dalla distrazione del prezzo di acquisto, che, come accertato dalla corte, risultava effettivamente pagato. Nel merito, proprio in ragione dell'accertato pagamento del prezzo, il reato contestato non sarebbe configurabile. La corte territoriale, preso atto 4dell'intervenuto pagamento, avrebbe ritenuto la sussistenza della condotta dissimulatoria perché la compravendita sarebbe stata diretta a sostituire la ricchezza durevole e tangibile della proprietà immobiliare, concreta garanzia per i creditori, con quella evanescente del denaro, facilmente occultabile. Ma tale assunto, secondo la difesa, sarebbe illogico e contraddittorio rispetto alle emergenze processuali, in quanto presupporrebbe una successiva distrazione del denaro, condotta, invece, estranea al capo d'imputazione Né, in ultimo, potrebbe dedursi la natura simulata dalla permanenza, all'interno delle due villette, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sì amministratori della società, ma anche figli dell'acquirente e, pertanto, legittimati in quanto tali (e non come amministratori) a permanere nell'abitazione della madre. In ogni caso, il reato sarebbe stato contestato al ricorrente nella sua asserita qualità di amministratore di fatto, circostanza ritenuta dai giudici di merito, ma priva di alcun supporto fattuale, neanche semplicemente allegato. 2.5. Il sesto motivo attiene al capo d) della rubrica. Secondo la difesa, pur volendo ritenere che fossero stati dedotti, nella dichiarazione fiscale, costi indeducibili in quanto riferiti ad operazioni inesistenti, al fine di ritenere sussistente il reato fallimentare, occorrerebbe provare che alla dichiarazione fiscale fosse seguita una conseguente annotazione contabile. Ma, in assenza della documentazione, tale dato non potrebbe mai essere provato. In ogni caso, la ritenuta inesistenza delle operazioni (e la conseguente falsità della relativa annotazione contabile) si fonderebbe esclusivamente sugli esiti degli accertamenti della guardia di finanza, in sé inidonei a fondare un giudizio di responsabilità, in quanto viziati da vistosi errori logici e di calcolo. Mancherebbe, in ultimo, la prova del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, che la corte territoriale avrebbe dedotto dalla sola sussistenza del reato tributario, nonostante l'intrinseca diversità tra le due fattispecie. 2.6. Il settimo motivo, anche questo riferito al capo d), ripropone le medesime censure sollevate, con il secondo motivo, in relazione al capo a) della rubrica: sia con riferimento al profilo processuale del difetto di correlazione tra la contestazione e la sentenza, sia sotto il profilo sostanziale dell'assenza di elementi sintomatici dai quali dedurre lo svolgimento, in fatto, delle funzioni gestorie. 2.7. Gli ultimi quattro motivi attengono, invece, al trattamento sanzionatorio. Si deduce: - l'erronea applicazione della disciplina della continuazione tra le diverse fattispecie di bancarotta, il cui concorso sarebbe regolato, sotto il profilo sanzionatorio, dall'art. 219 I. fall., aggravante, tuttavia, non contestata; - l'illegittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche, escluse senza considerare quanto dedotto dalla difesa; 5- l'illegittima applicazione dell'aumento per la recidiva, ritenuta sul semplice ed apodittico assunto della maggiore pericolosità, desunta solo dai precedenti specifici; - l'omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. 3. Tutti gli altri imputati propongono un solo, autonomo, ricorso, articolato su otto motivi, formulati tutti sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione. 3.1. Il primo motivo, afferente al capo a) della rubrica, è sostanzialmente sovrapponibile al corrispondente motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Anche questo censura la ritenuta sussistenza del reato, sia sotto il profilo oggettivo, che in relazione al ritenuto dolo specifico. Si deduce che: la documentazione oggetto della contestazione (antecedente al furto) sarebbe stata comunque ricostruita dalla Guardia di Finanza nel processo verbale di constatazione conclusivo della verifica del 2006; tale documentazione, comunque, negli anni antecedenti al furto, sarebbe stata oggetto di plurime verifiche da parte della guardia di finanza e dell'agenzia delle entrate, terminate con esito positivo; in quegli anni la società stava attraversando un periodo di prosperità economica; sotto il profilo soggettivo, l'automatica deduzione del dolo di bancarotta dalla sussistenza del delitto tributario, sarebbe illogica in quanto non terrebbe conto dell'oggettiva differenza tra le fattispecie; con riferimento alla posizione di ciascuno dei concorrenti, la corte territoriale si sarebbe limitata ad enunciare il ruolo rivestito da ciascuno. 3.2. Il secondo motivo, invece, afferisce al capo b) ed è sovrapponibile al terzo motivo formulato da [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce, in estrema sintesi, che: l'immobile oggetto della contestazione era nella piena ed assoluta disponibilità della società, per cui nessuna fittizia passività sarebbe mai stata rappresentata; inspiegabilmente il curatore non lo avrebbe appreso alla massa fallimentare; l'operazione economica sarebbe stata vantaggiosa per gli interessi sociali; nessun reale pregiudizio sarebbe derivato dalle limitate iscrizioni pregiudizievoli esistenti al momento dell'acquisto; non sarebbero emersi elementi specifici idonei a fondare il ritenuto dolo specifico, desunto dalla corte dall'asserita consapevolezza, in capo agli imputati, di un'ipotetica (ed indimostrata) situazione di crisi in cui la corte ha ritenuto che versasse la società, cosicché, in ipotesi, la fattispecie dovrebbe qualificarsi al massimo come bancarotta semplice (per aver posto in essere un'operazione di "pura sorte"). Anche in questo caso, peraltro, nulla sarebbe stato argomentato in ordine alle individuali responsabilità ed al ruolo assunto da ciascuno all'interno dell'operazione economica. 63.3. Il terzo motivo attiene al capo c) ed è sostanzialmente sovrapponibile al quarto ed al quinto motivo formulati con il primo ricorso. Si deduce: che il prezzo della compravendita sarebbe stato integralmente pagato (circostanza riconosciuta dalla stessa corte); che, quindi, l'operazione non potrebbe ritenersi simulata; che la dissimulazione non potrebbe desumersi, come ritenuto dalla corte territoriale, dalla mera liquidazione di un bene immobile, legittima scelta imprenditoriale. 3.4. Il quarto motivo attiene al capo d) ed è sovrapponibile al sesto motivo formulato nel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce: l'inesistenza delle scrittura contabili e, con essa, l'impossibilità di verificare che le passività oggetto della contestazione (desunte da scritture extra contabili) siano state effettivamente trasfuse nelle relative scritture contabili; l'impossibilità di far trasmigrare la prova della bancarotta dal relativo reato tributario; l'insussistenza di elementi specifici idonei a fondare il ritenuto dolo specifico, desunto dalla corte dall'asserita consapevolezza, in capo agli imputati, di un'ipotetica (ed indimostrata) situazione di crisi in cui la corte ha ritenuto che versasse la società. 3.5. Gli ultimi quattro motivi attengono al trattamento sanzionatorio e sono sovrapponibili agli ultimi quattro motivi del primo ricorso. 4. Con memoria del 27 maggio, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. 5. Con memoria del 27 maggio 2022, vengono, poi, proposti cinque nuovi motivi di ricorso, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]: 4.1. Con il primo motivo, formulato sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, si ribadiscono le argomentazioni già evidenziate con i motivi principale, deducendo che: - la sentenza impugnata, trattando del capo "A" di imputazione, vorrebbe radicare già nell'anno 2006 la sussistenza delle condizioni della futura insolvenza della società, in ragione della loro supposta (ma mai provata) "verosimiglianza". Mera presunzione sfornita di qualsiasi supporto probatorio, dalla quale, peraltro, attraverso un'ulteriore presunzione, si giungerebbe alla prova del dolo specifico ritenuto in capo agli imputati. E ciò varrebbe in particolare per il D'[OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile in ragione di un «lapalissiano il mandato dei responsabili della società», congettura anche questa priva di qualsiasi riscontro probatorio; - sempre con riferimento al capo A), la deduzione operata dalla corte territoriale quanto al furto (secondo cui «il furgone era, poi, rinvenuto e restituito dai Carabinieri all'avente diritto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma della documentazione 7asseritamente in esso contenuta non si rilevava traccia, ancorché del tutto priva di valore per i terzi [...]») apparirebbe manifestamente illogica, perché contraria a plurime massime di esperienza e al comune buon senso. Nulla, infatti, vieterebbe di ritenere (e, anzi, sarebbe ragionevole supporre) che i terzi responsabili del furto del veicolo si siano disfatti della documentazione proprio perché, per essi, priva di significato e perciò di inutile intralcio. Sembrerebbe, anzi, difficile ipotizzare il contrario: ossia che gli autori del furto, evidentemente intenzionati a fare uso del furgone per finalità proprie, potessero lasciare il veicolo ingombro della copiosa documentazione ovvero persino premurarsi di risistemarla in vista della successiva 'restituzione' del mezzo. Né potrebbe escludersi che la dispersione dell'anzidetta documentazione sia stata motivata dall'idea che essa potesse rivelarsi, oltre che inutile, anche dannosa per gli autori del furto, costituendo possibile elemento di identificazione del reale proprietario del veicolo. In ultimo, sempre sotto tale profilo, la circostanza che dalla denuncia di furto non si sia poi giunti ad un accertamento di responsabilità per simulazione di reato, è elemento che suffragherebbe senz'altro la veridicità delle affermazioni contenute nella denuncia medesima. 4.2. Con il secondo motivo aggiunto, anche questo formulato sotto il profilo della violazione di legge, si lamenta nuovamente l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] della qualifica di "amministratore di fatto", senza alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti. 4.3. Il terzo motivo è formulato sotto il profilo della violazione degli artt. 110 e 117 cod. pen., in relazione all'ipotizzato contributo concorsuale attribuito a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Per tutti, si sostiene, mancherebbe la qualifica soggettiva considerata dall'art. 223 della legge fallimentare. Per cui, rispetto a tali posizioni - si sostiene - si potrebbe al massimo ipotizzare un concorso "esterno" nel reato "proprio" degli amministratori. Con tutte le conseguenze derivanti da tale diversa prospettiva, soprattutto con riferimento al profilo della partecipazione soggettiva del concorrente estraneo e con particolare riferimento, poi, alla ritenuta convinzione che gli imputati fossero consapevoli della futura insolvenza della società. Sotto questo profilo, sarebbe illogico affermare l'irrilevanza della corretta tenuta della contabilità per il periodo successivo al 25 maggio 2006, in quanto la valutazione della condotta dovrebbe essere proiettata nella più ampia prospettiva che poi conduce al dissesto con conseguente dichiarazione di fallimento e non limitata al tempo della sua tenuta. Le medesime considerazioni varrebbero anche per il capo B) della rubrica, quantomeno riguardo alle posizioni del Sig. D'[OSCURATO:PERSONA] e della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] che non rivestivano, al tempo della ipotizzata commissione del delitto, alcuna qualifica rilevante. Nulla si dice, quindi, in merito al contributo offerto dagli 8imputati ed in particolare dal D'[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]; così come nulla si dice in ordine al relativo profilo soggettivo. Ed analoghe considerazioni vengono mosse anche con riferimento al capo C) ed al capo D), riproducendo, sostanzialmente, le medesime censure già sollevate con i motivi principali. 4.4. Il quarto motivo è formulato con riferimento all'asserita violazione del secondo comma dell'art. 40 cod. pen., nella parte in cui difetterebbe ogni motivazione in ordine al collegamento causale tra le condotte contestate ed il successivo dissesto. Secondo la difesa, l'esigenza del collegamento causale tra condotta e l'evento (il successivo fallimento) sarebbe inequivocabilmente espressa nella lettera dell'articolo 223, comma 2, della legge fallimentare ed imposte dal principio di offensività, in quanto, in assenza di tale nesso le condotte contestate sarebbero irrilevanti, in quanto non idonee a mettere concretamente in pericolo le ragioni creditorie. E tanto sarebbe lesivo del principio di personalità della responsabilità penale, così come sancito testualmente dall'art. 27 Cost. e, prima ancora, dall'art. 25. Né varrebbe a spostare i termini del problema, si continua, la considerazione per cui i reati fallimentari sarebbero meri reati di pericolo e la sentenza di fallimento mera condizione obiettiva di punibilità. Anche in questa prospettiva, infatti, resta ferma l'esigenza di verificare che l'evento di pericolo sia riconducibile alla condotta del reo e che il pericolo riferito all'evento e non alla mera condotta. In caso contrario, emergerebbe l'evidente sproporzione della pena comminata dal primo comma dell'art. 223 I. fall., rispetto a quella stabilita dal secondo comma dello stesso articolo: stessa punizione per fatti non parificabili in termini di gravità, in quanto la condotta (di danno) contestata nel secondo apparirebbe senz'altro più grave di quella prevista dal primo comma, invece espressiva di un mero pericolo. 4.5. Il quinto motivo, in ultimo, è formulato sotto il profilo della violazione di legge e della manifesta illogicità della motivazione e ripropone, sotto diverso profilo, le censure già mosse in ordine alla concreta offensività della condotta. Si richiama, a tal fine, la giurisprudenza di questa Corte in relazione alla necessario apprezzamento di uno stato di crisi che deve accertarsi in capo all'agente; elemento necessario per «orientare la "lettura" di ogni sua iniziativa di distacco dei beni [...] nel senso della idoneità a creare un pericolo per l'interesse dei creditori sociali». Un principio, dettato in tema di bancarotta patrimoniale per distrazione, che, tuttavia, esigerebbe un'ancóra più stringente osservanza a fronte di fatti che, a differenza della distrazione, distruzione o dissipazione di beni, non attingono la reale consistenza del patrimonio, limitandosi a veicolarne una inesatta rappresentazione. Una ricostruzione 9diversa, si sostiene, si porrebbe in un insanabile contrasto con il principio di necessaria offensività o, in subordine, con la proporzionalità del trattamento sanzionatorio riservato alle ipotesi ipoteticamente punibili anche in assenza di verifica della loro concreta idoneità offensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ed il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse degli altri ricorrenti afferiscono al capo a) della rubrica e, in quanto intimamente connessi tra loro, devono essere esaminati congiuntamente. Preliminarmente, sotto il profilo processuale, quanto alla ritenuta incongruità tra il fatto contestato e quello ritenuto da giudici (dedotta con il secondo motivo di ricorso), è sufficiente rilevare come la corte territoriale non ha ritenuto che il ricorrente abbia commesso il fatto nella qualità di amministratore di fatto (peraltro contestata al capo c), ma solo che l'effettiva esistenza di una carica formale fosse, in sé, un dato irrilevante, attesa, comunque, la sua posizione preminente all'interno della società, coerente, quindi, con l'esercizio in fatto delle contestate funzioni di direttore generale. Posizione ampiamente desumibile non solo dai rapporti che il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) aveva con i clienti (pur riconosciuti dal ricorrente), ma anche dai rapporti intrattenuti con il curatore, dalle originarie cariche sociali assunte, dagli stretti rapporti familiari con i successivi amministratori, dal diretto o indiretto coinvolgimento nelle plurime operazioni di emissione assegni. Elementi tutti evidenziati dai giudici di merito nel corpo delle rispettive sentenze e con le quali il ricorrente non si è confrontato. D'altronde, sotto un profilo generale, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). Cosicché, non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e quanto ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), non solo la decisione con la quale, rimasta immutata l'azione distrattiva ascritta, sia stato condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, anziché quale amministratore di fatto (Sez. 5, n. 18770 di 22/12/2014, dep. 2015, Runca, Rv. 264073; Sez. 5, n. 4117 del 9/12/2009, dep. 2010, Prosperi, Rv. 246100; nello stesso senso, v. già Sez. 5, n. 13595 del 19/02/2003, Leoni, Rv. 224842), ma anche, come nel caso in esame, quando il fatto sia stato effettivamente addebitato all'imputato non quale formale 10titolare di una delle cariche indicata nell'art. 223, I. fall., come contestato nell'imputazione, ma in ragione dell'esercizio sostanziale, in fatto, delle funzioni connesse alla qualifica formale ritenuta nel capo d'imputazione. Perché anche in questo caso la condotta ascritta non muta ed il nucleo fattuale rimane identico. Ciò considerato, appare opportuno premettere che il reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica contestato al capo a) della rubrica, come sottolineato dagli stessi ricorrenti, deve intendersi riferito alle sole scritture contabili antecedenti il 25 maggio 2006 (data in cui è stata presentata la denuncia di furto). Non consegnate in quanto, appunto, asseritamente rubate, unitamente al furgone che le conteneva. In ipotesi di accusa, il furto rappresenterebbe un mero espediente volto a giustificare l'omessa ostensione della documentazione relativa agli anni immediatamente precedenti, al fine impedire, o comunque per rendere più difficoltoso, l'accertamento dei reati fiscali commessi in quel periodo (contestati nei capi d'imputazione e poi dichiarati prescritti) e, con essi, dell'indebita percezione di rimborsi e detrazioni IVA delle quali la società ha beneficiato. I fatti sono stati dettagliatamente ricostruiti nella sentenza di primo grado, alla luce della relazione del curatore fallimentare e dell'attività investigativa compiuta, dei verbali di constatazione e dalla complessiva ampia documentazione acquisita agli atti. In occasione di una verifica fiscale intrapresa nel 2006 a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., emergeva, tra l'altro, l'assenza di tutta la documentazione contabile della predetta società fino al 25 maggio 2006, che la società assumeva essere stata oggetto di furto in detta data. La singolarità della vicenda si manifestava immediatamente per la particolarità della denuncia di furto, sporta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], conducente del furgone (ma in realtà già presidente del consiglio di amministrazione), inizialmente riferita al solo automezzo (rinvenuto vuoto pochi giorni dopo) e solo successivamente integrata con riferimento al contenuto dello stesso. La società giustificava la presenza della documentazione riferendo di un trasloco in atto nella nuova sede sociale. Tale giustificazione, tuttavia, non trovava riscontro ed anzi era logicamente incompatibile con le successive emergenze istruttorie, atteso che i nuovi locali ove, secondo le indicazioni fornite dalla società, dovevano essere trasferiti gli uffici, risultavano essere situati all'interno di un'area sottoposta a sequestro dal corpo forestale, ancora privi di allacci per le forniture ed inidonei (in quanto senza porte, infissi e pavimenti) ad ospitare la sede di una società, in quel momento, operativa. Parallelamente, dagli esiti delle attività ispettive, risultava come la [OSCURATO:PERSONA] avesse contabilizzato, negli anni 2004 e 2005, cospicui elementi fittizi (rilevati 11attraverso riscontri obiettivi e non in via presuntiva), utilizzati dalla società per gonfiare le passività annuali e ridimensionare i profitti della società, tanto da giungere, per gli anni 2004 e 2005, ad un significativo rimborso IVA, rispettivamente, di 350.000 e 400.000 euro. Ed analogamente per il 2006, anno in cui, pur a fronte di fatture documentate per soli 64.502 euro, venivano dichiarati imponibili per quasi quattro milioni di euro, cui corrispondeva una (indebita) detrazione IVA per quasi un milione di euro. Emergeva anche l'emissione di una pluralità di assegni, apparentemente emessi in favore di ditte fornitrici, ma, in realtà, consegnati e incassati da terzi e poi ritrasferiti al [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]). Ricostruiti in questi termini i fatti, i giudici di merito hanno evidenziato: 1) la singolarità della denuncia, inizialmente riferita al solo furgone e successivamente integrata con riferimento al contenuto dello stesso; 2) l'equivocità delle modalità del furto: il conducente del furgone era [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in realtà già presidente del consiglio di amministrazione, ed il furgone stesso era stato rinvenuto dai carabinieri pochi giorni dopo, ma senza il suo asserito contenuto, in sé privo di valore per qualsiasi altra persona; 3) la conseguente assoluta inattendibilità delle giustificazioni fornite dalla società; 4) gli esiti delle attività ispettive dell'Agenzia delle Entrate, dalle quali emergeva l'interesse degli imputati all'occultamento. E, alla luce di tali evidenze logiche, hanno dedotto che proprio la denuncia di furto dovesse ritenersi, in realtà, un artifizio necessario per impedire o rendere particolarmente difficoltosa la ricostruzione delle operazioni economiche compiute. A fronte di ciò i ricorrenti hanno dedotto in primo luogo che la deduzione sarebbe illogica, in quanto contraria a comuni massime di esperienza e comunque incoerente rispetto ad altre possibili ricostruzioni. La censura è inammissibile. Innanzi tutto, è necessario precisare, con riferimento alla specifica deduzione prospettata nei motivi nuovi, che l'assunto non è frutto di una duplice presunzione. Il dato oggettivo è che la documentazione antecedente al 25 maggio 2006 non è stata né rinvenuta, né consegnata. I giudici di merito hanno solo ritenuto inattendibile la giustificazione offerta dalla società, deducendo, attraverso plurimi argomenti logici, dalle particolari modalità del fatto, la natura simulata del furto. A fronte di ciò, la difesa si limita a riproporre la medesima precedente giustificazione, evidenziando possibili diverse alternative logiche. Ma, come già ritenuto da questa Corte (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Rv. 278237), perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere 12l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentati soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi (oggettivo e soggettivo) fare riferimento a circostanze sostenibili, cioè desunte dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali, seppure plausibili. Sotto tale profilo, la difesa deduce che tale documentazione, negli anni antecedenti al furto, sarebbe stata oggetto di plurime verifiche da parte della guardia di finanza e dell'agenzia delle entrate, terminate con esito positivo, per cui non vi sarebbe stato alcun interesse ad occultare o sottrarre la contabilità. Anche tale deduzione è infondata. Non solo perché le irregolarità sono emerse solo all'esito della successiva verifica, conclusasi nel 2009 (e, rispetto ad esse, i ricorrenti nulla deducono nel merito se non, genericamente, un'asserita erroneità dei calcoli effettuati), ma anche perché gli accertamenti del 2005, della Guardia di Finanza di Taormina, sono stati diretti (per come richiamato dalla stessa difesa) solo a verificare la corrispondenza delle fatture emesse con le annotazioni nel registro IVA, circostanza del tutto neutra (e quindi irrilevante) rispetto alla contestata fittizietà di tali operazioni. Quanto, poi, all'asserita regolarità della documentazione successiva al 25 maggio 2006, la deduzione è eccentrica rispetto alle contestazioni, perché queste sono riferite solo alla documentazione antecedente alla data del furto. Così come eccentriche sono le deduzioni relative alla successiva avvenuta ricostruzione della contabilità. La bancarotta fraudolenta documentale specifica (contestata agli imputati) è un reato di mera condotta, che si perfeziona, sotto il profilo oggettivo, con la sola distruzione, sottrazione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili; condotte che sono sanzionate in quanto tali, per il solo fatto di essere ritenute idonee a creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dall'essersi verificato o meno l'evento della concreta impossibilità di ricostruire la consistenza patrimoniale o il movimento degli affari (Sez. 5, n. 2493 del 17/12/1982, dep. 1983, Rv. 158016) o dalla ricostruzione "aliunde" della documentazione stessa (Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, Rv. 262588). Ugualmente irrilevante è, poi, l'eventuale prosperità economica della società o, parallelamente, l'esistenza o meno di uno stato di crisi o la prevedibilità di una successiva insolvenza. Il rapporto tra la condotta in ipotesi posta in essere dagli imputati e il successivo fallimento, quanto meno di oggettiva insolvenza, è questione ripresa anche nei motivi nuovi, in termini di ritenuta offensività della condotta NUU 13contestata, che, secondo la difesa, se sganciata dal successivo fallimento, non sarebbe idonea a mettere concretamente in pericolo le ragioni creditorie. Le deduzioni non sono condivisibili, perché il fallimento è evento estraneo all'offesa tipica e, quindi alla volizione dell'agente: è solo una condizione estrinseca di punibilità diretta a restringere l'area del penalmente illecito alle sole condotte, di per sé lesive dell'interesse creditorio (Sez. 5, n. 2899 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274610). Principio, per quanto dettato in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, applicabile a tutte le ipotesi di bancarotta fraudolenta prefallimentare. D'altronde, la prospettiva attraverso la quale deve essere valutata la pericolosità della condotta è diversa ed estranea rispetto ad un'eventuale insolvenza della società. Il reato contestato è, per come si è detto, un reato di pericolo (Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, dep. 2017, Rv. 269019), ma la pericolosità della condotta deve essere valutata in relazione allo specifico interesse protetto dalla norma, che non è quello di evitare il fallimento, ma la necessaria informazione, completa ed attendibile, che l'imprenditore deve offrire ai creditori, per permettere la successiva valutazione, a loro riservata, della consistenza patrimoniale destinata a garanzia dei loro crediti (Sez. 5, n. 1925 de I 26/09/2018, dep. 2019). Interesse leso dalla semplice commissione di una delle condotte indicate nell'art. 216, comma 1, n. 2 I. fall. (che, in sé, preclude la possibilità di offrire ai creditori un'informazione completa ed attendibile), a prescindere dal successivo fallimento, che, all'interno della fattispecie normativa, per come si è detto, rappresenta solo una successiva ed eventuale condizione di punibilità di condotte, però, in sé già lesive dell'interesse protetto. Né, in ultimo, appaiono rilevanti le considerazioni relative alla necessaria concretezza del pericolo generato dalla condotta e, sotto tale profilo, non appare pertinente neanche il richiamo ai singoli procedenti di questa Corte. Questa Corte, infatti, nella richiamata sentenza del 24 marzo 2017, n. 17819, Palitta, Rv. 269562, ha effettivamente ritenuto che il pericolo previsto dalla bancarotta pre-fallimentare (patrimoniale) non può che essere correlato alla idoneità dell'atto di depauperamento a creare un vulnus all'integrità della garanzia dei creditori in caso di apertura di procedura concorsuale; cosicché, in altre occasioni (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Rv. 261446), si è esclusa la sussistenza del reato in tutte le ipotesi in cui, per la minima entità delle operazioni, realizzate quando la società era in bonis, non fosse stato concretamente compromesso l'interesse creditorio alla conservazione della consistenza patrimoniale della società. E tanto, in astratto, è ben ipotizzabile anche per la bancarotta documentale, ma solo per le ipotesi in cui, appunto, la condotta non abbia compromesso concretamente l'interesse (dei creditori e, in genere, dei terzi) ad una attendibile ed completa rappresentazione economica, 14patrimoniale e finanziaria della società. Ipotesi che, in concreto, per l'effettiva dimensione della condotta (afferente all'intera documentazione contabile antecedente il 25 maggio 2006), non è neanche prospettabile. In questi termini, quindi, non si pone né un profilo di concreta offensività della condotta, né una pur invocata lesione del principio di personalità della responsabilità penale. Né, in ultimo, si prospetta (in relazione alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 223 della legge fallimentare) alcuna irragionevole parificazione, sotto il profilo sanzionatorio, di fatti diversi. E ciò perché il mercato, all'interno del quale la società, quale operatore economico è distinto ad operare, è un sistema nel quale l'efficienza delle dinamiche concorrenziali dipendeu ineludibilmente dalla maggiore o minore informazione garantita ai singoli operatori coinvolti. Per cui l'interesse creditorio ad un'attendibile e completa informazione della consistenza patrimoniale della società rappresenta, in sé, bene giuridico (di titolarità superindividuale) sostanzialmente sovrapponibile a quello, parallelo, dell'integrità patrimoniale. Ed anzi, a questo sovraordinato in ragione della potenziale dimensione collettiva degli interessi lesi. Quanto al profilo soggettivo, poi, i giudici di merito non hanno equiparato il dolo del reato fallimentare a quello tipico del reato tributario, ma, attraverso argomentazioni logiche e coerenti con i dati processuali (e quindi insindacabili in questa sede), hanno solo dedotto l'esistenza del primo dalla realizzazione delle condotte contestate negli altri capi d'imputazione quali reati tributari, ritenendo la denuncia di furto sporta il 25 maggio 2006 un artifizio necessario per impedire o rendere particolarmente difficoltosa la ricostruzione delle operazioni economiche compiute. In altri termini, il dato oggettivo e incontestato è che la documentazione non è stata consegnata non solo in sede di verifica fiscale, negli anni immediatamente successivi al 2006, ma neanche al momento della dichiarazione di fallimento. Quindi, se nel 2006 la natura simulata del furto è argomento logico per dedurre lo specifico dolo di evasione richiesto dall'art. 10 del d.lgs 74 del 2000, questo stesso elemento diventa argomento logico per fondare, nel 2011, il dolo specifico del reato fallimentare contestato, sul presupposto del dato oggettivo, incontestato, dell'omesso deposito delle scritture contabili anche al momento del sopravvenuto fallimento e della già evidenziata infondatezza della giustificazione fornita, la stessa utilizzata nel 2006, nel corso delle verifiche fiscali. Le successive deduzioni relative alla "verosimile" consapevolezza in capo agli imputati di un attuale (o prevedibile stato d'insolevenza), per come si è detto in precedenza, appaiono deduzioni del tutto irrilevanti ai fini della consumazione del reato contestato. 15Residua da valutare la posizione di ciascuno dei concorrenti. Secondo la difesa, la corte territoriale si sarebbe limitata ad enunciare il ruolo rivestito da ciascuno. Con i motivi nuovi è stata, poi, contestata la sussistenza delle qualifiche soggettive indicate nel capo d'imputazione, con riferimento al [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) e al D'[OSCURATO:PERSONA]. Sotto tale profilo, è necessario premettere che il capo a) è stato contestato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive qualità, precedentemente evidenziate, di direttore generale, di presidente e componente del consiglio di amministrazione e di autista del furgone oggetto della denuncia di furto. A prescindere dalla posizione quest'ultimo, direttamente coinvolto nella realizzazione dell'artifizio ed in quanto tale concorrente nella sottrazione della documentazione, la responsabilità degli altri coimputati trova la sua giustificazione nelle funzioni svolte dagli amministratori e dal direttore generale, che rappresentano il sostrato normativo dell'art. 223 della legge fallimentare. Ebbene, sugli amministratori, chiamati a gestire l'impresa, incombe, fra l'altro, l'obbligo di conservare i libri e le scritture contabili di cui all'art. 2214, con la cura e diligenza necessaria (art. 2302 cod. civ.). Cosicché, accertato il mancato rinvenimento delle scritture contabili relative al periodo in cui gli imputati svolgevano pacificamente le funzioni di amministratore, incombe sugli imputati l'onere di provare che il mancato rinvenimento delle predette scritture fosse dipeso da un fatto agli stessi non imputabile. E le giustificazioni fornite (il furto del furgone contenente la documentazione non rivenuta), alla luce di quanto evidenziato in precedenza e sulla base di valutazioni (in fatto) che competono solo ai giudici di merito e non sindacabili se non espresse con argomentazioni manifestamente illogiche, sono state ritenute inattendibili. Analoghe considerazioni possono essere mosse anche con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato nella sua qualità di direttore generale. Già si è detto della posizione assunta da quest'ultimo e degli elementi di fatto attraverso i quali i giudici di merito hanno dedotto lo svolgimento delle funzioni apicali contestate. Ebbene, in questa sede, è sufficiente ribadire che anche i direttori generali (di fatto) di una società (individuati sulla base non già della mera qualifica formale, ma delle effettive funzioni esercitate in relazione alla gestione dell'attività imprenditoriale ed all'assetto organizzativo dell'azienda, ovvero della rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta) sono destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. (Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Rv. 280550). E le stesse circostanze, evidenziate in precedenza, poste a base del ritenuto svolgimento in fatto delle 16funzioni apicali, permettono di imputare anche a [OSCURATO:PERSONA] le condotte contestate, proprio in ragione della posizione apicale assunta all'interno della struttura societaria. I motivi, pertanto, devono essere rigettati. 2. Il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse degli altri ricorrenti afferiscono al capo b) della rubrica, dove è contestato, a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nelle loro predette qualità, a [OSCURATO:PERSONA], oggi non ricorrente, e a [OSCURATO:PERSONA], quali consiglieri di amministrazione, nonché a [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], di aver esposto passività inesistenti, consistite nella formalizzazione dell'acquisto di un fabbricato (peraltro già gravato di formalità pregiudizievoli e sottoposto a procedura esecutiva) che, invece, rimaneva nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA]. I motivi sono solo in parte fondati. Per come si è detto, i ricorrenti hanno dedotto che: l'immobile oggetto della contestazione era nella piena ed assoluta disponibilità della società, per cui nessuna passività sarebbe mai stata rappresentata; inspiegabilmente il curatore non lo avrebbe appreso alla massa fallimentare; l'operazione economica sarebbe stata vantaggiosa per gli interessi sociali; nessun reale pregiudizio sarebbe derivato dalle limitate iscrizioni pregiudizievoli esistenti al momento dell'acquisto; non sarebbero emersi elementi specifici idonei a fondare il ritenuto dolo specifico, desunto dalla corte dalla asserita consapevolezza, in capo agli imputati, di un'ipotetica (ed indimostrata) situazione di crisi in cui la corte riteneva che versasse la società; nulla sarebbe stato argomentato in ordine alle individuali responsabilità ed al ruolo assunto da ciascuno all'interno dell'operazione economica. Le censure, in sé, sono tutte infondate. I giudici di merito hanno dato atto di come la Polizia Tributaria di Messina, dopo aver ricostruito le vicende economiche della società poi fallita, avesse poi rilevato l'esistenza di alcune singolari operazioni societarie ed in particolare, per quel che rileva in questa sede, di due compravendite, aventi per oggetto un fabbricato e due villette (immobili entrambi ubicati in Pedara, rispettivamente in via Faro e in via Tarderia). In entrambi i casi si rilevava la predisposizione di atti pubblici finalizzati all'allegazione di esborsi consistenti, in realtà mai avvenuti (i corrispettivi, infatti, pur emergendo dagli atti pubblici, quanto meno con riferimento al fabbricato, non trovavano corrispondente riscontro documentale). Con riferimento al fabbricato, in particolare, dalle indagini svolte dal curatore emergeva come questo fosse gravato, già al momento del suo acquisto, da un pignoramento immobiliare e da un'ipoteca giudiziaria ed era stato oggetto 17di una domanda giudiziale per simulazione, introdotta dal Banco di Sicilia, accolta in primo e secondo grado e non impugnata in cassazione. L'immobile, in ogni caso, continuava ad essere gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] (moglie del ricorrente ed originaria proprietaria dell'immobile), che, come riferito alcuni conduttori, avrebbe continuato a riscuotere i canoni di locazione anche dopo l'alienazione. In sintesi, quindi, il prezzo non è stato pagato e l'immobile continua ad essere gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] anche successivamente alla compravendita. Ciò considerato, - il dato documentale per cui nell'atto pubblico le parti abbiano dichiarato di aver integralmente pagato il prezzo, proprio perché rappresenta una mera dichiarazione negoziale, imposta dalla legge, non può esso stesso rappresentare prova del pagamento. Così come a nulla rileva la (doverosa) appostazione contabile dell'acquisto effettuato, in quanto formale adempimento conseguente alla (formale) stipula dell'atto; - il ricorrente nulla deduce in ordine all'azione di simulazione intrapresa, precedentemente, dal Banco di Sicilia, il cui (definitivo) esito favorevole ha introdotto un ulteriore creditore nella procedura esecutiva; - lo stesso ricorrente riconosce che la [OSCURATO:PERSONA] abbia in diverse occasioni provveduto a riscuotere i canoni di locazioni delle diverse unità delle quali è composto il fabbricato (circostanza, peraltro, ampiamente documentata nella sentenza di primo grado, a pag. 27). - la natura fittizia dell'operazione, la conseguente appostazione in contabilità delle relative poste e le significative formalità pregiudizievoli emerse a carico del bene acquistato danno conto dello scopo fraudolento dell'operazione e delle conseguenti annotazioni contabili. Sotto tale profilo è appena il caso di precisare che il valore di mercato del bene non è certo coincidente con quello indicato dall'esperto nominato nella procedura esecutiva (indicazione funzionale solo all'individuazione del prezzo base d'asta), ma quello, non indicato dai ricorrenti, al quale tale bene, poi, è stato effettivamente venduto. Tutto ciò, a prescindere, anche in questo caso, dal pur ipotizzato stato di dissesto, in relazione al quale valgono le osservazioni evidenziati nel precedente punto n. 2., al quale si rinvia anche per tutte le considerazioni relative alla contestata riconducibilità della condotta in capo ai singoli imputati, profilo, quest'ultimo, in relazione al quale è sufficiente aggiungere che, anche in questo caso, l'atto oggetto di contestazione rientra tipicamente nelle funzioni gestorie e, quindi, direttamente imputabile agli amministratori e, per quanto rilevato nel precedente punto n. 2, a [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di direttore generale, nonché al D'[OSCURATO:PERSONA], in quanto controparte contrattuale. Occorre, tuttavia, rilevare come, in realtà, il fatto contestato è stato qualificato (erroneamente) in termini di esposizione di passività inesistenti. Tale 18condotta, tuttavia, sussiste nelle ipotesi in cui, attraverso le relative annotazioni contabili, si facciano apparire debiti o obbligazioni in realtà inesistenti, diminuendo, così, la quota patrimoniale attiva (destinata, ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., a garanzia delle obbligazioni assunte) nella misura corrispondente al debito fittizio. La passività, contabilmente, è rappresentata da ogni elemento patrimoniale negativo e, quindi, destinato ad essere iscritto nella "sezione sinistra" dello stato patrimoniale, ordinariamente rappresentato da debiti, fondi rischio, poste accese a spese future, poste rettificative. Diverse dalle passività sono i componenti negativi del reddito, e cioè i costi sostenuti. Questi, ove vengano fittiziamente esposti, non costituiscono in senso tecnico "passività" inesistenti, bensì soltanto costi inesistenti. In questi casi, il credito inesistente del terzo non è soltanto riconosciuto, ma risulta già (apparentemente) pagato, per cui l'operazione maschera una dispersione oramai verificatasi, ed è perciò riconducibile ad una ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, consistente in una sottrazione d'attività dissimulata in contabilità mediante la registrazione di inesistenti costi sostenuti (Sez. 5, n. 29336 del 20/04/2007, Rv. 237255). In concreto, agli imputati è contestato di aver formalizzato l'acquisto di un fabbricato rimasto nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] e di aver, conseguentemente, esposto in contabilità il relativo prezzo, in realtà mai pagato. Si tratta, quindi, alla luce di quanto osservato, non già di esposizione di passività inesistenti, ma di annotazione di costi inesistenti, perché relativi ad un'operazione economica fittizia. E quindi di una condotta distrattiva, consistita nella sottrazione d'attività dissimulata in contabilità mediante registrazione di inesistenti costi sostenuti. La circostanza, tuttavia, è comunque irrilevante, in quanto, dal punto di vista oggettivo, le diverse condotte indicate nella norma (art. 216, comma 1, n. 1 I. fall.) rappresentano diverse modalità di aggressione del medesimo interesse giuridico, rappresentato dall'integrità della consistenza patrimoniale dell'imprenditore posta a garanzia dei creditori, lesa sia da atti distrattivi effettivamente compiuti, sia da atti solo fittiziamente posti in essere, tesi, appunto, a creare un'apparente diminuzione della garanzia patrimoniale. Tanto più che la diversa fattispecie all'interno della quale le condotte contestate devono essere sussunte è retta, sotto il profilo soggettivo, dal dolo generico, a fronte del necessario dolo specifico richiesto per l'ipotesi di esposizione dei passività inesistenti. Tutto ciò impone, però che la diminuzione della garanzia sia stata effettiva: il mero dato contabile (rilevante, in sede fiscale, quale esposizione di elementi passivi fittizi), non è, in sé, una distrazione. La bancarotta patrimoniale distrattiva sanziona il vulnus che l'atto determina all'integrità del patrimonio 19destinato (ai sensi dell'art. 2740 cod. civ.) a garanzia dei creditori. Integrità che non è compromessa dal mero dato contabile, pur sussistente, ma dall'effettiva distrazione di quell'entità patrimoniale che, in contabilità, appare come inesistente. Tale dato, nella ricostruzione offerta dai giudici di merito, manca. E tanto impone l'annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d'appello di Messina per un nuovo giudizio, teso alla verifica, appunto, dell'effettiva sottrazione della somma corrispondente alla fittizia annotazione contabili di costi inesistenti. 3. Il quarto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed il corrispondente terzo motivo proposto da tutti gli altri imputati sono, invece, fondati, con conseguente assorbimento del quinto motivo del primo ricorso. Agli imputati, al capo c) della rubrica, è contestato di aver dissimulato parte dell'attivo patrimoniale della società, vendendo fittiziamente (in ipotesi d'accusa), a [OSCURATO:PERSONA], due villette, in realtà rimaste nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In ipotesi d'accusa, l'atto sarebbe fittizio in quanto il prezzo non sarebbe stato pagato ed il fabbricato sarebbe rimasto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti deducono che il prezzo della compravendita sarebbe stato invece integralmente pagato (circostanza riconosciuta dalla stessa corte); che, quindi, l'operazione non potrebbe ritenersi simulata; che la dissimulazione non potrebbe desumersi, come ritenuto dalla corte territoriale, dalla mera liquidazione di un bene immobile, in quanto legittima scelta imprenditoriale. Le censure sono fondate. La condotta di dissimulazione consiste nell'occultamento del bene (al fine di evitare l'apprensione da parte degli organi della procedura concorsuale e, quindi, distrarre il bene dalla sua naturale destinazione impressa dall'art. 2740 cod. civ.) realizzata attraverso la predisposizione di negozi giuridici (in realtà solo apparenti) o artifizi contabili attraverso i quali celare l'obiettivo ultimo, rappresentato, per come si è detto, dal dissimulare parte del patrimonio facendolo apparire come non esistente. Ciò considerato, in concreto, alcuna dissimulazione può ritenersi avvenuta. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, infatti, è stato accertato (e di tanto danno atto anche i giudici di merito) che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente pagato il prezzo, facendo ricorso ad un mutuo fondiario. Per cui l'atto, quanto meno sotto questo profilo, non può considerarsi simulato. Ma la fittizietà non può essere desunta neanche dalla permanenza all'interno delle due unità abitative di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (per come ritenuto dalla corte 20territoriale), in quanto sì amministratori, ma anche figli della [OSCURATO:PERSONA], legittima proprietaria dell'immobile, ed in quanto tali legittimati ad occupare l'immobile. Né, in ultimo, si può ritenere che, in assenza di autonome contestazioni in ordine alla destinazione del prezzo di vendita, la fittizietà dell'operazione possa consistere nell'aver sostituito un bene immobile, durevole, con il denaro, facilmente occultabile. Ne deriverebbe una sostanziale dissimulazione in tutte le compravendite immobiliari, che, invece, rappresentano solo una legittima ed insindacabile scelta imprenditoriale. Si impone, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata, in parte qua, ed il rinvio alla Corte d'appello di Messina affinché si indichino gli elementi dai quali si deduce la natura dissimulata dell'operazione economica oggetto di contestazione, essendo quelli evidenziati del tutto insufficienti o inesistenti. 4. Il sesto ed il settimo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed il quarto motivo del ricorso proposto dagli altri imputati attengono al capo d) della rubrica. Al capo d), è contestato (a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sempre nelle rispettive qualità) il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale mediante esposizione di passività inesistenti, consistite nella indebita contabilizzazione di fatture d'acquisto, intestate a terzi (per importi di C 1.149.319 nel 2004 ed C 6.579.570 nel 2005) e relative ad operazioni oggettivamente inesistenti. Riproposte le medesime censure sollevate, con il secondo motivo, in relazione al capo a) della rubrica (sia con riferimento al profilo processuale del difetto di correlazione tra la contestazione e la sentenza, sia sotto il profilo sostanziale dell'assenza di elementi sintomatici dai quali dedurre lo svolgimento, in fatto, delle funzioni gestorie), si deduce: l'inesistenza delle scrittura contabili e, con essa, l'impossibilità di verificare che le passività oggetto della contestazione (desunte da scritture extra contabili) siano state effettivamente trasfuse nelle relative scritture contabili; l'impossibilità di far trasmigrare la prova della bancarotta dal relativo reato tributario; l'insussistenza di elementi specifici idonei a fondare il ritenuto dolo specifico, desunto dalla corte dall'asserita consapevolezza, in capo agli imputati, di un'ipotetica (ed indimostrata) situazione di crisi in cui la corte ha ritenuto che versasse la società. I motivi sono fondati nei limiti che verranno evidenziati. Rinviando a quanto osservato nell'analisi del primo motivo di ricorso quanto al profilo processuale ed allo svolgimento in fatto delle funzioni di direttore generale da parte del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), nonché alla riconducibilità delle condotte ai singoli imputati ai quali il reato è stato ascritto, anche in questa sede 21devono essere riproposte le medesime considerazioni svolte in relazione alla qualificazione del fatto contestato. La condotta contestata (aver contabilizzato costi per operazioni inesistenti) è stata qualificata in termini di esposizione di passività inesistenti, ma, in realtà, per come si è detto, la contabilizzazione di costi non sostenuti, in senso tecnico, non costituiscono "passività" inesistenti, in quanto il credito inesistente risulta già (apparentemente) pagato. L'operazione, quindi, mascherando una dispersione oramai verificatasi, deve essere qualificata in termini di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, consistendo di una sottrazione d'attività dissimulata in contabilità mediante la registrazione di inesistenti costi sostenuti. La diversa qualificazione del fatto contestato nelle sue esatte dimensioni oggettive è, tuttavia, per come si è detto, circostanza irrilevante, in quanto, dal punto di vista oggettivo, le diverse condotte indicate nella norma (art. 216, comma 1, n. 1 I. fall.) rappresentano diverse modalità di aggressione del medesimo interesse giuridico. Ciò considerato, i ricorrenti non hanno specificamente dedotto in ordine alla fittizietà delle diverse operazioni contabili, limitandosi ad evidenziare, genericamente, non meglio specificati vizi degli accertamenti tributari. Quindi, ritenuta l'inesistenza delle singole operazioni alla luce degli specifici accertamenti tributari, la relativa contabilizzazione avvenuta mediante l'emissione di fatture fittizie (per come si è detto non specificamente contestata) o la restituzione di quanto apparentemente pagato a mezzo di assegni bancari, integra in sé lo strumento contabile attraverso il quale viene impressa una destinazione illecita alle relative risorse finanziarie. E, quindi, condotta distrattiva. Ed il diverso profilo soggettivo richiesto (il dolo generico) esclude ogni rilevanza (peraltro già valutata in precedenza con riferimento agli altri capi d'imputazione) delle censure relative al ritenuto dolo specifico. Anche in questa sede, tuttavia, è necessario riproporre le medesime considerazioni che sono state avanzate con riferimento al capo b) della rubrica: il mero dato contabile non è, in sé, una distrazione, in quanto non incide di per sé solo sulla consistenza patrimoniale dell'imprenditore, ma sull'esatta rappresentazione (contabile, appunto) del suo patrimonio. Tale dato, nella ricostruzione offerta dai giudici di merito, anche in questo caso manca. E tanto impone l'annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d'appello di Messina per un nuovo giudizio, teso alla verifica, appunto, dell'effettiva sottrazione della somma corrispondente alla fittizia annotazione contabile di costi inesistenti. 225. L'annullamento della sentenza impugnata in relazione ai capo b), c) e d) assorbe gli ultimi quattro motivi di ricorso, relativi, per come si è detto, al trattamento sanzionatorio, che saranno esaminati dal giudice del rinvio. In ultimo, in applicazione dell'art. 624 cod. proc. pen., deve essere dichiarata l'irrevocabilità della condanna relativa al capo a) della rubrica, in relazione al quale i ricorsi sono stati rigettati. P.Q.M